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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15084/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 con cui l’Ufficio aveva determinato maggiori ricavi e recuperato a tassazione maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate con una motivazione che si limitava, in sostanza, a richiamare e condividere la decisione di primo grado. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e delle norme del d.lgs. n. 546/1992 richiamate, sostenendo che la motivazione fosse solo apparente perché la CTR aveva deciso per relationem senza esporre né esaminare i motivi di appello e senza svolgere una autonoma valutazione critica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la motivazione della sentenza d’appello era meramente apparente, perché consisteva in una generica adesione alla sentenza di primo grado senza indicazione dei motivi di gravame, senza un effettivo esame critico delle doglianze dell’Ufficio e con un passaggio motivazionale incomprensibile sulla documentazione prodotta dal contribuente. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per vizio della motivazione riconducibile alla violazione dell'art. 132 c.p.c.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati in modo effettivo e intelligibile

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione meramente apparente equivale a mancanza di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    concorre a imporre una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme processuali del giudizio tributario invocate dalla ricorrente

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza tributaria invocate dalla ricorrente

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti dell'appello tributario

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giudizio di appello tributario

Massime di principio

  • È nulla per motivazione apparente la sentenza d’appello che si limiti a un rinvio generico alla decisione di primo grado, senza un autonomo esame critico dei motivi di gravame e delle ragioni poste a base dell’impugnazione.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello richiami in modo comprensibile i contenuti della decisione richiamata e dia conto delle ragioni per cui i motivi di appello sono infondati; non basta una mera adesione acritica al primo giudice.
  • Nel processo tributario, come in ogni giudizio di impugnazione, il giudice d’appello deve confrontarsi specificamente con le censure proposte dall’appellante, pena la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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