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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 5112 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PUBBLICITÀ - Legittimazione a resistere in giudizio del concessionario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legittimazione passiva del concessionario è stata riconosciuta. Esso può quindi costituirsi e resistere nel processo tributario sia per contestazioni formali riguardanti la cartella o la riscossione, sia per motivi sostanziali relativi all'esistenza e alla debenza dell'imposta. Il principio è affermato in conformità a Cass. n. 23382/2009.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimazione del concessionario a resistere in giudizio anche quando il ricorso non contestava soltanto vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, ma anche la debenza del tributo. Secondo la Suprema Corte, il concessionario, subentrando nei diritti e negli obblighi inerenti alla gestione del servizio affidatogli dal Comune, è legittimato a difendere la pretesa tributaria relativa agli accertamenti da esso compiuti.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 507 del 1993, art. 25

    La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità consente di attribuire al concessionario la gestione del servizio e i relativi diritti e obblighi.

  • D.lgs. n. 507 del 1993, art. 32

    La gestione affidata al concessionario comprende le attività connesse all'accertamento e alla riscossione del tributo, con conseguente subentro nelle posizioni inerenti al rapporto.

  • D.lgs. n. 507 del 1993, art. 52

    La normativa conferma il ruolo del concessionario nella gestione dell'imposta e nella tutela giudiziale degli atti e delle pretese da esso gestiti.

  • D.lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    La regola generale sulla legittimazione passiva nel processo tributario è derogata dalla disciplina speciale dell'imposta comunale sulla pubblicità, che riconosce la legittimazione processuale del concessionario.

  • Cassazione civile n. 23382/2009

    Il concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità è legittimato a resistere anche alle contestazioni riguardanti la debenza del tributo, non soltanto ai vizi propri della cartella o dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Quando un Comune affida a un concessionario qualificato l'accertamento e la riscossione di un tributo, il concessionario può essere legittimato a stare in giudizio in relazione agli atti da esso emessi.
  • La legittimazione del concessionario non è limitata alle contestazioni formali della cartella o agli atti esecutivi, ma può estendersi anche alle questioni sostanziali sull'esistenza e sulla debenza del tributo.
  • In presenza di una disciplina speciale che attribuisce al concessionario diritti e obblighi della gestione tributaria, tale disciplina può derogare alle regole generali sulla legittimazione passiva dell'ente impositore.
  • Per valutare correttamente il soggetto contro cui proporre ricorso o dal quale attendersi la difesa, occorre verificare il contenuto della convenzione di affidamento, il tipo di atto impugnato e la normativa speciale applicabile.

Testo integrale

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