Sentenza n. 5300/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione dell’Amministrazione n. RS 30/70/2026 del 3 febbraio 2026, pubblicata in pari data sul sito ufficiale dell’INPS (d’ora in avanti, “Provvedimento”, “Determina” o “Annullamento parziale in autotutela”; Doc. 1), mediante la quale è stato disposto l’annullamento parziale in autotutela “dell’aggiudicazione disposta con determinazione RS 30/2025/777 del 12/12/2025 nei confronti dell’operatore Recrytera S.r.l.” (d’ora in avanti, anche “Aggiudicazione”; Doc. 2), della “Procedura aperta telematica, indetta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, per l’affidamento di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, di durata pari a 12 mesi, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto i «Servizi per l’espletamento delle attività relative ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale nei ruoli dell'INPS»” (d’ora in avanti, “Gara” o “Procedura”), oltre che l’esclusione di Recrytera dalla Procedura; - della nota dell’INPS del 19 gennaio 2026, inviata a Recrytera in pari data con messaggio PEC prot. INPS.0017.19/01/2026.0019051, avente come oggetto la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio in autotutela dell’Aggiudicazione (Doc. 3); - dell’eventuale nuovo provvedimento dell’INPS, di aggiudicazione della Gara; - ove occorrer possa, in quanto atto istruttorio, della nota di Consip S.p.A. a socio unico (d’ora in avanti, “Consip”) prot. n. 0061570 del 19 dicembre 2025, con cui è stato fornito riscontro alla richiesta dell’INPS di dare evidenza di eventuali malfunzionamenti della piattaforma di Gara (d’ora in avanti, “Piattaforma” o “Sistema”) che possano aver impedito la corretta partecipazione di Recrytera alla Procedura (Doc. 4); - in via subordinata, ossia nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la censura prospettata con il primo motivo del presente ricorso, del Bando e del paragrafo 13.6 del Disciplinare e, comunque, di tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis di Gara – ai fini della sua eventuale riedizione – limitatamente alle parti in cui è stato imposto agli operatori economici interessati a prendervi parte di procedere con l’invio telematico delle proprie offerte, a pena di irricevibilità delle stesse, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 29 novembre 2025, ossia entro un periodo di tempo inferiore al termine minimo di trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione del bando – nel caso di specie avvenuta il 30 ottobre 2025 – stabilito dagli artt. 71, 84 e 85 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, “d.lgs. n. 36/2023” o “Codice”); - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli su indicati, ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto; e per il subentro di Recrytera nell’Accordo Quadro eventualmente medio tempore stipulato, previa declaratoria d’inefficacia dello stesso; nonché del risarcimento dei danni subiti e subendi da parte di Recrytera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento parziale in autotutela dell’aggiudicazione e conseguente esclusione dalla procedura aperta telematica per l’affidamento di un accordo quadro relativo a servizi per concorsi pubblici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi prima in graduatoria, non aveva completato l’invio dell’offerta entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 29 novembre 2025, trasmettendo l’offerta economica alle ore 10:00:03. Aveva dedotto malfunzionamenti e rallentamenti della piattaforma telematica e ottenuto dall’INPS la riapertura dei termini, ai sensi degli artt. 25, comma 2, e 92, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 36/2023. Dopo l’aggiudicazione, una verifica tecnica di Consip aveva escluso malfunzionamenti impeditivi. L’INPS aveva quindi annullato in autotutela l’aggiudicazione e disposto l’esclusione della ricorrente. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato l’assenza dei presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, sostenendo che i log dimostrassero rallentamenti della piattaforma, che Consip avesse svolto un’istruttoria parziale e che mancasse un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità. In via subordinata, con il secondo motivo, ha impugnato il termine di presentazione delle offerte previsto dalla lex specialis, ritenendolo inferiore al termine minimo di trenta giorni previsto dagli artt. 71, 84 e 85 del d.lgs. n. 36/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il secondo motivo, poiché la clausola del disciplinare che fissava il termine di presentazione delle offerte era immediatamente lesiva e conoscibile sin dalla pubblicazione del bando. La ricorrente avrebbe dovuto impugnarla immediatamente, senza partecipare alla gara e attendere l’esito della procedura; la partecipazione senza contestazioni ha integrato acquiescenza. Il primo motivo è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che