Cassazione Civile, Ordinanza n. 20253/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, risalente secondo gli attori al 1987, nell'ambito del quale venivano contestati numerosi addebiti ritenuti illegittimi, tra cui interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e altre poste passive. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande, rideterminando il saldo del conto sulla base di consulenza tecnica, dichiarando inoltre l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e disponendo la cancellazione del nominativo. La Corte d'appello, invece, riformava integralmente la decisione e rigettava tutte le domande, ritenendo che la banca avesse prodotto la documentazione necessaria per il ricalcolo del saldo e che, in assenza di prova della nullità delle clausole contrattuali, non potesse farsi discendere l'illegittimità degli addebiti dall'asserita mancanza del contratto originario anteriore al 2002. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c. e 117 e 120 TUB per mancanza di valide pattuizioni scritte su interessi e commissioni; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per erronea percezione dell'esistenza di prove; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c., 644 c.p. e 1815 c.c. in relazione alla valutazione della consulenza tecnica e all'omessa pronuncia sulla dedotta usurarietà e sulla non debenza delle commissioni; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito del materiale probatorio e perché infondato l'assunto sull'onere della prova in relazione a un contratto risalente a un'epoca in cui non era ancora prescritta la forma scritta a pena di nullità. Ha inoltre confermato le statuizioni sulle spese e applicato la disciplina sanzionatoria collegata alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta del consigliere delegato, osservando che le doglianze miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie riservati al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che, nel caso di allegazione di un contratto di conto corrente stipulato nel 1987, l'onere di provare il contenuto dell'accordo incombeva sugli attori, non potendosi imputare alla banca la mancata produzione di un documento che, all'epoca, non era soggetto a forma scritta obbligatoria a pena di nullità. Conseguentemente sono state confermate le statuizioni accessorie: condanna alle spese di legittimità, ulteriore somma in favore della controparte, somma a favore della Cassa delle ammende e contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta del consigliere delegato legittima l'applicazione della disciplina speciale e consente, nei casi previsti, anche le conseguenze sanzionatorie collegate alla conferma della proposta.
art. 96 c.p.c.
Richiamato in collegamento con l'art. 380-bis c.p.c. per la responsabilità aggravata e la sanzione processuale in caso di definizione conforme alla proposta.
art. 119 TUB
L'istanza ex art. 119 TUB non riguarda i contratti ma la documentazione contabile concernente le singole operazioni.
art. 120 TUB
Richiamato dalla banca per sostenere la coerenza della pattuizione sulla pari periodicità di addebito degli interessi con la disciplina vigente all'epoca.
Delibera CICR 9/2/2000
Indicata come fonte regolatoria della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari.
art. 1283 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'anatocismo e la validità delle clausole sugli interessi.
art. 1284 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di determinazione degli interessi e validità della relativa pattuizione.
art. 1346 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle clausole su interessi e commissioni.
art. 117 TUB
Richiamato dai ricorrenti per l'asserita mancanza di forma scritta e di specifica pattuizione delle condizioni economiche.
art. 115 c.p.c.
Invocato per denunciare un preteso travisamento o erronea percezione della prova, ritenuto inammissibile.
art. 2697 c.c.
Applicato nel senso che, essendo gli attori ad agire per far valere l'illegittimità degli addebiti, gravava su di loro la prova del contenuto e dell'invalidità delle pattuizioni.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedotta omessa pronuncia, ma ritenuto non pertinente poiché la domanda era stata integralmente rigettata.
art. 644 c.p.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi, ma la censura è stata considerata di merito e non di legittimità.
art. 1815 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per la conseguenza della pattuizione usuraria, ma senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a fondare l'accoglimento.
art. 91 c.p.c.
Le spese sono state poste a carico dei soccombenti secondo il principio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte ha ritenuto corretta la regolazione delle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il correntista agisce per far accertare la nullità di clausole e la rideterminazione del saldo, l'onere di allegare e provare il contenuto del rapporto e l'illegittimità delle pattuizioni grava sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.
- L'assenza del contratto originario non comporta automaticamente l'invalidità dell'intero rapporto per tutto il suo svolgimento: l'effetto invalidante può operare solo per il periodo in cui la nullità o l'assenza della pattuizione sia effettivamente dimostrata.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o delle risultanze peritali, né censurare in modo surrettizio il merito attraverso doglianze formalmente prospettate come violazioni di legge o del riparto dell'onere della prova.
- L'istanza ex art. 119 TUB consente di acquisire documentazione contabile relativa alle operazioni, ma non supplisce alla mancata prova del contenuto del contratto quando l'attore deduca vizi originari del rapporto.
- Nel caso di contratto bancario risalente a un'epoca in cui la forma scritta non era ancora prevista a pena di nullità, chi ne invochi la stipulazione e il contenuto deve provarli, non potendosi invertire il relativo onere probatorio sulla banca.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma e dall'art. 96 c.p.c., nei limiti e secondo la valutazione del caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20048/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20050/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20051/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20052/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20053/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →