Ordinanza n. 460/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1)dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n.1 del 2.1.2025 (prot. n. 182), notificata via pec il 3.1.2025; in uno ad ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo; ivi compresa, la relazione U.T.C. prot. 29625 del 31.12.2024, con allegata planimetria schematica dei luoghi ed annessa legenda; nonché del verbale prot. n. 21391 del 23.9.2024, la nota com.le prot. n. 23103 del 10.10.2024 (di cui si ignora il contenuto); della nota com.le prot. n. 24377 del 24.10.2024 (di cui si ignora il contenuto); della nota prot. n. 24483 del 25.10.2024; del rapporto di servizio prot. n. 24831 del 31.10.2024 e gli allegati allo stesso (di cui si ignora il contenuto); della nota prot. n. 24858 del 31.10.2024 (di cui si ignora il contenuto);della nota prot. n.24934 del 31.10.2024 (di cui si ignora il contenuto); dell’ordinanza di sospensione lavori n.15 del 31.10.2024 (sebbene atto privo di efficacia per intervenuto decorso del termine di 45 gg.); della nota com.le prot. n. 25043 del 4.11.2024 (di cui si ignora il contenuto), la nota com.le prot. n. 27409 del 2.12.2024 (di cui si ignora il contenuto); della nota com.le prot. n.27546 del 3.12.2024, il verbale di sopralluogo del 10.12.2024 ed, ove e per quanto occorra dell’accertamento tecnico prot. n. 1286/LLSSPP del 03/09/2015. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26\5\2025 : 2) della nota com.le prot. n. 12125 del 23.5.2025, con la quale il Comune sospendeva ad horas (ovvero, con effetto immediato dalla data di notifica) l’attività commerciale (profumeria), gestita dalla ditta individuale SILU’ di De Lellis Giulia, in alcuni locali della stazione di servizio della M.P.T. Immobiliare srl; in uno al regolamento edilizio comunale, approvato con D.P.G.R.C. n.1 del 07.01.1978, nella parte d’interesse, qualora interpretabile in danno dei ricorrenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\12\2025 : dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 10 del 11.11.2025, adottata ad integrazione della precedente ordinanza ex art. 31 TUED n. 1 del 2.1.2025 (impugnata con il ricorso principale); in uno ad ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 1 del 2 gennaio 2025, successivamente integrata dall’ordinanza n. 10 dell’11 novembre 2025, nonché provvedimento comunale di sospensione immediata di un’attività commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario/gestore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, l’ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi n. 1 del 2 gennaio 2025, unitamente agli atti istruttori e presupposti, e ha successivamente proposto motivi aggiunti contro una nota comunale del 23 maggio 2025, con la quale era stata sospesa con effetto immediato l’attività commerciale di profumeria esercitata in alcuni locali della stazione di servizio, nonché contro l’ordinanza di ripristino n. 10 dell’11 novembre 2025, adottata a integrazione della precedente ordinanza. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto la contestazione di provvedimenti repressivi e di sospensione relativi a opere e attività presenti nell’ambito della stazione di servizio.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare. In sede di cognizione sommaria ha rilevato che l’ordinanza n. 10 del 2025 riguarda ulteriori opere realizzate nell’ambito della stazione di servizio, in particolare i corpi di fabbrica n. 12 e n. 13. Poiché la stessa parte ricorrente ha dichiarato che l’interesse alla decisione persiste esclusivamente con riferimento al corpo di fabbrica n. 12, la valutazione cautelare è stata concentrata su tale manufatto. Il Collegio ha ritenuto opportuno preservare lo status quo, mantenendo la situazione esistente fino alla decisione di merito, anche alla luce del bilanciamento degli interessi e dell’indirizzo già seguito con precedenti ordinanze cautelari che avevano sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti. La decisione di merito è stata rinviata alla seconda udienza pubblica del mese di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata in relazione all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi impugnata; il testo dell’ordinanza cautelare non esplicita ulteriori profili interpretativi.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; la misura è stata accolta per preservare lo status quo mediante sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la cognizione è necessariamente sommaria e l’interesse alla decisione permane solo con riferimento a una parte delle opere colpite dal provvedimento, la valutazione cautelare può essere circoscritta a tale parte.
- Il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare disponendo la conservazione dello status quo quando il bilanciamento degli interessi, nelle more della decisione di merito, renda opportuno evitare modificazioni della situazione di fatto.
- La sospensione cautelare di un provvedimento repressivo edilizio può essere disposta, in presenza dei presupposti cautelari, anche in attesa della definizione nel merito della legittimità dell’ordinanza di ripristino.
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