Regolamento (UE) 2017/54
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/54 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell'isopentanolo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell'acido 3-metilbutirrico, dell'acido 2-metilvalerico, dell'acido 2-etilbutirrico, dell'acido 2-metilbutirrico, dell'acido 2-metileptanoico, dell'acido 4-metilnonanoico, dell'acido 4-metilottanoico, dell'acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell'esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell'ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell'isobutirrato di isobutile, dell'isobutirrato di isopentile, dell'isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell'isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso di 27 sostanze aromatiche già esistenti come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, in esito alla rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è concessa per la categoria degli additivi organolettici e il gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti, alle condizioni tecniche e di etichettatura fissate nell’allegato. Sono inoltre previste regole transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti immessi prima delle nuove prescrizioni. L’atto è direttamente applicabile negli Stati membri e contiene un termine di autorizzazione fino al 6 febbraio 2027 per le singole sostanze elencate.
Autorizzazione, per tutte le specie animali, di una serie di sostanze aromatiche come additivi per mangimi della categoria "additivi organolettici" e del gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano gli additivi elencati in allegato, nonché le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti che li contengono. Riguarda tutte le specie animali; per alcune sostanze sono previsti tenori massimi diversi a seconda che i mangimi siano destinati a suini e pollame oppure ad altre specie/categorie. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 6 febbraio 2017, con date diverse per premiscele (6 agosto 2017), mangimi per animali da produzione alimentare (6 febbraio 2018) e mangimi per animali non da produzione alimentare (6 febbraio 2019), fino a esaurimento scorte. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.
Autorizzazione di additivi aromatizzanti per mangimi
Il regolamento dà seguito alla rivalutazione di una serie di sostanze aromatiche già presenti nel registro degli additivi per mangimi e ne autorizza l’impiego come additivi per l’alimentazione animale. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori, utilizzatori e ambiente, nonché sull’efficacia delle sostanze in quanto aromatizzanti.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto riguarda 27 sostanze, tra cui alcoli, aldeidi, acidi carbossilici, esteri e un trigliceride, elencate nell’allegato con i rispettivi numeri di identificazione, codici FLAVIS, purezza minima e requisiti analitici. Le sostanze sono autorizzate per tutte le specie animali e sono classificate nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti". Per alcune di esse il regolamento distingue tra mangimi per suini e pollame e mangimi destinati alle altre specie/categorie, fissando limiti massimi differenti.
Condizioni di autorizzazione e modalità d’impiego
L’allegato stabilisce per ciascun additivo che l’incorporazione nei mangimi deve avvenire sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono contenere le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. I tenori massimi raccomandati variano in funzione della sostanza: in molti casi sono pari a 5 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %, mentre per alcune sostanze sono previsti 1 mg/kg per suini e pollame e 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie. È inoltre specificato che le sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.
Etichettatura e informazione lungo la catena
Il regolamento impone obblighi specifici di etichettatura. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. Le etichette di premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti devono segnalare l’eventuale superamento del tenore massimo raccomandato e indicare il nome del gruppo funzionale, il nome dell’additivo, il numero d’identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. Tali prescrizioni sono rilevanti per la corretta gestione documentale e commerciale degli operatori.
Sicurezza degli utilizzatori
L’EFSA ha ritenuto che le sostanze non pongano problemi per la sicurezza degli utilizzatori a condizione che siano adottate misure di protezione adeguate. Il regolamento traduce questa indicazione in un obbligo per gli operatori del settore dei mangimi di predisporre procedure operative e misure organizzative atte a prevenire i rischi di inalazione e di contatto con pelle e occhi; ove ciò non basti, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale appropriati.
Misure transitorie e continuità commerciale
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che impongano un’applicazione immediata delle nuove condizioni, il regolamento prevede un regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte se conformi alla disciplina precedente. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi, il termine è differenziato: 6 febbraio 2018 per i prodotti destinati ad animali da produzione alimentare e 6 febbraio 2019 per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Nell’allegato è fissata la fine del periodo di autorizzazione al 6 febbraio 2027 per le sostanze autorizzate.
Disposizioni principali
Autorizzazione delle sostanze aromatiche
Le sostanze elencate nell’allegato sono autorizzate come additivi per mangimi appartenenti alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", alle condizioni stabilite nell’allegato. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali.
Condizioni tecniche di impiego e tenori massimi
Per ciascun additivo sono indicati composizione, purezza minima, formula chimica, numero CAS, codice FLAVIS, metodo analitico e condizioni d’uso. In generale l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela; sono inoltre previste condizioni di magazzinaggio e stabilità nelle istruzioni d’impiego. Il tenore massimo raccomandato è, a seconda della sostanza, di 5 mg/kg di mangime completo al 12 % di umidità oppure di 1 mg/kg per suini e pollame e 1,5 mg/kg per le altre specie/categorie.
Obblighi di etichettatura
L’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. Le etichette delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti devono indicare, se del caso, il superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell’additivo, il numero d’identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono stabilire procedure operative e misure organizzative adeguate per considerare i rischi di inalazione e di contatto con pelle e occhi. Se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.
Rivalutazione e base giuridica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. Richiama la rivalutazione degli additivi già autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE e la domanda presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Misure transitorie
Le sostanze e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 secondo la normativa precedente, possono restare sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018, la commercializzazione e l’uso sono consentiti fino a esaurimento scorte se destinati ad animali da produzione alimentare; per quelli prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato, per le sostanze autorizzate, la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 6 febbraio 2027.
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