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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/56

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido lattico, dell'acido 4-ossovalerico, dell'acido succinico, dell'acido fumarico, dell'acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell'undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell'ottano-1,5-lattone, dell'eptano-1,4-lattone e dell'esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un gruppo di additivi organolettici a base di acidi organici e lattone per tutte le specie animali. L’autorizzazione segue la rivalutazione scientifica dell’EFSA, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma ha evidenziato rischi per utilizzatori e necessità di misure di protezione. Sono fissati requisiti di impiego, indicazioni obbligatorie in ეტichetta, limiti di tenore raccomandati e un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte preesistenti.

Autorizzazione di una serie di acidi organici e lattoni come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano gli additivi elencati nell’allegato, nonché premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tali sostanze. Riguarda tutte le specie animali, inclusi gli animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare, ma non disciplina l’impiego delle sostanze nell’acqua di abbeveraggio; l’Autorità ha infatti dichiarato di non poter valutare tale uso, pur ammettendo l’impiego in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede inoltre regole transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date nel 2017, 2018 e 2019.

Autorizzazione di acido lattico, acidi organici e latttoni come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione autorizza una serie di sostanze impiegate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, collocate nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti". La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 e della rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

La Commissione adotta l’atto sulla base del parere favorevole dell’EFSA del 17 ottobre 2012, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d’impiego proposte. Restano tuttavia previste specifiche precauzioni per l’uso, in particolare per la gestione del rischio per gli utilizzatori e per la tracciabilità tramite etichettatura.

Contesto normativo e base giuridica

Il regolamento richiama il sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che le sostanze in questione erano già autorizzate a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento. Il richiedente ha chiesto la classificazione nella categoria degli additivi organolettici, fornendo la documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.

Valutazione scientifica e conclusioni dell’EFSA

L’EFSA ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze non incidono negativamente sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Ha inoltre ritenuto che la funzione nei mangimi sia analoga a quella svolta negli alimenti, per i quali le sostanze erano già state considerate efficaci nell’aumentare aroma o appetibilità.

L’Autorità ha invece dichiarato di non poter valutare l’impiego delle sostanze nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento chiarisce, però, che le sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.

Condizioni di autorizzazione e impiego

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato alle condizioni fissate nello stesso allegato. La disciplina tecnica è uniforme: per tutte le sostanze è previsto l’impiego sotto forma di premiscela, con indicazione delle condizioni di magazzinaggio e stabilità nelle istruzioni d’uso.

Per la maggior parte delle sostanze il tenore massimo raccomandato è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Fa eccezione il lattato di etile, per il quale il limite raccomandato è pari a 125 mg/kg. Il regolamento specifica che non vi sono motivi di sicurezza che impongano un tenore massimo in senso assoluto, ma raccomandazioni di impiego e obblighi di controllo mediante etichettatura.

Etichettatura e trasparenza informativa

Le prescrizioni di etichettatura hanno una funzione di controllo e di corretta informazione lungo la filiera.

In particolare:

  • l’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12 %;
  • se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo supera il limite indicato, l’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta.

Tutela degli utilizzatori e misure di prevenzione

L’EFSA ha evidenziato che le sostanze in questione possono essere potenzialmente pericolose per le vie respiratorie e gli occhi e sensibilizzanti per la pelle. Per questo motivo l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi da contatto cutaneo e oculare.

Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, le sostanze e le premiscele devono essere manipolate con dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e occhiali di sicurezza. L’atto non prevede invece prescrizioni specifiche di monitoraggio post-commercializzazione, ritenute non necessarie dall’Autorità.

Metodo di analisi

Per il controllo analitico dell’additivo e delle premiscele è indicato il metodo GC-MS-RTL, cioè gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione. L’allegato rinvia inoltre ai rapporti disponibili presso il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Misure transitorie

L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo la disciplina precedente.

Sono previste tre finestre temporali:

  • sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017: immissione sul mercato e impiego consentiti fino a esaurimento scorte, se conformi alle norme previgenti;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018: stessa facoltà di commercializzazione e impiego fino a esaurimento scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019: medesima disciplina transitoria.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", alle condizioni fissate nell’allegato stesso. L’autorizzazione riguarda, tra gli altri, acido lattico, acido 4-ossovalerico, acido succinico, acido fumarico, vari esteri e lattati, succinato di dietile, malonato di dietile e diversi latttoni.

Condizioni d’uso e tenori raccomandati

Per ciascuna sostanza l’allegato prevede l’incorporazione nei mangimi sotto forma di premiscela, l’indicazione nelle istruzioni d’uso delle condizioni di magazzinaggio e di stabilità e un tenore massimo raccomandato, normalmente pari a 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %, salvo il lattato di etile, per il quale il limite raccomandato è 125 mg/kg. L’additivo non è soggetto a un tenore massimo di sicurezza fissato in senso stretto, ma a un limite raccomandato ai fini del controllo e dell’etichettatura.

Obblighi di etichettatura

L’allegato impone che l’etichetta dell’additivo riporti il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12 %. Inoltre, quando il tenore di sostanza attiva nel mangime completo supera il limite indicato, l’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve riportare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità della sostanza attiva aggiunta.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Per tutte le sostanze autorizzate, gli operatori del settore dei mangimi devono stabilire procedure operative e misure organizzative per gestire i rischi di contatto cutaneo e oculare per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e occhiali di sicurezza.

Metodo di analisi

Per la determinazione delle sostanze nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi è indicato il metodo gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL), con rinvio ai rapporti del laboratorio di riferimento pubblicati dalla Commissione.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di: (i) sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 conformemente alle norme previgenti; (ii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018; (iii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturadiritto agrario

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