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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40144/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo spedizioniere veniva notificato di un avviso di contestazione e sanzioni per presunta corresponsabilità, unitamente all'importatore, per inesatta dichiarazione del valore delle merci importate. L'Ufficio aveva riscontrato una difformità tra il valore dichiarato e valori risultanti da altre dichiarazioni per merci similari (emersione tramite banca dati MERCE/COGNOS). In primo e secondo grado il ricorso veniva respinto: la CTR ritenne che lo spedizioniere, pur essendo rappresentante diretto, poteva essere ritenuto responsabile se aveva fornito dati o documenti falsi o avrebbe dovuto conoscerne l'irregolarità; l'Amministrazione ha l'onere di provare tale conoscenza o ragionevole conoscibilità e la fornitura dei dati; lo spedizioniere deve poi dimostrare di aver adottato la massima diligenza professionale. In Cassazione il ricorrente impugnava con 5 motivi (violazioni norme doganali e tributarie, mancato contraddittorio, mancata valutazione di dolo/colpa, invocazione di esenzione per errore incolpevole e rilevanza di art.10 D.Lgs. 472/1997).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile la chiamata in giudizio del Ministero dell'Economia, essendo l'Agenzia delle Dogane l'unico soggetto legittimato passivamente dopo il trasferimento di competenze. Ha confermato il principio che lo spedizioniere-rappresentante diretto normalmente è estraneo all'obbligazione doganale, ma può essere ritenuto solidalmente responsabile se ha fornito i dati/documenti necessari alla dichiarazione e era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della loro erroneità (art.201 CDC in correlazione con legge 213/2000, art.2 comma 6). La CTR ha adeguatamente constatato l'onere probatorio assolto dall'Amministrazione avvalendosi di elementi oggettivi (banca dati MERCE/COGNOS e scostamento "non trascurabile" nei valori) e il ricorrente non ha prodotto fatti concreti a dimostrazione della propria diligenza massima, limitandosi a argomentazioni generali. Le censure sul mancato contraddittorio non hanno valore perché non è provato un concreto pregiudizio del diritto di difesa: il sistema nazionale prevede forme di impugnazione e sospensione coerenti con il diritto UE; inoltre le doglianze relative all'art.10 D.Lgs. 472/1997 e l'omesso esame di dolo/colpa sono state ritenute infondate o inammissibili per vizi formali. Le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)

    art. 201, comma 3 (seconda proposizione) e art. 245

    Stabilisce che chi fornisce i dati necessari alla dichiarazione che erano o avrebbero dovuto essere ragionevolmente conosciuti come erronei può essere considerato debitore; rinvia inoltre al diritto nazionale per le norme di attuazione delle procedure di ricorso.

  • Legge 23 dicembre 2000 n. 213

    Prevede la responsabilità solidale dello spedizioniere e altri soggetti quando erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'errore nei dati o dell'inidoneità dei documenti; va interpretata in correlazione con l'art.201 CDC e il diritto UE.

  • Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300

    Ha trasferito alle agenzie fiscali rapporti, poteri e competenze precedentemente del Ministero; perciò l'Agenzia delle Dogane è l'unico soggetto legittimato passivamente nel contenzioso doganale dopo l'operatività delle agenzie.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472

    Norma penale/amministrativa sulla responsabilità per violenza, minaccia o induzione in errore: la Corte ha ritenuto la richiamata disposizione non pertinente alla fattispecie di errore sulla dichiarazione doganale quando mancano elementi di violenza o induzione rilevanti.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374

    art. 11 (sistema di rettifica e procedimento amministrativo antecedente)

    Prevedeva, nel testo previgente, forme di contraddittorio amministrativo in caso di rettifica e procedure gerarchiche/contenziose che consentivano un contraddittorio pieno; la Corte osserva che il mancato contraddittorio rileva solo se ha determinato un concreto pregiudizio.

  • Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

    Norme che regolavano i ricorsi amministrativi e i relativi mezzi di prova nell'iter autorizzatorio/contestatorio doganale, citate per spiegare il quadro di garanzie procedurali e il contraddittorio.

  • Codice Civile

    Stabilisce l'obbligo di diligenza professionale (massima diligenza per professionisti) che grava sullo spedizioniere per dimostrare di aver adottato tutte le cautele richieste dalla sua qualifica.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

    sentenze Kamino (C-129/13 e C-130/13), Sopropé (C-349/07), G. e R. (C-383/13) e Prequ (C-276/16)

    Confermano che il diritto al contraddittorio è principio fondamentale UE e che le procedure nazionali possono disciplinare le condizioni del contraddittorio purché non ne compromettano l'effetto utile; la mancanza di audizione non determina automaticamente annullamento se non viè concreto pregiudizio.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto non è automaticamente responsabile per inesattezze nella dichiarazione doganale: la responsabilità solidale sorge solo se lo spedizioniere ha fornito i dati/documenti alla base della dichiarazione e era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della loro erroneità.
  • L'Amministrazione ha l'onere di provare, con elementi oggettivi e specifici (anche presuntivi), sia che lo spedizioniere abbia fornito i dati incriminati sia che avesse conoscenza o ragionevole conoscibilità dell'irregolarità; strumenti come la banca dati MERCE/COGNOS possono costituire prova indiziaria rilevante.
  • Una volta assolto tale onere dall'Amministrazione, spetta allo spedizioniere dimostrare di aver adottato la massima diligenza professionale (art.1176 c.c.) e di non aver potuto, con ragionevole cura, rilevare l'errore.
  • Le censure sul mancato contraddittorio amministrativo rilevano solo se il contribuente dimostra che l'irregolarità procedurale ha effettivamente pregiudicato il diritto di difesa e poteva influire sull'esito; è insufficiente una mera affermazione di violazione procedurale senza prova del concreto danno.
  • In contenziosi doganali non è ammissibile evocare soggetti ormai privi di legittimazione passiva (es. il Ministero), dopo il trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali.
  • Per difendersi efficacemente, lo spedizioniere deve conservare e poter produrre documentazione che dimostri le verifiche effettuate sui dati e sui documenti forniti dall'importatore (es. richieste di informazioni all'importatore, controlli su codici/descrizioni/valori, risultanze di banche dati), in modo da provare l'adozione della diligenza professionale richiesta.

Testo integrale

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