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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Aosta

Oggetto: Imposte dirette-Iva - Avvisi di accertamento 1. Carenza di motivazione in caso di adeguata difesa del contribuente in sede giurisdizionale - Non sussiste. 2. Avviso motivato in relazione alla condotta del privato - Carenza di motivazione - Non sussiste. 3. Responsabilità del consulente - Non scriminano il contribuente. 4. Crediti evidenziati dal contribuente - Vanno sempre considerati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava gli avvisi sostenendo, principalmente, la carenza di motivazione, la violazione del contraddittorio preventivo e l'erronea imputazione delle responsabilità fiscali, attribuendo le irregolarità anche alla condotta del proprio consulente. Contestava inoltre il mancato riconoscimento dei crediti indicati nell'ultima dichiarazione presentata. La controversia riguardava la ricostruzione dei ricavi e delle utilità derivanti dai cespiti posseduti, anche in assenza di vendite o cessioni formalmente documentate.

La decisione

Le censure relative alla carenza di motivazione e alla violazione del contraddittorio sono state ritenute infondate: l'atto consentiva al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi adeguatamente in giudizio, mentre l'accertamento derivava da una condotta protratta del contribuente e non da accessi o acquisizioni tali da imporre uno specifico contraddittorio preventivo. La responsabilità del consulente non esonera il contribuente dai propri obblighi fiscali, potendo rilevare al più nei rapporti interni o ai fini di un'eventuale responsabilità del professionista. Tuttavia, i crediti evidenziati dal contribuente nell'ultima dichiarazione dovevano essere considerati e riconosciuti in diminuzione dei maggiori importi accertati. La decisione ha quindi confermato i principi dell'accertamento, correggendo la pretesa nella parte relativa ai crediti spettanti.

Norme richiamate

  • Art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i poteri e i criteri dell'accertamento delle imposte sui redditi. L'amministrazione può ricostruire induttivamente o analiticamente il reddito quando gli elementi disponibili lo giustificano, ma deve indicare nell'atto gli elementi posti a fondamento della pretesa.

  • Art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    Impone la motivazione dell'avviso di accertamento. La motivazione è sufficiente quando il contribuente può comprendere la pretesa tributaria e predisporre una difesa effettiva; l'adeguata difesa svolta in giudizio può confermare che tale funzione conoscitiva è stata assolta.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014

    Richiamata in materia di contraddittorio preventivo e garanzie partecipative del contribuente, da valutare in relazione alla natura dell'accertamento e alle modalità con cui l'amministrazione ha acquisito gli elementi utilizzati.

  • Cassazione, ordinanza n. 24739/2013

    Richiamata a sostegno dei principi relativi alla motivazione dell'avviso e alla possibilità per il contribuente di contestare in giudizio gli elementi della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non è necessariamente nullo per carenza di motivazione se descrive in modo comprensibile i presupposti della pretesa e consente al contribuente di articolare una difesa completa e specifica.
  • Il contraddittorio preventivo non opera automaticamente in ogni procedimento: occorre verificare la natura dell'accertamento e se l'amministrazione abbia svolto accessi, ispezioni o acquisizioni che rendano necessaria la partecipazione preventiva.
  • L'affidamento nell'operato del commercialista o di altro consulente non trasferisce al professionista gli obblighi fiscali del contribuente. Il contribuente resta responsabile degli adempimenti, salvo poter agire separatamente contro il consulente inadempiente.
  • Anche quando il contribuente deve contestare la ricostruzione induttiva dei ricavi o delle utilità, l'amministrazione deve computare gli elementi favorevoli e i crediti risultanti dalle dichiarazioni, evitando una tassazione eccedente rispetto alla reale capacità contributiva.
  • La difesa deve concentrarsi sia sulla contestazione degli elementi utilizzati dall'ufficio sia sulla produzione tempestiva di documenti e dati favorevoli, come costi, crediti, compensazioni e altre poste riduttive.

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