Cassazione Civile, Sentenza n. 12601/2021 del 12/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro (2019/2022) sostenendo che l'avv. Gerardo Cappelli e altri candidati risultavano incompatibili per avere già svolto mandati consecutivi. In particolare hanno rilevato che i precedenti mandati svolti presso l'Ordine di Sala Consilina — poi soppresso e accorpato in quello di Lagonegro — devono essere computati ai fini del divieto del terzo mandato consecutivo previsto dall'art. 3, comma 3, L. n. 113/2017, con conseguente nullità dell'elezione dell'avv. Cappelli e l'incandidabilità dei primi dei non eletti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo di ricorso: hanno affermato che, ai fini del divieto del terzo mandato consecutivo, devono essere computati anche i mandati svolti presso un Ordine successivamente soppresso e i cui iscritti sono stati trasmigrati nell'Ordine accorpante. Ne consegue che la decisione del C.N.F. — che aveva ritenuto non computabili i mandati svolti presso l'Ordine di Sala Consilina e aveva rigettato il reclamo — è stata cassata e la causa rinviata al C.N.F. in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; le spese di lite sono integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 12 luglio 2017, n. 113, art. 3, comma 3
prevede il divieto del terzo mandato consecutivo per i componenti dei consigli dell'ordine
La Corte ha ritenuto che il divieto opera anche quando i mandati precedenti siano stati svolti, anche solo in parte, presso un ordine poi soppresso e i cui iscritti siano stati trasmigrati in un altro ordine; tali mandati si computano ai fini dell'ineleggibilità
D.L. n. 135/2018, art. 11-quinquies (come modificato dalla L. di conversione n. 12/2019)
"l'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore"
Conferma che ai fini del divieto si devono considerare anche mandati iniziati prima dell'entrata in vigore della L. 113/2017; la Corte ha richiamato e applicato tale interpretazione
L. n. 247/2012, art. 28 (norma sul reclamo al C.N.F.)
norma che regola il reclamo al Consiglio Nazionale Forense contro i risultati elettorali degli Ordini
Il reclamo introdotto dai ricorrenti è stato proposto ai sensi di tale disposizione; la Corte ha tuttavia ritenuto che, in relazione ad alcune domande riguardanti non eletti, l'ammissibilità potrà essere riesaminata alla luce del rinvio
Cass. SS.UU. n. 32781/2018 (giurisprudenza)
Richiamata come precedente che interpreta restrittivamente il divieto del doppio/terzo mandato nelle finalità di ricambio e parità di accesso; la sentenza attuale si pone in continuità con quel principio
Cass. SS.UU. n. 2603/2021 (giurisprudenza)
Principio fondamentale recepito dalla Corte: il divieto del terzo mandato si applica anche in caso di soppressione dell'ordine e trasmigrazione degli iscritti, perché il legame tra consigliere e precedente base elettorale non viene meno
Corte Costituzionale, sentenza n. 173/2019
Ha dichiarato la legittimità delle norme che interpretano il computo dei mandati ai fini del divieto, fornendo supporto costituzionale alla disciplina e alla sua finalità di garantire uguaglianza e ricambio
Massime di principio
- I mandati svolti presso un Ordine poi soppresso e i cui iscritti sono stati trasmigrati nell'Ordine accorpante vanno computati ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo.
- Ai fini del divieto si considerano anche i mandati espletati, anche solo in parte, purché non inferiori al biennio, compresi quelli iniziati prima dell'entrata in vigore della L. 113/2017, in conformità all'art. 11-quinquies d.l. 135/2018 e alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- La ratio della norma è garantire parità di accesso e ricambio negli organi dell'Ordine e prevenire consolidamenti di potere; questa finalità prevale sulla considerazione formale dell'autonomia giuridica del nuovo ente accorpante.
- Il Consiglio che esamina reclami elettorali deve valutare l'ammissibilità delle impugnazioni prodromiche (es. incandidabilità dei non eletti) in relazione all'effettivo pregiudizio e tenendo conto delle conseguenze dell'eventuale annullamento dell'elezione di un candidato eletto.
- In casi analoghi occorre applicare i precedenti delle Sezioni Unite (in particolare n. 2603/2021 e n. 32781/2018) e la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 173/2019) per valutare se i precedenti mandati incidano sull'elettorato e sull'eguaglianza della competizione, adottando misure correttive (annullamento e rinvio) se necessario.
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