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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12685/2021 del 12/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Fallimento impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva promossa dal Fallimento su un immobile comproprietà di Paola Possanzini e Luigi Villani. La questione centrale riguardava il termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso per una divisione endoesecutiva: la Corte d'appello aveva ritenuto che il termine semestrale di cui all'art. 627 c.p.c. dovesse decorrere dal deposito della sentenza d'appello che confermava la pronuncia di primo grado dichiarativa dello scioglimento della comunione. Inoltre, nelle fasi precedenti Luigi Villani aveva chiesto l'estinzione della procedura per decorso del termine; il giudice dell'esecuzione e il Tribunale avevano rigettato l'istanza ma la Corte d'appello l'aveva accolta. In Cassazione il Fallimento denunciava violazioni di norme processuali e di diritto civile relative alla disciplina della divisione e della riassunzione del processo esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato che i giudizi di merito erano affetti da nullità perché non era stato chiamato al contraddittorio il debitore esecutato Paola Possanzini, parte necessaria nelle controversie connesse alla procedura esecutiva. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla ex art. 102 c.p.c., cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona per il prosieguo con integrazione del contraddittorio nei confronti di Paola Possanzini. Contestualmente la Corte ha fornito chiarimenti di diritto: ha qualificato la sospensione per divisione come ipotesi di pregiudiziale ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stabilendo che la riassunzione del processo esecutivo sospeso per divisione deve avvenire entro tre (o, secondo disciplina ratione temporis, sei) mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 789, comma 3, c.p.c., ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che definisca le contestazioni.

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.c.

    Disciplina la sospensione del processo esecutivo per divisione; la Corte la riconosce come fonte della sospensione endoesecutiva ma precisa che la disciplina della riassunzione va ricondotta alla norma generale sulle pregiudiziali (art. 295 e 297 c.p.c.).

  • art. 627 c.p.c.

    Regola il termine semestrale per la riassunzione nel caso di sospensione per opposizione; la Corte chiarisce che tale termine non deve essere automaticamente applicato ai casi di sospensione per divisione, salvo disciplina ratione temporis, e preferisce ricondurre la riassunzione alle norme sulle pregiudiziali.

  • art. 789, comma 3, c.p.c.

    L'ordinanza non impugnabile di cui al comma 3 definisce la fase dichiarativa della divisione; la Corte individua in tale ordinanza il momento dal quale decorre il termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso per divisione.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione del processo esecutivo per divisione è qualificata come pregiudiziale necessaria ex art. 295; pertanto si applicano le regole sulle pregiudiziali per la riassunzione.

  • art. 297 c.p.c.

    Stabilisce i termini di riassunzione per le cause sospese per pregiudiziale; la Corte dispone che per le divisioni endoesecutive il processo esecutivo va riassunto entro tre (o sei, secondo la disciplina temporale applicabile) mesi dal provvedimento che definisce la pregiudiziale.

  • art. 624 bis c.p.c.

    Regola la sospensione per accordo tra le parti e la riassunzione entro dieci giorni; citata per distinguere le diverse ipotesi di sospensione e le diverse discipline di riassunzione.

  • art. 102 c.p.c.

    Norma sulla nullità della sentenza per difetto di costituzione in giudizio delle parti necessarie; applicata per dichiarare la nullità della sentenza impugnata per assenza del debitore esecutato.

  • art. 383, comma 3 c.p.c.

    Autorizza la cassazione con rinvio per integrare il contraddittorio; la Corte la invoca per disporre il rinvio al giudice di primo grado affinché integri il contraddittorio con la partecipazione del debitore.

  • art. 354 c.p.c.

    Consente al giudice di rinviare la causa al giudice di primo grado per provvedere; applicata insieme all'art. 383 per il rinvio finalizzato all'integrazione del contraddittorio.

  • art. 23, comma 8 bis, d.l. 28.10.2020 n. 137 (conv. L. 18.12.2020 n. 176)

    "entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza"

    La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di discussione orale presentata oltre il termine perentorio previsto dalla norma; il termine va calcolato a giorni liberi escludendo dies a quo e dies ad quem.

Massime di principio

  • La partecipazione del debitore esecutato è parte necessaria in ogni giudizio connesso alla procedura esecutiva; l'assenza determina nullità della decisione e obbliga alla reintegrazione del contraddittorio.
  • La sospensione del processo esecutivo per divisione (art. 601 c.p.c.) va considerata come una pregiudiziale ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; quindi la riassunzione si regola secondo l'art. 297 c.p.c., con decorrenza dal provvedimento che definisce la fase dichiarativa (ordinanza ex art. 789, comma 3).
  • Il termine per la riassunzione del processo sospeso per divisione non può essere fatto decorrere dalla prima sentenza dichiarativa che rimetta la causa alla fase esecutiva; occorre invece attendere l'ordinanza che definisce la fase dichiarativa o il passaggio in giudicato delle contestazioni.
  • Le norme che disciplinano la riassunzione del processo sono applicabili per analogia alle ipotesi non espressamente regolate dal codice: l'operatore deve individuare la norma generale (pregiudiziali) più idonea per ricondurre la riassunzione.
  • I termini procedurali introdotti da norme emergenziali o speciali (es. art. 23 d.l. 137/2020) sono perentori e devono essere rispettati scrupolosamente; la loro violazione comporta il rigetto delle richieste connesse (es. istanza di discussione orale tardiva).

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