Cassazione Penale, Sentenza n. 6058/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/07/2024 della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere che aveva disposto il dissequestro e la restituzione solo del materiale informatico, rigettando la richiesta di dissequestro relativamente alla documentazione cartacea e alle armi per presunte esigenze probatorie. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'assenza di qualsiasi esigenza probatoria e chiedeva il dissequestro e la restituzione integrale dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere diretto contro un provvedimento emesso nella fase dibattimentale e, secondo la giurisprudenza consolidata, non suscettibile di autonoma impugnazione in Cassazione ma impugnabile solo unitamente alla sentenza ex art. 586 c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), ritenendo non esclusa la sussistenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 586 cod. proc. pen.
La disposizione individua la possibilità di impugnare unitamente alla sentenza i provvedimenti adottati nella fase dibattimentale; la Corte ha richiamato il principio per affermare che le ordinanze di restituzione/ dissequestro non sono autonomamente impugnabili in Cassazione ma vanno contestate con la sentenza finale.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Citato dalla giurisprudenza per spiegare che l'appello ex art. 322-bis non consente l'impugnazione autonoma delle ordinanze di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio emesse in dibattimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e a una somma per la proposizione temeraria o colposa dell'impugnazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, dopo aver ritenuto non esclusa la colpa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui non è esclusa la colpa nella proposizione di impugnazioni infondate o improprie; il richiamo legittima l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. in presenza di un ricorso manifestamente inammissibile.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 14715 del 07/03/2019, Rv. 276506)
Precisa che le ordinanze del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non sono autonomamente impugnabili e devono essere contestate unitamente alla sentenza, principio applicato dalla Corte nel caso concreto per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le ordinanze adottate nella fase dibattimentale relative a dissequestro o restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non sono impugnabili autonomamente in Cassazione; la contestazione deve essere svolta unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
- Proporre ricorso immediato in Cassazione contro un provvedimento dibattimentale espone al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie se sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione (art. 616 c.p.p.).
- Se si ritiene insussistenti esigenze probatorie per il mantenimento del sequestro, occorre: 1) chiedere la revoca o il dissequestro al giudice del dibattimento con motivazione puntuale e documentata; 2) conservare l'impugnazione della questione per l'eventuale fase conclusiva (sentenza) ai sensi dell'art. 586 c.p.p.; 3) valutare rimedi processuali ordinari previsti durante il dibattimento prima di ricorrere in Cassazione.
- In casi in cui la tutela dei diritti fondamentali o violazioni procedurali gravi siano evidenti, valutare percorsi alternativi (es. reclami o rimedi costituzionali), ma con attenzione alla tempestività e alla competenza, perché l'impugnazione prematura in Cassazione è normalmente inammissibile.
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