Cassazione Penale, Sentenza n. 19718/2024 del 17/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga per due anni del regime differenziato di cui all'art. 41-bis. Denuncia la violazione di legge per carenza motivazionale: la decisione non ha motivato rispetto a fatti di epoca remota e non ha valutato la mancata operatività dell'organizzazione camorristica, né ha considerato gli elementi prodotti dalla difesa (confessioni, apparente resipiscenza e percorso di ravvedimento) che dimostrerebbero la ridotta pericolosità e la dissociazione del condannato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla totale assenza di motivazione su punti decisivi (persistenza del vincolo associativo, operatività dell'organizzazione e percorso di allontanamento/dissociazione). Pur richiamando che il sindacato in Cassazione sull'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è limitato al vizio di legge, la Corte ha affermato che la mancanza dei requisiti minimi di motivazione (coerenza, completezza, logicità) legittima il ricorso. Ha osservato che, sebbene non sia richiesta prova in termini di certezza dei collegamenti, il giudice non può omettere l'esame di specifici elementi contrari alla persistenza dei legami. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio, affinché risponda alle deduzioni difensive e valuti nuovamente la permanenza dei collegamenti, l'assenza di legami e la scemata pericolosità del condannato.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina l'applicazione e la proroga del regime detentivo differenziato; il decreto ministeriale di proroga è suscettibile di reclamo al Tribunale di sorveglianza e, successivamente, di ricorso per cassazione limitato a vizio di legge, in particolare carenza motivazionale.
Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola (Rv. 230303)
in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito
La giurisprudenza ammette il ricorso per cassazione per violazione di legge quando la motivazione sia talmente carente da non rendere comprensibile il percorso argomentativo del giudice di merito.
Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila (Rv. 260805)
non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis... l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi
L'omessa, ma non necessaria, enunciazione puntuale delle ragioni di scarto delle argomentazioni difensive non integra automaticamente vizio di legge se la decisione è però adeguatamente sostenuta da dati non manifestamente fittizi.
Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao (Rv. 279221)
Pur non essendo richiesta al giudice la prova certa della sussistenza dei collegamenti con l'associazione criminale, il giudice deve comunque valutare e motivare anche gli elementi indicativi contrari alla persistenza dei legami.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è ammesso unicamente per vizio di legge; la carenza motivazionale grave rientra in questo vizio.
- Quando la difesa produce elementi nuovi o specifici (es. confessioni, percorso di ravvedimento, elementi sulla disgregazione dell'organizzazione), il Tribunale di sorveglianza è tenuto a esaminarli e a motivare espressamente il loro non rilievo; l'omissione può determinare annullamento.
- Non è richiesta prova in termini di certezza della persistenza dei collegamenti criminali, ma il giudice deve valutare e controargomentare elementi probatori idonei a dimostrare la persistenza o l'assenza dei vincoli associativi.
- Se la motivazione appare generica, incoerente o incompleta al punto da non rendere comprensibile il percorso logico, la decisione può essere annullata e la causa rimessa per un nuovo esame di merito.
- La difesa, in casi analoghi, dovrebbe puntare a documentare in modo specifico e circostanziato la cessazione dell'operatività dell'organizzazione, la mancanza di collegamenti attuali e i concreti segni di ravvedimento del detenuto per obbligare il giudice a confrontarsi motivatamente con tali elementi.
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