Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33071/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (4 anni e 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa) per i reati ascritti (art. 628 cod. pen. in relazione al comma primo e art. 385, comma terzo). Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) nullità assoluta del giudizio di appello per avere la Corte deciso in sua assenza nonostante una tempestiva istanza dell'imputato, trasmessa tramite l'ufficio matricola del carcere, e successiva richiesta del difensore, con violazione della normativa emergenziale Covid che garantisce la partecipazione a distanza dei detenuti; 2) presunta illogicità della motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni testimoniali in ordine alla violenza; 3) violazione dell'art. 56 cod. pen. e travisamento circa la qualificazione come consumato del reato invece che tentato, nonché contraddizioni sulla disponibilità effettiva del bene; 4) vizio motivazionale e violazione nelle modalità di applicazione della recidiva e del confronto con le attenuanti generiche; 5) errore nell'applicabilità degli aumenti per continuazione in assenza di adeguata motivazione sulla recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla documentazione risultava effettivamente inviata dall'ufficio matricola la richiesta del detenuto di essere tradotto o di partecipare all'udienza, istanza che la Corte di appello non ha preso in considerazione nella motivazione. La Cassazione ha richiamato la normativa emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020, comma 4, e l'art. 146-bis disp. att. c.p.p.) e la giurisprudenza relativa al diritto costituzionalmente garantito dell'imputato a partecipare al proprio processo, ritenendo che la mancata presa in considerazione di una tempestiva richiesta di partecipazione determini nullità assoluta e insanabile dell'udienza e della sentenza. Di conseguenza la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Garantisce la partecipazione a distanza a qualsiasi udienza delle persone detenute o in stato di custodia cautelare; la richiesta di partecipazione anche se non formulata secondo il modello tipizzato deve essere valutata e consente l'operatività della partecipazione a distanza.

  • art. 146-bis disposizioni di attuazione del c.p.p.

    Richiamato dalla disciplina emergenziale per disciplinare la partecipazione a distanza del detenuto; la normativa rende ammissibili modalità non formali di manifestazione della volontà di partecipare quando provenienti dal detenuto.

  • art. 111 Cost.

    Riconosce il diritto ad un giusto processo; la partecipazione dell'imputato al proprio processo è requisito fondamentale dell'equo processo e non può essere elusa senza una rinuncia inequivoca.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    comma 3, lettere c), d) ed e)

    Conferma a livello internazionale il diritto dell'imputato a essere presente al processo e ad avere un'equa difesa; utile a interpretare restrizioni procedurali in senso garantista.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14

    Rinforza l'obbligo di garantire la presenza dell'imputato e la piena effettività del diritto di difesa.

  • art. 628 cod. pen. e art. 385 cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali il ricorrente era stato condannato; richiamate come oggetto della condanna confermata in appello e impugnata in cassazione.

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito al concetto di tentativo; il ricorrente censurava la mancata operazione di riconoscimento del tentativo rispetto al consumato, questione tuttavia non decisiva dopo l'annullamento per nullità processuale.

  • artt. 99, 133 e 81 cod. pen.

    Norme sulla recidiva, determinazione della pena e aumenti per continuazione; contestate dal ricorrente per vizi motivazionali e applicazioni contrastanti, ma assorbite dalla decisione sulla nullità.

Massime di principio

  • La partecipazione dell'imputato detenuto al processo è un diritto fondamentale: una tempestiva istanza di partecipazione, anche se trasmessa tramite l'ufficio matricola o con modalità non formalmente conformi, deve essere valutata dal giudice e, se idonea, deve dar luogo alla traduzione o alla partecipazione a distanza.
  • In regime di norme emergenziali che prevedono la partecipazione a distanza, il giudice non può ignorare la richiesta di partecipazione del detenuto; l'omissione determina nullità assoluta e insanabile dell'udienza e della sentenza.
  • La forma sostanziale della comunicazione della volontà di partecipare prevale sulla forma: l'assenza di un modello prefissato non comporta inammissibilità se la provenienza e la tempestività dell'istanza sono dimostrate.
  • Il giudice deve bilanciare il diritto di difesa dell'imputato con l'esigenza di snellezza del rito camerale d'appello, ma non può sacrificare il primo quando l'imputato ha manifestato tempestivamente la volontà di partecipare.
  • In casi simili la difesa dovrebbe documentare e protocollare tempestivamente ogni richiesta del detenuto (ad es. acquisizione dell'invio tramite ufficio matricola, comunicazioni scritte o telefoniche) per evitare contestazioni sulla tempestività e provenienza dell'istanza.
  • Se la partecipazione dell'imputato non viene assicurata e non risulta una rinuncia inequivoca, la parte soccombente potrà ottenere l'annullamento della sentenza per nullità processuale e il rinvio per nuovo giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.