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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/57

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a condizioni specifiche, l’uso di 1,8-cineolo, 3,4-diidrocumarina e 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi organolettici per tutte le specie animali. L’autorizzazione segue la rivalutazione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 e si fonda sui pareri favorevoli dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente. Sono fissate condizioni di impiego, obblighi di etichettatura, limiti raccomandati e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte.

Autorizzazione di tre sostanze aromatiche come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi costituiti da 1,8-cineolo, 3,4-diidrocumarina e 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano, destinati a tutte le specie animali. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti tali sostanze, nell’ambito della normativa UE sugli additivi per l’alimentazione animale. Sono previste esclusioni funzionali per l’uso nell’acqua da abbeveraggio, non consentito quando le sostanze sono somministrate contemporaneamente al mangime; l’impiego può invece avvenire in mangimi composti somministrati con l’acqua. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; le misure transitorie coprono prodotti fabbricati ed etichettati prima di date diverse a seconda della categoria di prodotto e della destinazione agli animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare.

Autorizzazione dell’1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione autorizza tre sostanze aromatiche già note nel sistema UE degli additivi per mangimi, destinandole a tutte le specie animali. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare della disciplina sull’autorizzazione e sulla rivalutazione degli additivi già esistenti ai sensi della precedente direttiva 70/524/CEE.

Contesto e base scientifica

La Commissione richiama i pareri dell’EFSA del 6 marzo 2012 e del 13 novembre 2012, dai quali risulta che, alle condizioni d’impiego proposte, le sostanze non hanno effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente. L’EFSA ha anche ritenuto che la funzione di tali sostanze nei mangimi sia analoga a quella negli alimenti, dove esse sono efficaci nell’aumentare aroma e appetibilità. Per ragioni di controllabilità, l’uso nell’acqua da abbeveraggio è escluso quando le sostanze sono somministrate contemporaneamente al mangime.

Ambito di applicazione e classificazione

Le tre sostanze sono autorizzate come additivi per mangimi nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti". L’ambito materiale comprende l’impiego nei mangimi destinati a tutte le specie animali, con regole specifiche per mangimi composti, premiscele, materie prime per mangimi ed etichettatura degli stessi.

Condizioni di impiego e limiti raccomandati

Per tutte le sostanze l’allegato prescrive che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono inoltre essere riportate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

Per 1,8-cineolo e 3,4-diidrocumarina il tenore massimo raccomandato è pari a 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Per 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano il tenore massimo raccomandato è:

  • 0,5 mg/kg per suini e pollame;
  • 0,3 mg/kg per le altre specie e categorie.

La Commissione precisa che non vi sono motivi di sicurezza che impongano un tenore massimo vincolante diverso dal livello raccomandato, ma l’etichettatura deve evidenziarlo chiaramente.

Etichettatura e informazioni da indicare

L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo al 12% di umidità. Se il contenuto nel mangime completo supera i limiti fissati, l’etichetta di premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti deve indicare:

  • il gruppo funzionale;
  • il numero di identificazione;
  • il nome della sostanza attiva;
  • la quantità aggiunta.

Sicurezza per gli utilizzatori

L’EFSA ha rilevato che le sostanze possono essere irritanti per occhi, vie respiratorie e pelle; inoltre la 3,4-diidrocumarina è sensibilizzante cutanea e nociva se ingerita. Per questo il regolamento impone agli operatori del settore mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, occorre usare dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Metodo di analisi

Per la determinazione delle sostanze nell’additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi è richiamato un metodo GC-MS-RTL. Il regolamento menziona inoltre la verifica, da parte dell’Autorità, della relazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Misure transitorie

Per agevolare l’adeguamento degli operatori, il regolamento introduce un regime transitorio:

  • sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017, conformi alla normativa precedente, possono restare sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018, possono continuare a essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento scorte;
  • per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine transitorio è il 6 febbraio 2019.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze

Le sostanze elencate nell’allegato sono autorizzate come additivi per mangimi nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", alle condizioni stabilite nell’allegato. L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, dopo verifica della sussistenza delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 di tale regolamento.

Condizioni tecniche di impiego e limiti raccomandati

Per tutte e tre le sostanze è previsto l’impiego nei mangimi sotto forma di premiscela e l’indicazione nelle istruzioni d’uso delle condizioni di magazzinaggio e di stabilità. È fissato un tenore massimo raccomandato pari a 5 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità per 1,8-cineolo e 3,4-diidrocumarina; per il 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano il limite è 0,5 mg/kg per suini e pollame e 0,3 mg/kg per le altre specie e categorie.

Obblighi di etichettatura

L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo al 12% di umidità. Inoltre, se il tenore nel mangime completo supera i limiti indicati, l’etichetta di premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono predisporre procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori di additivi e premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Metodo di analisi e valutazione scientifica

Per ciascuna sostanza è richiamato un metodo di analisi basato su gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). La Commissione richiama i pareri EFSA del 6 marzo 2012 e del 13 novembre 2012, che escludono effetti negativi sulla salute animale, umana e sull’ambiente nelle condizioni proposte.

Misure transitorie

Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 possono essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento scorte se conformi alla normativa previgente. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte per animali da produzione alimentare; per gli animali non da produzione alimentare il termine è il 6 febbraio 2019.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimisanità animale

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