la rimessione in termini prevista dagli artt. 25, comma 2, e 92, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 36/2023 presupponga un comprovato malfunzionamento della piattaforma, imputabile alla stazione appaltante o comunque una situazione di assoluta incertezza sulla causa del ritardo, e non operi in presenza di negligenza dell’operatore. Dall’analisi dei log risultava che il tempo di circa cinque minuti riguardava la compilazione dell’offerta, mentre il suo salvataggio era avvenuto in un secondo; tre degli altri concorrenti avevano inoltre presentato regolarmente le offerte. Le interruzioni del 15 e del periodo 21-25 novembre erano manutenzioni programmate, previamente comunicate, e comunque non avevano nesso causale con il ritardo, poiché la ricorrente aveva iniziato la procedura dopo la loro conclusione e aveva ancora quasi quattro giorni per completarla. Il rischio dei tempi tecnici di upload grava sull’operatore che si attivi in prossimità della scadenza. L’annullamento in autotutela è stato ritenuto legittimo perché la riapertura dei termini era stata disposta in via cautelare e con riserva, ma, una volta escluso il malfunzionamento, risultava ab origine priva di base giuridica. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione sull’interesse pubblico, individuato nella tutela della par condicio, della fiducia, dell’accesso al mercato e del principio di risultato, nonché nella correttezza del confronto competitivo, e non nel mero ripristino astratto della legalità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio richiede l’illegittimità dell’atto originario e un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità. Nel caso esaminato tali presupposti sussistevano perché la riapertura dei termini era priva di base giuridica e occorreva tutelare la par condicio tra concorrenti.
art. 25, comma 2, d.lgs. 36/2023
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento
La sospensione o proroga del termine presuppone un malfunzionamento comprovato della piattaforma, non la mera allegazione del concorrente, e non opera quando il ritardo sia imputabile alla negligenza dell’operatore.
art. 92, comma 2, lettera c), d.lgs. 36/2023
Integra la disciplina della proroga del termine di partecipazione in caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Prevede il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte; la censura relativa alla sua violazione doveva essere proposta immediatamente contro la lex specialis.
art. 84 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente, insieme agli artt. 71 e 85, quale fondamento del termine minimo di presentazione delle offerte.
art. 85 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente, insieme agli artt. 71 e 84, quale fondamento del termine minimo di presentazione delle offerte.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio di risultato concorre a fondare l’interesse pubblico alla correttezza della procedura e al confronto competitivo.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia è richiamato nel quadro degli interessi pubblici sottesi all’autotutela.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Il principio di accesso al mercato e la parità di trattamento contribuiscono a individuare l’interesse pubblico concreto alla rimozione dell’aggiudicazione illegittima.
Massime di principio
- La rimessione o proroga del termine per la presentazione dell’offerta in una gara telematica presuppone un malfunzionamento della piattaforma comprovato e causalmente rilevante rispetto al ritardo; non è sufficiente la mera percezione di rallentamenti da parte del concorrente.
- Il concorrente che si attiva in prossimità della scadenza assume il rischio dei tempi tecnici necessari per compilare, generare, firmare e trasmettere l’offerta, inclusi i rallentamenti fisiologici e i fattori dipendenti dalla connessione, dal dispositivo o dai file utilizzati.
- Le manutenzioni programmate della piattaforma, previamente comunicate agli operatori, non costituiscono di per sé un malfunzionamento idoneo a imporre la proroga del termine; in ogni caso, occorre verificare il nesso causale tra l’interruzione e l’impossibilità di presentare tempestivamente l’offerta.
- L’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione è legittimo quando il provvedimento rimosso sia stato adottato sulla base di una riapertura dei termini priva del presupposto normativo del malfunzionamento e l’amministrazione abbia motivato uno specifico interesse pubblico alla tutela della par condicio e della correttezza del confronto competitivo.
- Le clausole della lex specialis che fissano termini di partecipazione asseritamente lesivi o limitativi della concorrenza devono essere impugnate immediatamente, dalla pubblicazione del bando, senza attendere l’esclusione o l’esito della gara; la partecipazione non accompagnata da tempestiva impugnazione può integrare acquiescenza.
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