Cassazione Civile, Ordinanza n. 03491/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi tra un lavoratore addetto a mansioni artistiche (tersicoreo) e una fondazione lirico-sinfonica, in particolare nel periodo 26 novembre 2013 - 5 gennaio 2015. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti, con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato e ulteriori pronunce conseguenti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’Appello aveva respinto l’appello ritenendo: tempestiva l’impugnazione solo per i contratti del periodo considerato; sufficiente, sul piano formale, l’indicazione dell’attività artistica stagionalmente programmata; irrilevante la sentenza della Corte costituzionale n. 260/2015; non superato il limite dei 36 mesi; comunque esclusa la conversione per specialità del regime delle fondazioni, con eventuale tutela solo risarcitoria in caso di abuso. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione della normativa sulla natura privatistica delle fondazioni lirico-sinfoniche e della disciplina dei rapporti di lavoro introdotta dal d.lgs. n. 367/1996; (2) violazione della disciplina speciale del d.l. n. 64/2010 e dell’accordo quadro UE, sostenendo che la sola indicazione dello spettacolo o della stagione non basta a giustificare il termine e che occorre verificare in concreto la ragione oggettiva del ricorso al termine; (3) violazione delle norme che escluderebbero la conversione, assumendo che il divieto sarebbe illegittimo, discriminatorio e contrario al diritto UE, con richiamo anche alla sentenza Sciotto e alla giurisprudenza CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel fermarsi alla regolarità formale dei contratti e nell’aver valorizzato solo la disciplina speciale del d.l. n. 64/2010 senza accertare in concreto la sussistenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive idonee a giustificare l’apposizione del termine. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese. I primi e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti contro argomentazioni svolte ad abundantiam dalla sentenza impugnata sulla non conversione e sul regime speciale delle fondazioni, non costituenti autonoma ratio decidendi. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, d.l. n. 64/2010
Per le fondazioni lirico-sinfoniche esclude l’applicazione dell’art. 1, commi 01 e 2, d.lgs. n. 368/2001, ma non elimina la necessità di verificare in concreto la ricorrenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il termine.
art. 1, commi 01, 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001
Il contratto subordinato è di regola a tempo indeterminato; il termine è ammesso solo per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive e deve risultare da atto scritto con specificazione delle ragioni. Nel regime speciale delle fondazioni, il comma 2 è escluso, ma resta rilevante la verifica sostanziale delle ragioni del termine.
art. 32, L. n. 183/2010
Nel caso di successione di rapporti a termine, l’impugnazione tempestiva dell’ultimo contratto può consentire di far valere la reiterazione abusiva anche quale dato fattuale relativo alla sequenza contrattuale precedente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alla motivazione di Cass. S.U. n. 5542/2023.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude, nel caso deciso, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 3, commi 4 e 5, L. n. 426/1977
Richiamati dal regime speciale per le fondazioni lirico-sinfoniche, rimangono applicabili anche dopo la trasformazione in soggetti di diritto privato.
direttiva 1999/70/CE, clausole 4 e 5 dell’accordo quadro
La disciplina interna va interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione; in caso di abuso nella successione di contratti a termine devono essere predisposte misure effettive di tutela e sanzione.
art. 22, d.lgs. n. 367/1996
Richiamato dal ricorrente a sostegno della natura privatistica delle fondazioni e della disciplina dei rapporti di lavoro.
Massime di principio
- Quando si contesta la legittimità di un contratto a termine stipulato in un settore soggetto a disciplina speciale, il giudice deve verificare non solo la correttezza formale della clausola, ma anche l’effettiva sussistenza delle ragioni oggettive che giustificano il termine, provate dal datore di lavoro.
- In presenza di successione normativa, la legittimità della clausola appositiva del termine va valutata alla luce della disciplina vigente al momento della stipulazione del singolo contratto, non di quella sopravvenuta al momento della decisione.
- Nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la temporaneità dell’attività di singoli spettacoli o stagioni non basta di per sé a giustificare il ricorso al tempo determinato: occorre che il datore dimostri una specifica esigenza provvisoria non soddisfacibile con personale assunto a tempo indeterminato.
- La mera indicazione dello spettacolo o della mansione artistica nel contratto non è sufficiente, da sola, a rendere legittima la clausola di durata se manca la prova delle concrete esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
- In caso di impugnazione tempestiva dell’ultimo contratto di una sequenza, la precedente serie contrattuale può essere considerata come dato fattuale rilevante per accertare un eventuale uso abusivo del contratto a termine.
- Le argomentazioni della sentenza impugnata che non sorreggono autonomamente il dispositivo sono svolte ad abundantiam e non sono censurabili in cassazione per difetto di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03465/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03470/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03471/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03472/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03475/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03479/2025 del 11/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →