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Sentenza

Sentenza n. 4688/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario sul riconoscimento della Carta del docente, compensando però le spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda di ottemperanza relativa a una sentenza del Tribunale ordinario di Monza, che aveva accertato il suo diritto alla Carta del docente per gli incarichi di supplenza svolti. Il TAR aveva disposto la compensazione delle spese richiamando la scarsa diligenza del difensore in relazione ad alcuni adempimenti formali, tra cui il deposito delle asseverazioni di conformità richieste con ordinanza istruttoria. L’appello è stato proposto esclusivamente contro il capo della sentenza relativo alle spese, deducendo l’erroneità, l’incongruità, l’irragionevolezza e la perplessità della motivazione della compensazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla regolazione delle spese e ha riformato la sentenza del TAR sul punto. Ha affermato che il giudice dispone di un’ampia discrezionalità nella liquidazione e nell’eventuale compensazione delle spese, ma deve motivare le ragioni della deroga al principio della soccombenza. La motivazione del TAR, fondata sulla presunta scarsa diligenza del difensore per adempimenti formali, è stata ritenuta non pertinente ai fini della compensazione, poiché tale circostanza può eventualmente rilevare nel rapporto tra cliente e difensore, ma non giustifica la deroga alla soccombenza processuale. Il giudice deve inoltre fare riferimento ai parametri normativi per la determinazione dei compensi professionali, potendosene discostare solo con adeguata motivazione e senza liquidare somme meramente simboliche. In esercizio dell’effetto devolutivo dell’appello, il Consiglio di Stato ha effettuato una nuova liquidazione, riconoscendo Euro 800,00 oltre oneri di legge per il giudizio di primo grado e Euro 300,00 oltre oneri di legge per il grado d’appello, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado d’appello sono state poste a carico del Ministero secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 13 l. 247/2012

    Il compenso professionale è di regola pattuito per iscritto; in mancanza di determinazione scritta, la liquidazione giudiziale avviene sulla base dei parametri ministeriali.

  • art. 13, comma 6, l. 247/2012

    Rimette ai decreti ministeriali l’individuazione e l’aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi professionali.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Costituisce il limite alla liquidazione giudiziale, vietando la determinazione di compensi meramente simbolici e non conformi al decoro professionale.

  • artt. 136, comma 2-ter, c.p.a. e 22, comma 2, CAD

    Sono richiamati in relazione agli adempimenti di asseverazione della conformità dei documenti informatici depositati nel giudizio di primo grado.

  • D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi difensivi, salvo motivato discostamento.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali costituisce una deroga al principio della soccombenza e, pur rientrando nella discrezionalità del giudice, deve essere sorretta da una motivazione riferita a circostanze pertinenti alla controversia e al rapporto processuale.
  • La presunta scarsa diligenza del difensore nello svolgimento di adempimenti formali non costituisce, di per sé, una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese tra le parti, potendo eventualmente rilevare nei rapporti tra il difensore e il cliente.
  • Nella liquidazione giudiziale del compenso professionale il giudice deve considerare i parametri ministeriali relativi alle caratteristiche, all’importanza, alla difficoltà, al valore della controversia, all’impegno professionale, ai risultati conseguiti e alla complessità delle questioni trattate; il discostamento dai parametri deve essere motivato.
  • L’abrogazione delle tariffe professionali e dei minimi inderogabili non consente la liquidazione di compensi meramente simbolici, poiché resta fermo il limite derivante dal decoro della professione previsto dall’art. 2233, comma 2, c.c.
  • In appello, l’effetto devolutivo consente al giudice, quando riforma il capo relativo alle spese, di procedere direttamente a una nuova liquidazione delle spese del grado precedente e di regolare quelle del giudizio d’appello.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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