Cassazione Civile, Ordinanza n. 00446/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso nei limiti esposti in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del giudice di rinvio, che dovrà colmare la lacuna decisoria individuando il corretto criterio di liquidazione della sanzione IVA secondo un’interpretazione conforme anche al principio di proporzionalità unionale. Le spese sono demandate al giudice di rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di sanzioni IVA versate dalla società contribuente per irregolarità nell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) nel periodo 20 febbraio 2010 - 17 novembre 2010. La società, dopo aver pagato in sede di ravvedimento operoso una somma complessiva di euro 952.645, sulla base di un interpello che le aveva indicato tale importo, ha chiesto il rimborso sostenendo che la liquidazione delle sanzioni non fosse conforme alla normativa. A seguito del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la lite è giunta in giudizio. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello, deducendo un unico motivo di violazione/falsa applicazione dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997, contestando il mancato riconoscimento della sanzione nella misura del 3% o, in subordine, del minimo di euro 10.000 per ogni singola operazione irregolare, nel regime applicabile al primo triennio di vigenza del reverse charge. La Corte rileva che la censura è solo parzialmente fondata: è errata l’interpretazione dell’Amministrazione, ma la motivazione della CTR è insufficiente perché non chiarisce quale criterio concreto di liquidazione abbia applicato, limitandosi a richiamare la lieve entità e il comportamento collaborativo della contribuente.
Norme richiamate
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997
sanzione nella misura del 3% o almeno di euro 10.000
Per le violazioni relative all’inversione contabile nel primo triennio di vigenza della disciplina, la norma prevede una sanzione mitigata; non è corretta l’idea di applicarla in modo automatico per ogni singola operazione irregolare secondo il criterio prospettato dall’Amministrazione, ma il giudice di merito deve comunque individuare il criterio di liquidazione della sanzione nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il riferimento a tale norma nel ricorso è qualificato come mero refuso, privo di rilievo, perché la censura era in realtà una denuncia di violazione di legge.
d.P.R. 633/1972, art. 6, comma 9-bis
La disposizione, nella versione ratione temporis applicabile, viene letta come norma di mitigazione del trattamento sanzionatorio per le violazioni commesse nel primo triennio di vigenza del reverse charge.
Massime di principio
- In tema di reverse charge, le omissioni relative all’emissione dell’autofattura e alle successive annotazioni, quando non incidano sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento del tributo, sono violazioni formali sanzionabili perché idonee a pregiudicare i controlli fiscali, anche se non hanno effetti economici immediati.
- La disciplina sanzionatoria prevista per il primo triennio di applicazione del reverse charge ha funzione di mitigazione del trattamento punitivo, ma non consente un’applicazione automatica della misura percentuale per ciascuna operazione senza una corretta individuazione del parametro liquidatorio nel caso concreto.
- Quando il giudice tributario accoglie o respinge una domanda di rimborso di sanzioni, deve esplicitare con chiarezza il criterio seguito per determinare l’importo dovuto, non essendo sufficiente il solo richiamo alla lieve entità o alla collaborazione del contribuente se non è indicato il concreto metodo di quantificazione.
- La sanzione deve essere interpretata in modo coerente con il principio unionale di proporzionalità, evitando letture che conducano a un trattamento manifestamente eccessivo rispetto alla natura della violazione.
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