Cassazione Penale, Sentenza n. 5898/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione censura l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva respinto il riesame del decreto di convalida del sequestro di oltre un milione di euro in contanti. Le censure erano: (1) violazione di legge per presunta nullità del decreto di convalida perché il vincolo sarebbe stato disposto nell'ambito di un'operazione definita "antivaluta" e non "antidroga", e quindi, a parere del ricorrente, si sarebbe dovuto avvertire l'interessata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (richiamando artt. 152 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.); (2) violazione di legge per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, ritenute non "spontanee" ma "sollecitate", con la conseguenza che, escluse tali dichiarazioni, non sussisterebbero elementi sufficienti per ritenere la provenienza illecita del denaro (richiamo agli artt. 350 c.p.p., 648 e 648-bis c.p.); (3) violazione per la notifica dell'avviso relativo all'estrazione forense dei dati dei telefoni (la notifica sarebbe stata fatta all'avvocato d'ufficio anziché all'avvocato di fiducia), con la conseguente lesione del diritto di difesa e nullità degli accertamenti tecnici.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Motivazioni principali: (1) il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo: i controlli di polizia giudiziaria svolti ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (controlli su mezzi di trasporto per lo stupefacente) non richiedono il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; inoltre, anche assumendo un'irregolarità nella perquisizione, tale invalidità non si trasferisce automaticamente al sequestro probatorio (art. 185 c.p.p.) né determina l'inutilizzabilità automatica delle cose rinvenute; (2) il secondo motivo è in parte inammissibile per carenza di interesse rispetto alla spontaneità delle dichiarazioni (il Tribunale non le ha utilizzate), e quanto alla valutazione del "fumus" il Collegio ha ritenuto che il possesso di una somma rilevante (oltre un milione di euro) senza plausibile giustificazione, unitamente alla incompatibilità con la situazione reddituale, fosse elemento sufficiente per ritenere la possibile provenienza illecita (giurisprudenza di legittimità richiamata sul punto); (3) il terzo motivo è infondato perché la contestata notifica all'avvocato d'ufficio riguardava un'attività (estrazione dei dati) successiva al sequestro impugnato e la censura è quindi prematura: l'eventuale gravame dovrà essere esercitato quando e ove i provvedimenti fondati su quell'accertamento saranno adottati. Infine, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. l'odierna ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 103
Consente controlli sui mezzi di trasporto quando vi sia motivo di ritenere che possano rinvenirsi stupefacenti; tali controlli non richiedono il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, diversamente dalla perquisizione formale
Codice di procedura penale, art. 185
L'invalidità della perquisizione non si trasferisce automaticamente al sequestro probatorio; le prove sono sottratte al regime di automatica conseguenzialità delle nullità quando la legge lo dispone
Codice di procedura penale, art. 152 e 114 disp. att.
art. 152 c.p.p.; 114 disp. att. c.p.p.
Richiamate dal ricorrente in tema di avvisi e assistenza difensiva, ma il Collegio ha richiamato la prevalente interpretazione per cui le prescrizioni vanno valutate con riferimento alla tipologia di intervento (es. art. 103 DPR 309/90) che può esentare dal previo avviso
Codice penale, art. 648 (ricettazione) e art. 648-bis (riciclaggio)
art. 648 c.p.; art. 648-bis c.p.
La Corte conferma l'orientamento secondo cui il possesso di ingenti somme in contanti, occultate o detenute in modo compatibile con l'occultamento, senza plausibile giustificazione e con incompatibilità rispetto alla situazione reddituale, può integrare gli elementi del reato di ricettazione (fumus commissi delicti)
Codice di procedura penale, art. 350
Norma richiamata in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni; il Collegio ha ritenuto la questione in parte inammissibile per mancanza di interesse data la non utilizzazione delle dichiarazioni impugnate dal Tribunale
Codice di procedura penale, art. 616
Disposizione che impone alle parti soccombenti nel ricorso incidentale il pagamento delle spese; il Collegio ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 6, n. 41986 del 10/09/2019; Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021 e altre
Richiamati precedenti secondo cui: i controlli ex art. 103 DPR 309/90 non richiedono avvisi, la nullità della perquisizione non determina automaticamente inutilizzabilità/sequestro nullo, e il possesso di somme rilevanti senza giustificazione può giustificare il vincolo per reati presupposti
Massime di principio
- I controlli su mezzi di trasporto disposti ex art. 103 d.P.R. 309/1990 (cd. controlli antidroga) non richiedono il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; la qualificazione dell'operazione (antidroga vs altro) è rilevante per i limiti dell'avviso
- L'eventuale invalidità della perquisizione non determina automaticamente la nullità del sequestro probatorio: è necessaria una valutazione specifica del rapporto tra perquisizione e singolo bene sequestrato e della sussistenza di divieti di utilizzazione
- Il semplice rinvenimento di ingenti somme di denaro, occultate o detenute in modo da poter essere occultate, e incompatibili con la situazione reddituale dell'indagato, può costituire elemento idoneo a fondare il fumus commissi delicti per reati come la ricettazione/riciclaggio
- Le doglianze relative ad attività successive (es. estrazione forense dei dati) devono essere proposte in sede e tempo appropriati: un'eccezione prematura in sede di riesame del sequestro può essere dichiarata intempestiva se l'attività censurata è posteriore e non ha ancora prodotto provvedimenti impugnabili
- Le dichiarazioni dell'indagato vanno contestate con interesse concreto: se il giudice di merito non ha utilizzato tali dichiarazioni per motivare la misura, la questione sulla loro spontaneità può risultare inammissibile per carenza di interesse
- Procedura: la parte soccombente in cassazione/ricorso incidentale può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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