Tribunale, Ordinanza T-448/25
Order of the President of the General Court of 21 November 2025. — Arkema France and Miwon Europe GmbH v European Chemicals Agency. — Interim relief – REACH – Substance 4,4’-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid – Compliance check of registrations – Obligation to provide a study requiring animal testing – Application for interim measures – No urgency. — Case T-448/25 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di misure provvisorie proposta da Arkema France e Miwon Europe contro una decisione di ECHA in materia REACH. La richiesta mirava a sospendere l’obbligo di presentare un ulteriore EOGRTS per la sostanza oggetto di registrazione, sostenendo che il test avrebbe comportato l’uccisione di circa 1.400 animali vertebrati. Il Tribunale ha ritenuto non provato il requisito dell’urgenza, perché le ricorrenti non avevano dimostrato un danno personale serio e irreparabile, ma si erano limitate a far valere un pregiudizio a terzi e a un interesse generale. Rimessi alla definizione del merito, sono stati riservati anche le spese.
Rigetto di una domanda di sospensione cautelare in materia REACH per difetto del requisito dell’urgenza, nonostante l’asserito pregiudizio al benessere animale derivante da un secondo studio EOGRTS.
La questione giuridica
Se, in una domanda di provvedimenti provvisori proposta da operatori economici destinatari di una decisione REACH che impone la presentazione di un ulteriore studio EOGRTS con uso di animali vertebrati, il requisito dell’urgenza possa ritenersi soddisfatto sulla base del pregiudizio asseritamente arrecato al benessere animale e di interessi etici dichiarati dalle imprese, pur in assenza di un danno personale serio e irreparabile direttamente subito dalle ricorrenti.
Principio di diritto
La domanda di sospensione o di altre misure provvisorie deve essere respinta se il richiedente non dimostra un danno serio e irreparabile personale, proprio e non meramente riferito a terzi o a un interesse generale; il pregiudizio al benessere animale derivante dall’esecuzione di uno studio EOGRTS non basta, per un operatore economico privato, a integrare il requisito dell’urgenza, neppure se accompagnato da impegni aziendali in materia di animal welfare o dall’argomento che il danno non sarebbe risarcibile per equivalente.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 50 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 13 TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Rigetto della sospensione cautelare in materia REACH per difetto di urgenza
L’ordinanza riguarda una domanda di provvedimenti provvisori proposta da Arkema France e Miwon Europe GmbH contro una decisione del Board of Appeal di ECHA in materia di controllo di conformità di una registrazione REACH relativa a una sostanza chimica usata come monomero in rivestimenti industriali e formulazioni di inchiostri. Le ricorrenti chiedevano la sospensione dell’efficacia della decisione impugnata, sostenendo che la realizzazione di un ulteriore studio EOGRTS avrebbe comportato l’uccisione di un elevato numero di animali vertebrati.
Fatti e procedimento amministrativo
ECHA aveva inizialmente richiesto ad Arkema France, nell’ambito di un controllo di conformità ex articolo 41 del regolamento (CE) n. 1907/2006, di fornire un basic design di uno studio EOGRTS con ulteriori specificazioni, inclusa la Cohort 3. Dopo la presentazione dello studio, ECHA aveva adottato nel 2022 una prima decisione di follow-up, poi ritirata nell’ambito di una rettifica ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento REACH.
Successivamente, il 5 gennaio 2024, ECHA ha adottato una seconda decisione di follow-up, con cui ha ritenuto che lo studio fornito non soddisfacesse i requisiti del punto 8.7.3 dell’allegato X del regolamento REACH e ha ribadito che Arkema France doveva ancora fornire un EOGRTS. Il Board of Appeal, con decisione del 29 aprile 2025, ha respinto il ricorso amministrativo. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso di annullamento davanti al Tribunale e, separatamente, la presente domanda cautelare.
