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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34843/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne pronunciate in primo grado per partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata a esercizio abusivo di servizi di pagamento, riciclaggio ed emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Saadawi denunciava erronea qualificazione dei fatti come associazione (mancanza di vincolo stabile, struttura organizzativa, programma criminoso) e criticava l'utilizzabilità di intercettazioni (art. 268 e 271 c.p.p.) e la prova del dolo per reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Chiesa contestava la sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato di riciclaggio riferendosi a trasferimenti "hawala" possibilemnte leciti. Zito contestava la sua qualifica di amministratore di diritto delle società, la prova del dolo per dichiarazione fraudolenta (d.lgs. 74/2000), l'uso di dati estratti da telefoni il cui sequestro era stato annullato e la quantificazione della pena e delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: quello di Saadawi come reiterativo e manifestamente infondato (le censure erano mera alternativa interpretativa rispetto alla ricostruzione di merito che aveva rilevato elementi di struttura, coordinamento e continuità del sodalizio); le doglianze sulle intercettazioni ritenute infondate perché i verbali di inizio/fine erano presenti e la mancata indicazione di alcune voci previste dall'art. 89 disp. att. non comporta automaticamente inutilizzabilità (salvo i casi tassativi dell'art. 271 c.p.p.); il ricorso di Chiesa è stato escluso perché formulato con motivi non consentiti in Cassazione (censure di fatto non sollevate in appello sulla qualificazione del reato di riciclaggio); il ricorso di Zito è stato dichiarato inammissibile in parte per genericità o reiterazione e in parte manifestamente infondato (mancanza di specificità documentale sul ruolo di amministratore, motivazione di merito ritenuta esaustiva circa la partecipazione e il dolo). Conseguentemente i ricorsi sono rigettati, restano confermate le condanne di merito e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare somme per la colpa nell'aver proposto ricorsi inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    partecipazione ad associazione per delinquere

    La Corte ha ritenuto che per integrare il reato sia necessario un vincolo stabile, una struttura anche rudimentale e un programma criminoso indeterminato; la valutazione dei giudici di merito che ha rilevato struttura, coordinamento e continuità è stata ritenuta adeguatamente motivata e non suscettibile di sindacato in Cassazione se basata sui fatti.

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    Richiamato in relazione alla distinzione tra concorso nei singoli reati e associazione: la Corte ha confermato che la mera commissione coordinata di reati non è automaticamente alternativa all'esistenza di un'associazione quando sussistano elementi organizzativi e di continuità.

  • art. 648-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura che affermava l'assenza di prova della provenienza delittuosa dei fondi trasferiti via "hawala" se tale questione non era stata dedotta correttamente nei gradi precedenti; in generale la qualificazione della provenienza illecita richiede valutazione di merito supportata da specifici elementi probatori.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 2)

    dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il dolo specifico (finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale; la valutazione del dolo è di merito e, se adeguatamente motivata, non va sovvertita in Cassazione.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    verbali di intercettazione

    La Corte ha accertato che i verbali di inizio e fine intercettazioni erano presenti nel fascicolo; l'assenza di alcune indicazioni previste dall'art. 89 disp. att. non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    casi tassativi di inutilizzabilità

    La sanzione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni è prevista solo nei casi espressamente indicati dall'art. 271; omissioni formali non ricomprese tra tali ipotesi non determinano di per sé inutilizzabilità.

  • art. 89 disp. att. cod. proc. pen.

    indicazioni integrative sui verbali di intercettazione

    La mancata specificazione di alcune informazioni richieste da tale disposizione è rilevante sul piano formale, ma la Corte ha confermato che non sempre comporta inutilizzabilità delle intercettazioni se non rientra nelle ipotesi sanzionate dall'art. 271.

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    motivi non consentiti in Cassazione

    La Corte ha ritenuto inammissibili motivi che in Cassazione non possono essere sollevati perché non introdotti nei gradi precedenti o perché costituiscono riesposizioni generiche e non specifiche di questioni di fatto già decise.

  • art. 593, comma 4 cod. proc. pen.

    effetto sui motivi aggiunti

    La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale travolge anche i motivi aggiunti presentati successivamente.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    divieto di utilizzazione di atti

    Richiamato in relazione alla dedotta utilizzazione di dati sequestrati illecitamente: la censura è stata ritenuta generica se non indica la decisività della prova la cui esclusione si chiede.

  • art. 2542 cod. civ.

    regime amministrazione società cooperative

    Usato dalla difesa per sostenere che le cooperative dovessero essere amministrate collegialmente; la Corte ha ritenuto irrilevante rispetto alla documentazione di merito che indicava la partecipazione e la responsabilità concreta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna per ricorso inammissibile per colpa

    La Corte ha disposto l'obbligo di versamento di somme dai ricorrenti in relazione alla colpa nella proposizione di ricorsi inammissibili.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile limitarsi a proporre un'interpretazione alternativa dei fatti già valutati dai giudici di merito: occorre dimostrare un errore di diritto o un vizio motivazionale concreto e specifico.
  • Motivi generici, reiterativi o privi di riferimenti puntuali agli atti/processo espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità; la specificità e l'autosufficienza delle censure sono essenziali.
  • Per la configurazione del reato associativo il giudice valuta l'insieme degli elementi (vincolo stabile, struttura organizzativa, continuità e programma criminoso indeterminato); singoli episodi isolati possono non essere sufficienti a escludere l'associazione se risultano connessioni e ripetitività.
  • La mera forma del trasferimento (es. "hawala") non determina automaticamente l'illiceità: per il reato di riciclaggio è necessaria prova della provenienza delittuosa dei fondi, valutata in sede di merito e non rinnovabile in Cassazione senza basi probatorie nuove o inesplorate.
  • L'inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi formali è applicabile solo nei casi tassativamente previsti (art. 271 c.p.p.); omissioni non espressamente sanzionate non comportano automaticamente esclusione della prova.
  • Documenti nuovi o determinanti non prodotti nei gradi precedenti non possono essere in generale introdotti in Cassazione; se indispensabili dovevano essere allegati nel tempo processuale pertinente.
  • Se si contesta la qualifica formale (es. carica di amministratore), occorre produrre e indicare documentazione precisa già nei gradi di merito per incidere sulla decisione; appelli tardivi o generici non sono efficaci.

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