Regolamento (UE) 2016/2337
Regolamento (UE) 2016/2337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina dall'ordinamento dell'Unione un atto ormai considerato obsoleto e incoerente con la disciplina ferroviaria vigente. Abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69, che consentiva la normalizzazione dei conti di determinate imprese ferroviarie, mantenendo però una breve disciplina transitoria per alcuni casi della categoria IV fino al 31 dicembre 2017. Il provvedimento mira alla semplificazione normativa e alla coerenza con il quadro ferroviario liberalizzato introdotto dalla direttiva 2012/34/UE.
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1192/69 sulla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie, con disciplina transitoria limitata per alcuni casi della categoria IV.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sul regime di compensazione contabile previsto per determinate imprese ferroviarie ai sensi del regolamento (CEE) n. 1192/69. L'abrogazione riguarda in via generale tutte le disposizioni di tale regolamento, salvo le norme relative ai casi della categoria IV dell'allegato IV, che restano applicabili fino al 31 dicembre 2017. Il testo richiama il contesto del mercato ferroviario liberalizzato e la direttiva 2012/34/UE, ma non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori oltre alla cessazione del vecchio regime.
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1192/69 sulla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie
Il regolamento (UE) 2016/2337 interviene in un settore ormai pienamente liberalizzato, con l'obiettivo di eliminare dall'ordinamento unionale un atto ritenuto superato e non più coerente con la disciplina ferroviaria vigente. In particolare, il regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69, che consentiva agli Stati membri di compensare determinate imprese ferroviarie per costi connessi a obblighi non sostenuti da operatori di altri settori di trasporto.
Contesto normativo e ragioni dell'intervento
I considerando richiamano l'evoluzione del diritto dell'Unione in materia ferroviaria, segnata dall'apertura alla concorrenza dei mercati del trasporto merci e del trasporto internazionale di passeggeri e dalla direttiva 2012/34/UE, che fissa principi di gestione imprenditoriale, separazione tra funzioni infrastrutturali e servizi, accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura e possibilità di finanziamento statale dei gestori dell'infrastruttura. In tale quadro, il mantenimento di un regime differenziato per le imprese incluse nell'elenco del regolamento abrogato non risultava più giustificato.
Ambito dell'abrogazione
L'articolo 1 prevede l'abrogazione integrale del regolamento (CEE) n. 1192/69, ma introduce una limitata eccezione transitoria: le disposizioni relative alla normalizzazione dei conti per i casi della categoria IV, contemplati nell'allegato IV del regolamento abrogato, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017. La transizione è giustificata dalla necessità per gli Stati membri di adeguare le proprie disposizioni legislative o amministrative nazionali.
Effetti pratici per gli Stati membri
Il regolamento non istituisce nuovi meccanismi compensativi, ma pone fine al vecchio sistema di normalizzazione dei conti, in coerenza con il quadro vigente in materia ferroviaria e di aiuti di Stato. Per effetto della sua natura di regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regime transitorio per la categoria IV opera autonomamente fino al 31 dicembre 2017, data oltre la quale cessa ogni residua applicazione del regolamento (CEE) n. 1192/69 nei limiti indicati.
Disposizioni principali
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1192/69
L'articolo 1 dispone l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, che regolava le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie.
Disciplina transitoria per la categoria IV
In deroga all'abrogazione generale, restano applicabili fino al 31 dicembre 2017 le norme del regolamento (CEE) n. 1192/69 relative alla normalizzazione dei conti per i casi della categoria IV di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Ragioni dell'abrogazione
I considerando evidenziano che il vecchio regolamento era incoerente con la liberalizzazione del mercato ferroviario e con la direttiva 2012/34/UE, oltre a essere superato rispetto al quadro normativo attuale; l'abrogazione è quindi finalizzata a eliminare incoerenze e semplificare il diritto dell'Unione.
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