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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/53

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del butan-1-olo, dell'esan-1-olo, dell'ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell'eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell'etanolo, dell'acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell'esanale, dell'ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell'eptanale, dell'undecanale, dell'1,1-dietossietano, dell'acido formico, dell'acido acetico, dell'acido propionico, dell'acido valerico, dell'acido esanoico, dell'acido ottanoico, dell'acido decanoico, dell'acido dodecanoico, dell'acido oleico, dell'acido esadecanoico, dell'acido tetradecanoico, dell'acido eptanoico, dell'acido nonanoico, dell'acetato di etile, del propilacetato, dell'acetato di butile, dell'acetato di esile, dell'acetato di ottile, dell'acetato di nonile, dell'acetato di decile, dell'acetato di dodecile, dell'acetato di eptile, dell'acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell'esanoato di etile, dell'esanoato di propile, dell'esanoato di pentile, dell'esanoato di esile, dell'esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell'ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell'es-3-enoato di etile, dell'esadecanoato di etile, del trans-2-butenoato di etile, dell'undecanoato di etile, dell'isovalerato di butile, dell'isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell'isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza una lunga serie di sostanze chimiche, per lo più alcoli, aldeidi, acidi e loro esteri, come additivi per mangimi nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale sostanze aromatizzanti. Le autorizzazioni sono concesse a tutte le specie animali ma con condizioni tecniche precise: forma di impiego, tenori massimi raccomandati, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. Il testo introduce anche regole transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti fabbricati ed etichettati secondo la disciplina precedente.

Autorizzazione di numerose sostanze aromatizzanti come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’impiego, nell’alimentazione animale, delle sostanze elencate nell’allegato del regolamento, classificate nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’autorizzazione concerne tutte le specie animali; per alcune sostanze l’allegato distingue limiti diversi per suini e pollame rispetto alle altre specie e categorie. Il regolamento si applica negli Stati membri dell’UE ed è rilevante ai fini SEE. Prevede esclusioni pratiche indirette tramite condizioni specifiche d’uso, limiti massimi e disposizioni transitorie per prodotti già immessi sul mercato prima delle nuove date di conformità.

Autorizzazione di numerosi additivi aromatizzanti per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, adottato il 14 dicembre 2016, autorizza una vasta serie di sostanze chimiche utilizzabili come additivi per mangimi nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e la rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE.

Contesto normativo e motivazioni

Nei considerando si ricorda che le sostanze in questione erano già autorizzate a tempo indeterminato sotto il regime previgente e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. A seguito della domanda di rivalutazione presentata secondo gli articoli 10, paragrafo 2, e 7 del medesimo regolamento, l’EFSA ha espresso un parere favorevole il 12 marzo 2013, concludendo che, nelle condizioni di impiego proposte, le sostanze non presentano effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’efficacia è dimostrata per la loro funzione aromatizzante. L’Autorità ha anche evidenziato che non sono necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato, purché siano adottate adeguate misure di protezione per gli utilizzatori.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’autorizzazione riguarda gli operatori del settore dei mangimi e l’utilizzo delle sostanze elencate nell’allegato per tutte le specie animali. Le sostanze includono, tra le altre, alcoli, aldeidi, acidi carbossilici, esteri e un chetale, con identificazione analitica tramite numeri FLAVIS e numeri di identificazione. L’allegato specifica per ciascuna sostanza composizione, purezza minima, formula chimica, numero CAS, metodo analitico e condizioni di impiego.

Condizioni di autorizzazione e limiti d’uso

L’articolo 1 dispone che le sostanze elencate sono autorizzate come additivi per mangimi alle condizioni indicate nell’allegato. Per la maggior parte delle sostanze, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Il tenore massimo raccomandato è generalmente pari a 5 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %, ma l’allegato prevede eccezioni rilevanti: ad esempio acido esanoico, acetato di etile ed esanoato di etile hanno un limite di 25 mg/kg. Per alcune sostanze a base di esteri ramificati o insaturi, come es-3-enoato di etile, trans-2-butenoato di etile, isovalerato di butile, isobutirrato di esile, 2-metilbutirrato di metile, 2-metilbutirrato di esile e isovalerato di esile, il limite è differenziato tra suini e pollame da un lato e altre specie dall’altro, rispettivamente 1 mg/kg e 1,5 mg/kg.

Obblighi tecnici, etichettatura e sicurezza degli utilizzatori

L’allegato impone che le istruzioni d’uso riportino le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. Le etichette devono indicare, per l’additivo, il tenore massimo raccomandato nel mangime completo; per premiscele, materie prime e mangimi composti devono essere riportati l’eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell’additivo, il numero identificativo e la quantità di sostanza attiva aggiunta. Inoltre, gli operatori del settore devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto con pelle e occhi; ove tali rischi non siano altrimenti controllabili, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale appropriati.

Disposizioni transitorie

L’articolo 2 disciplina il regime transitorio per il passaggio al nuovo quadro autorizzativo. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme precedenti possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime destinati ad animali da produzione alimentare, tale facoltà si estende ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 6 febbraio 2018; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, la soglia è il 6 febbraio 2019.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze aromatizzanti

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato, appartenenti alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", come additivi destinati all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato. L’elenco comprende numerose sostanze, identificate con numeri FLAVIS e numeri di identificazione, con specifiche su composizione, purezza, metodo di analisi e condizioni d’impiego.

Condizioni generali d’uso e limiti massimi

L’allegato prevede, per la maggior parte delle sostanze, l’incorporazione nei mangimi sotto forma di premiscela. Sono fissati tenori massimi raccomandati, di regola pari a 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %, salvo eccezioni: ad esempio acido esanoico 25 mg/kg, acetato di etile 25 mg/kg, esanoato di etile 25 mg/kg; per es-3-enoato di etile, trans-2-butenoato di etile, isovalerato di butile, isobutirrato di esile, 2-metilbutirrato di metile, 2-metilbutirrato di esile e isovalerato di esile sono previsti limiti differenziati per suini e pollame (1 mg/kg) e per tutte le altre specie e categorie (1,5 mg/kg).

Obblighi di etichettatura e istruzioni d’uso

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. Sull’etichetta dell’additivo deve essere indicato il tenore massimo raccomandato nel mangime completo; su premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti devono comparire, se rilevante, l’eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell’additivo, il numero d’identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono stabilire procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con pelle e occhi. Se tali rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili, l’additivo e le premiscele devono essere impiegati con idonei dispositivi di protezione individuale.

Valutazione scientifica e assenza di rischi rilevanti

I considerando richiamano il parere EFSA del 12 marzo 2013, secondo cui le sostanze, alle condizioni d’uso proposte, non hanno effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’EFSA ha ritenuto non necessari requisiti specifici di monitoraggio post-immissione sul mercato, pur segnalando la necessità di adeguate misure di protezione per gli utilizzatori.

Disposizioni transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento scorte di sostanze, premiscele, mangimi composti e materie prime prodotti ed etichettati prima delle date di riferimento secondo le regole precedenti. In particolare: prodotti e premiscele fabbricati ed etichettati prima del 6 agosto 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati; per mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare il termine è il 6 febbraio 2018; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 6 febbraio 2019.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareadditivi per mangimietichettaturasalute animale

Testo integrale

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