Cassazione Penale, Sentenza n. 848/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare applicata per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'introduzione e cessione di sostanze stupefacenti in ambito carcerario e numerosi reati fine. Contestazioni principali: 1) violazione dell'art. 292 c.p.p. per mancata autonoma valutazione del giudice (presunta mera 'incorporazione' della motivazione del GIP); 2) vizio di motivazione e interpretazione della fattispecie associativa ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo l'assenza degli elementi costitutivi dell'associazione (vincolo stabile, attività continuativa, dolo associativo) e che le condotte sarebbero singole cessioni non associative; 3) carenza delle esigenze cautelari attuali o eccessività della misura (richiesta di arresti domiciliari per motivi di salute e per inattualità dei fatti).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto autonoma, seppur sintetica, valutazione e che la tecnica dell'"incorporazione" è compatibile con l'autonomia valutativa purché emergano conoscenza degli atti e rielaborazione critica. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale che ha ricostruito la struttura verticistica del gruppo, i ruoli (detenuti, referenti esterni, donne incaricate), i metodi di introduzione dello stupefacente (lanci, droni), i sistemi di pagamento e le numerose cessioni attribuite alla Lembo, che le ponevano in ruolo centrale per l'approvvigionamento. Sul terzo motivo la Corte ha condiviso la valutazione del pericolo di recidiva, attuale e concreto, desunto dall'abilità, dalla serialità delle cessioni, dalla personalità e dai precedenti della ricorrente; la misura è stata ritenuta proporzionata e compatibile con le condizioni della detenuta. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Richiede l'autonoma valutazione del giudice nella pronuncia cautelare; la Corte precisa che tale autonomia può realizzarsi anche mediante la tecnica dell'"incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti e la rielaborazione critica degli elementi probatori
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che punisce il traffico e la cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provate numerose cessioni e attività di approvvigionamento gestite dalla ricorrente
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato che, nel caso concreto, sussistono gli elementi dell'associazione (struttura, ruoli, funzionalità e finalità comuni) sulla base delle intercettazioni, delle dichiarazioni dei collaboratori e della ripetitività e organizzazione delle condotte
Massime di principio
- Una censura sulla "mancanza di autonoma valutazione" deve indicare specificamente quali valutazioni sono omesse e in che modo l'omissione abbia inciso sulle conclusioni; mere affermazioni generiche sono inammissibili.
- La tecnica dell'"incorporazione" della motivazione altrui è ammessa se dal provvedimento complessivo emerge la conoscenza degli atti e una rielaborazione critica: non occorre che la motivazione sia ampia purché non sia mera ripetizione acritica.
- Per contestare validamente la qualificazione associativa occorre dimostrare l'assenza degli elementi strutturali (vincolo stabile, organizzazione con ruoli, dolo associativo e attività continuativa); isolare singole condotte senza valutare il contesto organizzato difficilmente basta.
- Intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e ripetute condotte illecite sono elementi forti per fondare sia la responsabilità per reati di droga sia il pericolo di recidiva ai fini cautelari.
- Per contrastare la misura cautelare è necessario fornire prove concrete sull'assenza di attualità del pericolo o proporre misure alternative specifiche e adeguate (es. domicilio, limitazioni), oltre a documentare condizioni di salute rilevanti e incompatibilità con il regime detentivo.
- Un ricorso non fondato può comportare condanna alle spese e sanzioni economiche; valutare quindi la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre l'impugnazione.
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