Cassazione Civile, Ordinanza n. 15084/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 con cui l’Ufficio aveva determinato maggiori ricavi e recuperato a tassazione maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate con una motivazione che si limitava, in sostanza, a richiamare e condividere la decisione di primo grado. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e delle norme del d.lgs. n. 546/1992 richiamate, sostenendo che la motivazione fosse solo apparente perché la CTR aveva deciso per relationem senza esporre né esaminare i motivi di appello e senza svolgere una autonoma valutazione critica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la motivazione della sentenza d’appello era meramente apparente, perché consisteva in una generica adesione alla sentenza di primo grado senza indicazione dei motivi di gravame, senza un effettivo esame critico delle doglianze dell’Ufficio e con un passaggio motivazionale incomprensibile sulla documentazione prodotta dal contribuente. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per vizio della motivazione riconducibile alla violazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 111, comma 6, Cost.
impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati in modo effettivo e intelligibile
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione meramente apparente equivale a mancanza di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
concorre a imporre una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato tra le norme processuali del giudizio tributario invocate dalla ricorrente
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza tributaria invocate dalla ricorrente
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti dell'appello tributario
art. 54 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione al giudizio di appello tributario
Massime di principio
- È nulla per motivazione apparente la sentenza d’appello che si limiti a un rinvio generico alla decisione di primo grado, senza un autonomo esame critico dei motivi di gravame e delle ragioni poste a base dell’impugnazione.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello richiami in modo comprensibile i contenuti della decisione richiamata e dia conto delle ragioni per cui i motivi di appello sono infondati; non basta una mera adesione acritica al primo giudice.
- Nel processo tributario, come in ogni giudizio di impugnazione, il giudice d’appello deve confrontarsi specificamente con le censure proposte dall’appellante, pena la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15061/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15062/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15063/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15064/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15065/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15068/2022 del 12/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →