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Sentenza

Sentenza del 04/10/2022 n. 28827 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca aveva versato a titolo di IRES Euro 267.833,77 il 16/07/2007; successivamente (30/06/2008) presentò dichiarazione integrativa relativa al 2006 che riduceva l'imposta dovuta determinando un credito di Euro 72.150,00. Con istanza di rimborso del 09/11/2011 la banca chiese il rimborso dell'eccedenza. L'Agenzia non rispose (silenzio) e la banca ha impugnato ritenendo che il termine per chiedere il rimborso dovesse decorrere dalla data della dichiarazione integrativa (30/06/2008) e non dalla data del versamento (16/07/2007). In sintesi la questione giuridica era se il termine di decadenza quadriennale per la richiesta di rimborso decorra dal versamento dell'imposta o dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973, il termine quadriennale per chiedere il rimborso di imposte versate e non dovute decorre dalla data del versamento dell'imposta (16/07/2007) e non dalla presentazione della dichiarazione integrativa. Ha precisato che la normativa che consente la presentazione della dichiarazione integrativa (DPR 322/1998, art. 2, comma 8-bis) non incide sui termini per la proposizione dell'istanza di rimborso; la dichiarazione integrativa e l'azione di rimborso sono istituti distinti e la presentazione dell'integrativa non sospende né rinnova il termine di decadenza per il rimborso. Conseguentemente l'istanza del 09/11/2011 è stata ritenuta tardiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio (Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito) e al pagamento dell'eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 1

    entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento

    La Corte interpreta la norma nel senso che il termine quadriennale per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta indebitamente pagata e non dalla data della dichiarazione (originaria o integrativa).

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis

    Le dichiarazioni ... possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni ... non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17

    La norma consente la dichiarazione integrativa ma non modifica i termini per chiedere il rimborso; la integrativa non sospende né fa decorrere ex novo il termine di decadenza per il rimborso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Richiamato per definire il silenzio-rifiuto quale presupposto per adire il giudice tributario; il ricorso è stato proposto contro il silenzio dell'Amministrazione.

  • D.P.R. 24 marzo 2003, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La sentenza rileva l'obbligo, eventualmente, di pagamento del contributo unificato da parte della ricorrente per l'impugnazione.

  • Cass. sent. 25 luglio 2012, n. 13104 (giurisprudenza citata)

    Giurisprudenza che conferma il principio per cui la dichiarazione risultante dall'unione dell'originaria e dell'integrativa è da considerarsi unica e che l'integrativa non incide sulla decorrenza del termine di rimborso, rafforzando la distinzione tra integrativa e rimborso.

  • Risoluzione Min. Finanze 2 novembre 1998, n. 165

    Menziata dalla ricorrente ma ritenuta non applicabile dalla Corte perché riferita a un sistema normativo e a fattispecie (eccedenze di ritenute) diversi dal caso in esame.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per richiedere il rimborso di imposte indebitamente versate decorre dalla data del versamento e non dalla data della dichiarazione integrativa.
  • La dichiarazione integrativa e l'istanza di rimborso sono istituti distinti: presentare un'integrativa non rinnova né sospende il termine per la richiesta di rimborso.
  • Se l'imposta è stata versata prima della presentazione della dichiarazione (originaria o integrativa), è la data del versamento che determina l'inizio del periodo di decadenza per il rimborso.
  • Per preservare il diritto al rimborso è prudente proporre l'istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento o utilizzare l'eventuale credito in compensazione entro i termini previsti.
  • In casi simili, il contribuente dovrebbe: 1) annotare con precisione le date di versamento e di presentazione delle dichiarazioni; 2) valutare tempestivamente la presentazione di istanza di rimborso entro quattro anni dal versamento; 3) considerare la compensazione dell'eccedenza quando consentito per evitare la decadenza del diritto al rimborso; 4) in caso di silenzio dell'amministrazione, adire il giudice tributario nei termini indicati dalla normativa sul contenzioso.

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