Sentenza n. 7087/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. II, del 23 settembre 2025, che aveva respinto il ricorso contro le determinazioni di decadenza e revoca delle autorizzazioni della cedente e contro le comunicazioni d’inefficacia delle cinque SCIA di subingresso presentate dall’acquirente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, commerciante su aree pubbliche, aveva acquistato il 22 maggio 2025 cinque rami d’azienda relativi a posteggi della Rotazione C e presentato il giorno successivo cinque SCIA per il subingresso. Roma Capitale aveva comunicato l’inefficacia delle SCIA per mancanza del presupposto della titolarità delle concessioni e, con determinazioni del 20 giugno 2025, aveva dichiarato la decadenza e la revoca delle autorizzazioni intestate alla cedente per carenza dei requisiti e dichiarazione mendace. La cedente era stata condannata in via definitiva per ricettazione e aveva terminato l’affidamento in prova ai servizi sociali l’11 ottobre 2024; secondo l’appellante, tuttavia, il divieto dell’art. 71 d.lgs. 59/2010 riguardava soltanto l’esercizio effettivo dell’attività, non la titolarità dei titoli né la possibilità di cedere o affittare i rami d’azienda, tanto più che la cedente non gestiva direttamente le attività. Con il primo motivo ha contestato l’interpretazione della disciplina e l’applicazione della decadenza e della revoca alla titolarità; con il secondo ha dedotto l’insufficienza della motivazione sul mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali della cedente, relative alle sue condizioni di salute e alla cessione delle aziende, sostenendo che l’affitto a terzi dimostrasse l’assenza di esercizio diretto.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il primo motivo è infondato: l’art. 71 d.lgs. 59/2010 prescrive requisiti morali che deve possedere il titolare dell’autorizzazione e della concessione, indipendentemente dal concreto esercizio dell’attività. La normativa regionale collega alla perdita dei requisiti la decadenza dall’autorizzazione e la revoca della concessione; venuti meno i titoli della cedente, questa non poteva trasferirli o concedere a terzi la gestione dei relativi rami d’azienda. La distinzione tra titolarità ed esercizio proposta dall’appellante non è prevista dalla legge e consentirebbe pratiche elusive della disciplina. Il secondo motivo è infondato: i provvedimenti avevano spiegato che, per effetto della decadenza e della revoca, la cedente non era più titolare dei titoli e non poteva trasferire l’attività; inoltre l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomento procedimentale, e le osservazioni erano state esaminate e confutate nella loro essenza. Le spese del grado sono poste a carico dell’appellante e liquidate in € 3.000, oltre accessori; resta a suo carico anche il contributo unificato d’appello.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 59/2010
Il divieto colpisce anche chi, come la dante causa dell’appellante, pur non svolgendo attualmente l’attività, detiene i titoli abilitativi, atteso che la norma prescrive i requisiti di moralità di accesso all’esercizio dell’attività commerciale che il soggetto titolare dell’autorizzazione e della concessione deve possedere, prescindendo dal concreto esercizio dell’attività stessa.
I requisiti morali previsti per l’attività commerciale devono sussistere in capo al titolare dell’autorizzazione e della concessione, anche quando questi non esercita direttamente l’attività.
artt. 6 e 55 l.r. n. 22/2019
la ratio dell’art. 71 del d. lgs. n. 59 del 2010, che prevede il divieto di esercizio commerciale di vendita e di somministrazione a chi abbia riportato sentenze di condanna per delitti particolarmente gravi, coma la ricettazione, e quella degli art. 6 e 55 della L.R. n. 22 del 2019, che prevedono a loro volta come conseguenza del divieto di cui all’art.71 citato la decadenza dall’autorizzazione e la revoca della concessione, si riferisce e non può che riferirsi alla titolarità dell’autorizzazione e della concessione e non all’esercizio effettivo dell’attività stessa, in quanto tesa a garantire la permanenza dei requisiti morali per lo svolgimento delle suddette attività, da parte di chi detiene il titolo, la cui sussistenza è condizione per ottenerne il rilascio.
La disciplina regionale collega al venir meno dei requisiti morali la decadenza dall’autorizzazione e la revoca della concessione; la verifica riguarda la titolarità dei titoli e non soltanto il loro esercizio concreto.
Massime di principio
- I requisiti morali richiesti per l’accesso alle attività commerciali devono permanere in capo al titolare dell’autorizzazione e della concessione anche se l’attività non è esercitata direttamente o è affidata a terzi; la perdita dei requisiti comporta le conseguenze decadenziali previste dalla legge.
- Chi ha perso i requisiti necessari e, per tale ragione, i titoli abilitativi non può trasferire a terzi o concedere in gestione l’attività che dipende da quei titoli: non può essere trasferita una posizione giuridica di cui il cedente non è più titolare.
- Quando la decadenza e la revoca conseguono in modo vincolato alla perdita di un requisito legale, la motivazione può essere sufficiente se chiarisce che il soggetto non è più titolare del titolo e, perciò, non può trasferire l’attività; l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomento del privato, purché le osservazioni siano esaminate e confutate nella loro essenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15196/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15211/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1493/2026 - Bologna, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →