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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25533/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società bancaria, quale cessionaria pro soluto di crediti originariamente vantati da un fornitore di energia e gas nei confronti di un comune, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di importi relativi a fatture per forniture, bolle di chiusura e interessi di mora. Il tribunale aveva accolto l’opposizione del comune, revocando il decreto per insufficiente prova del credito; la corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la società ricorrente denunciava: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere i giudici di merito trascurato un asserito riconoscimento di debito, male valutato la documentazione e la CTU, ritenuto generiche le contestazioni dell’ente e negato la prova dei crediti principali e degli interessi; inoltre censurava la mancata considerazione di una pretesa compensazione con un danno all’immagine e alla reputazione del comune per segnalazione in Centrale Rischi, sostenendo che tale danno non fosse stato provato e che quindi la compensazione non potesse operare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che le censure sul vizio motivazionale erano comunque precluse per la presenza di una doppia conforme, non essendo stata allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Quanto al motivo sulla compensazione, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva affatto operato una compensazione tra crediti, ma aveva semplicemente rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria del comune, sicché la doglianza non si correlava alla ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la sua deduzione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti; la censura deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata e non limitarsi a prospettare una contestazione fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione delle regole di valutazione della prova non integra di per sé un vizio di violazione di legge, ma si traduce in critica di merito non sindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale.

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza sull’onere della prova è inammissibile se non individua puntualmente l’errore di diritto imputato alla sentenza e se mira, in realtà, a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    i motivi formalmente rubricati come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili quando si risolvono in una critica fattuale o non sono specificamente calibrati sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è precluso se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e autosufficiente alla decisione impugnata; altrimenti si traduce in un 'non motivo' e comporta inammissibilità.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso risarcimento, ma la Corte ne ha escluso la rilevanza poiché la sentenza di merito non aveva accolto alcuna domanda risarcitoria da compensare.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso danno all’immagine del comune; la Corte ha rilevato che tale danno non era stato oggetto di una statuizione di accoglimento nei precedenti gradi.

  • art. 1241 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla compensazione, ma ritenuto inconferente perché la corte territoriale non aveva effettuato alcuna compensazione tra crediti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge è inammissibile se si limita a richiamare formalmente le norme asseritamente violate senza confrontarne il contenuto precettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura che, dietro la veste della violazione di legge, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove è estranea al giudizio di legittimità.
  • Le doglianze su artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di rimettere in discussione il libero convincimento del giudice di merito, salvo che si traducano in un effettivo errore di diritto nei limiti del sindacato di legittimità.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e correlato alla ratio decidendi; se attacca una questione non decisa o non decisiva nella sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La deduzione di una compensazione presuppone l’effettiva esistenza di una statuizione di accoglimento del credito opposto; se il giudice di merito ha invece respinto la domanda risarcitoria, la censura sulla compensazione è inconferente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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