Cassazione Civile, Ordinanza n. 15722/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2015, disconoscendo la detrazione dell’imposta relativa a fatture passive emesse da una società fornitore, ritenute inerenti a operazioni soggettivamente inesistenti all’esito di verifiche svolte nei confronti della società emittente. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ma in primo grado il ricorso era stato respinto. In appello la CTR aveva invece accolto il gravame, ritenendo non sufficiente, per negare la detrazione, il complesso degli elementi raccolti dall’Ufficio e valorizzando soprattutto la mancata prova di un accordo fraudolento e della compartecipazione del contribuente alla frode. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del DPR 633/1972, dell’art. 2697 c.c. e delle norme in tema di prova presuntiva, nonché dei principi eurounitari in materia di IVA, sostenendo che la CTR avesse applicato un criterio di prova troppo rigoroso, esigendo la dimostrazione dell’effettiva partecipazione del contribuente alla frode invece della sola consapevolezza, anche presunta, della natura fraudolenta dell’operazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta; tale prova può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici. Nel caso concreto la CTR si era invece concentrata sull’assenza di prova di un accordo fraudolento e di una compartecipazione del contribuente, senza indagare adeguatamente la consapevolezza o conoscibilità della frode in capo al cessionario. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 19 DPR 633/1972
la detrazione IVA può essere negata quando l’operazione fatturata sia soggettivamente inesistente e il cessionario sapesse o dovesse sapere della frode; la norma va letta alla luce dei principi unionisti sulla frode IVA.
art. 54 DPR 633/1972
costituisce la base del potere di rettifica dell’Ufficio in materia di IVA.
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell’onere della prova: spetta all’Amministrazione provare gli elementi oggettivi della frode e la conoscibilità della stessa da parte del contribuente; poi grava sul contribuente la prova contraria della diligenza adottata.
art. 2721 e ss. c.c.
richiamati in relazione alla possibilità di dimostrare la consapevolezza del cessionario anche mediante presunzioni e altri mezzi probatori compatibili.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Corte giust., Kittel, C-439/04
il diritto alla detrazione può essere negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode IVA.
Corte giust., Mahagèben e Dávid, C-80/11 e C-142/11
conferma la rilevanza della conoscibilità della frode e della prova per indizi oggettivi.
Corte giust., Bonik, C-285/11
non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione, essendo sufficiente la dimostrazione della consapevolezza o conoscibilità della frode.
Corte giust., PPUH, C-277/14
ribadisce che la contestazione dell’operazione soggettivamente inesistente richiede la prova della conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Cass. n. 9851 del 2018
richiamata a sostegno del principio di diritto sull’onere probatorio dell’Amministrazione e del contribuente nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
Cass. n. 15369 del 2020
conferma il medesimo principio in tema di IVA e frodi carosello.
Cass. n. 14237 del 2017
la prova della consapevolezza del cessionario può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici basate su elementi oggettivi.
Cass. n. 20059 del 2014
richiamata per affermare la sufficienza di indizi attendibili ai fini della prova presuntiva della frode conosciuta o conoscibile.
Cass. n. 10414 del 2011
supporta l’utilizzo di presunzioni per dimostrare la conoscenza della frode IVA.
Cass. n. 24490 del 2015
l’Amministrazione deve individuare elementi obiettivi e specifici che rendano percepibile al contribuente l’inesistenza sostanziale del contraente.
Cass. n. 23560 del 2012
una volta provata la conoscibilità della frode, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non esservi coinvolto.
Cass. n. 25575 del 2014
conferma il passaggio dell’onere probatorio al contribuente dopo la prova, da parte dell’Ufficio, della conoscenza o conoscibilità della frode.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Ufficio contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia, con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
- La prova della consapevolezza del cessionario non richiede la dimostrazione della sua partecipazione all’accordo fraudolento: è sufficiente la conoscibilità della frode secondo l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale dell’acquirente.
- Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché sorrette da indizi seri, precisi e concordanti idonei a porre sull’avviso un operatore economico mediamente esperto.
- Una volta assolto tale onere probatorio da parte dell’Amministrazione, incombe sul contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile per evitare di essere coinvolto nella frode.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come la mancata percezione di un vantaggio economico dalla rivendita, non sono di per sé decisive per escludere la consapevolezza della frode o per vincere la prova presuntiva dell’Ufficio.
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