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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22002/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP (03/06/2025) con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere. Le censure principali: 1) insufficiente motivazione e vizio nella ricostruzione dell'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990 - capo B1), con critica all'interpretazione delle intercettazioni e alla presunta indeterminatezza del programma criminoso; 2) contestazione della qualificazione del ricorrente come organizzatore/finanziatore; 3) mancata prova della disponibilità della sostanza oggetto della trattativa (capo B2: tentata importazione di 100/150 kg di cocaina); 4) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza di misure più miti (tempo silente, non adeguata valutazione degli arresti domiciliari).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi in relazione ai capi contestati (B1, B2, B3) e l'attualità delle esigenze cautelari. Il Collegio ha confermato la ricostruzione fattuale: trattative plurimensili per importazioni dal Sud America, ruoli organizzativi (finanziamento, custodia e invio di danaro, emissari in Colombia, uso di contatti portuali), cospicue somme anticipate (circa €150.000) e l'operatività del sodalizio fin dal 2020. Ha inoltre osservato che, ai fini cautelari, la mera partecipazione all'associazione giustifica la misura e che la contestazione del ruolo apicale non produce vantaggi cautelari concreti. Per l'inammissibilità del ricorso il Collegio ha anche condannato il ricorrente alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (€3.000,00) ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)

    Articolo applicato per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha condiviso l'interpretazione secondo cui la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma criminoso possono essere desunte anche da atti preparatori, flussi finanziari e organizzazione minima.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)

    Norma riferita ai reati-fine (importazione/traffico di stupefacenti) contestati ai capi B2 e B3; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alle trattative e ai pagamenti anticipati.

  • Codice di procedura penale (art. 273)

    Richiamato il concetto di "gravi indizi di colpevolezza" come base per le misure cautelari: elementi che, pur non provando oltre ogni dubbio, fondano una qualificata probabilità di colpevolezza.

  • Codice di procedura penale (art. 274, lett. a), b), c))

    Norme che individuano le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio) che il Tribunale ha ritenuto sussistenti nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale (art. 275, comma 3)

    Richiamata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti più gravi elencati (tra cui quelli sugli stupefacenti): la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere, salvo prova contraria non fornita.

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Norma che prevede la condanna alle spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre il versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Legge 16 marzo 2006, n. 146 (ratifica Convenzione ONU Palermo)

    "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati (...)"

    Richiamata la definizione internazionale di gruppo criminale organizzato per spiegare il concetto di organizzazione minima e persistenza nel tempo; la Corte utilizza la nozione internazionale come criterio interpretativo non formale ma funzionale all'accertamento del requisito organizzativo.

  • Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 1) - Decisione sulla criminalità organizzata

    Ulteriore richiamo alla definizione di organizzazione criminale strutturata e duratura, utile a sottolineare che non è necessaria una struttura formalizzata per riconoscere la stabilità del vincolo associativo.

Massime di principio

  • Distinzione associazione per delinquere vs concorso di persone: l'associazione richiede accordo stabile, indeterminatezza del programma criminoso e (almeno) organizzazione minima; il concorso è occasione­le e limitato al singolo programma determinato.
  • Prove indirette (intercettazioni, flussi finanziari, invio di emissari, uso di canali dedicati, complicità di prestanome) possono costituire gravi indizi idonei a fondare misure cautelari per reati associativi di droga.
  • La conclusione di un accordo su quantità, qualità e prezzo può essere sufficiente, ai fini della contestazione (anche in forma tentata), per ritenere la disponibilità della sostanza e l'inizio dell'attività di importazione.
  • Il "tempo silente" (lasso temporale tra i fatti e la misura) non basta da solo ad escludere l'attualità delle esigenze cautelari, specie per reati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. ove opera una presunzione relativa di pericolosità.
  • La contestazione del ruolo apicale (organizzatore) può non produrre un vantaggio cautelare se la mera partecipazione al sodalizio giustifica comunque la misura; per ottenere la diminu­zione della misura è necessario mostrare concretamente che esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato: devono emergere incongruenze manifeste "ictu oculi"; proposte alternative dei difensori che siano semplicemente letture alternative dei fatti non bastano a rovesciare la valutazione dei giudici di merito.

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