Questioni esaminate dal Presidente del Tribunale
Il giudice della cautela ha concentrato l’analisi sul solo requisito dell’urgenza, ritenendo non necessario esaminare né il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi. Le ricorrenti sostenevano che:
- l’esecuzione dell’EOGRTS avrebbe comportato la morte di circa 1.400 animali vertebrati;
- il danno sarebbe irreparabile, poiché la vita animale perduta non potrebbe essere restituita ex post;
- il requisito dell’urgenza dovrebbe essere apprezzato in modo dinamico, richiamando la giurisprudenza che riconosce in taluni casi la tutela cautelare per evitare di cagionare danni a terzi;
- gli impegni pubblici di Arkema France in materia di benessere animale rafforzerebbero l’interesse ad agire;
- il criterio elaborato dalla Corte per i danni ambientali dovrebbe essere trasposto anche alla protezione del benessere animale.
Normativa rilevante
L’ordinanza richiama, oltre agli articoli 278 e 279 TFUE e all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, il sistema cautelare del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare l’articolo 156 e l’articolo 158, paragrafo 5. Sul piano sostanziale, vengono in rilievo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare gli articoli 25, 41, 42, paragrafo 1, 50, 51 e 93, paragrafo 1, nonché il punto 8.7.3 dell’allegato X. È citato anche l’articolo 13 TFUE, richiamato dalle ricorrenti in relazione al benessere degli animali.
Ragionamento del Tribunale sul requisito dell’urgenza
Il Presidente ribadisce la struttura classica della tutela cautelare: le misure provvisorie hanno natura eccezionale, perché gli atti dell’Unione si presumono legittimi e, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, il ricorso non ha effetto sospensivo. La concessione della sospensione richiede la prova cumulativa di fumus, urgenza e, se del caso, bilanciamento degli interessi.
Nel caso concreto, il Tribunale osserva che la giurisprudenza esige che il pregiudizio invocato sia personale rispetto al soggetto richiedente; non è sufficiente invocare un danno arrecato a un interesse generale o a diritti di terzi. Le ricorrenti, però, non hanno indicato quale sarebbe il loro danno personale derivante dall’esecuzione dello studio sugli animali, limitandosi a sostenere che il pregiudizio alla vita animale inciderebbe sui loro interessi e sulle loro dichiarazioni pubbliche in materia di animal welfare.
Il Tribunale respinge anche il richiamo alla giurisprudenza relativa ai danni ambientali e al caso Vivendi, ritenendo che quei precedenti non consentano di prescindere dal requisito del danno personale. In particolare:
- le imprese private non possono fondare l’urgenza sul solo rischio di pregiudizio a un interesse generale;
- la posizione di un operatore economico privato è diversa da quella di uno Stato membro che difende interessi nazionali o della Commissione nell’ambito di un ricorso per inadempimento;
- gli impegni volontari di una società verso il benessere animale non bastano a trasformare in danno personale un pregiudizio che resta sostanzialmente riferito a terzi;
- l’argomento secondo cui il danno non sarebbe risarcibile non è decisivo, poiché difetta a monte la dimostrazione del danno personale.
Decisione e conseguenze
Poiché il requisito dell’urgenza non è stato dimostrato, la domanda di sospensione è stata respinta senza esaminare il fumus boni iuris e senza effettuare il bilanciamento degli interessi. È stata inoltre dichiarata irricevibile la richiesta di "altre misure provvisorie" non specificate, in quanto formulata in modo generico e tale da chiedere al giudice di predisporre egli stesso il contenuto dell’ordinanza. Le spese sono state riservate.
Principio affermato
L’ordinanza conferma che, nel contenzioso cautelare UE, un operatore economico deve dimostrare un danno serio e irreparabile che lo colpisca personalmente; non basta invocare il possibile sacrificio di animali vertebrati in uno studio richiesto da ECHA, né richiamare impegni aziendali di carattere etico o il fatto che il danno a terzi non sarebbe integralmente compensabile. In materia REACH, il benessere animale può avere rilievo normativo e morale, ma non sostituisce la prova dell’urgenza richiesta per ottenere una sospensione cautelare.
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