Cassazione Penale, Sentenza n. 06000/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la condanna del Tribunale di Roma (7/03/2024) per il reato di cui all'art. 385 c.p. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 420-bis e 420-ter c.p.p., censurando l'uso di elementi non significativi (elezione di domicilio, nomina di difensore di fiducia, notifiche eseguite al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4) come prova della conoscenza del processo e sostenendo che lo stato di detenzione dell'imputato (agosto 2023 - marzo 2025) costituiva legittimo impedimento che avrebbe imposto accertamenti (es. presso il D.A.P.) e il rinvio; (2) censura della presunzione di sottrazione volontaria alla conoscenza del processo desunta dalla inidoneità del domicilio eletto e dall'assenza di contatti con il difensore d'ufficio, senza considerare che il detenuto non era stato informato della nomina del difensore di ufficio né vi è prova di un effettivo rapporto tra difensore e assistito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello di Roma abbia applicato erroneamente la disciplina previgente dell'assenza, non considerando che la dichiarazione di assenza era intervenuta dopo l'entrata in vigore della riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e le relative norme transitorie. Alla luce della nuova normativa (artt. da 419 a 420-sexies c.p.p.) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, la procedibilità in assenza richiede la prova certa della conoscenza del processo da parte dell'imputato e della volontarietà della sua mancata partecipazione. La Corte ha ritenuto insufficienti gli elementi posti a base dell'ordinanza impugnata (elezione di domicilio, nomina fiduciaria antecedente, notifiche al difensore d'ufficio) e ha valorizzato lo stato di detenzione dell'imputato come elemento idoneo ad escludere la sottrazione volontaria. Di conseguenza è stata disposta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca della sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 7/03/2024; è stata ordinata la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio e la liberazione del ricorrente ove non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato su richiesta dell'imputato; qui la domanda di rescissione del giudicato è stata proposta ai sensi di tale disposizione.
art. 385 c.p.
Norma penale relativa al reato per cui Urciolo era stato condannato; indicata per identificare il titolo di condanna impugnato.
art. 420-bis c.p.p.
Regola la procedura per procedere in assenza; la sentenza interpreta che, dopo la riforma, è necessaria la prova certa della conoscenza del processo e della volontarietà della mancata partecipazione.
art. 420-ter c.p.p.
Norma collegata all'assenza e agli obblighi procedurali; invocata nel ricorso per sostenere l'esistenza di un legittimo impedimento (detenzione) che avrebbe imposto accertamenti e rinvii.
art. 420-sexies c.p.p.
Parte della disciplina riformata sull'assenza; il giudice richiama l'insieme degli artt. da 419 a 420-sexies come nuovo quadro normativo da applicare.
art. 415-bis c.p.p.
Norma sugli avvisi agli indagati; citata come fatto processuale (notifiche di avviso) ma non ritenuta sufficiente a provare la conoscenza della vocatio in iudicium.
art. 161, comma 4 c.p.p.
Consente la notificazione degli atti al difensore; la sentenza stabilisce che la notifica al difensore di ufficio ai sensi di tale norma non costituisce comunque prova certa dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della fissazione dell'udienza.
d.lgs. 10/10/2022, n.150 (riforma "Cartabia"), art. 89, comma 1
Norma transitoria che disciplina l'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti; qui determinante per stabilire quale normativa fosse applicabile alla dichiarazione di assenza intervenuta dopo l'entrata in vigore della riforma.
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Innaro n.28912/2019, Ismail n.23948/2019)
Richiamate per il principio che la semplice conoscenza dell'indagine non equivale alla conoscenza di un atto formale di vocatio in iudicium e che gli indici di conoscenza non possono essere presunzioni assolute; hanno ispirato la riforma e l'interpretazione qui adottata.
Massime di principio
- Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) e le Sezioni Unite, per procedere in assenza è necessaria la prova certa sia della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato sia della volontarietà della sua mancata partecipazione.
- La mera elezione di domicilio o la precedente nomina di un difensore di fiducia non sono di per sé prove certe della conoscenza della vocatio in iudicium; analogamente la notifica al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. non garantisce automaticamente che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della data dell'udienza.
- Lo stato di detenzione dell'imputato è un elemento fattuale rilevante che deve essere diligentemente accertato (es. mediante verifiche presso il D.A.P.) prima di dichiarare l'assenza e può escludere la sottrazione volontaria alla conoscenza del processo.
- Per escludere la rescindibilità del giudicato occorre un accertamento di fatti positivi e un'analisi del coefficiente psicologico delle condotte (presenza di comportamenti attivi volti ad eludere il processo), non basata su presunzioni automatiche di colpevole ignoranza.
- In caso di dubbio sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, il giudice deve privilegiare misure cautelative procedurali (accertamenti, comunicazioni al detenuto, rinvio) prima di procedere in sua assenza o di rigettare una richiesta di rescissione del giudicato.
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