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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/55

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’impiego di dieci sostanze aromatiche come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, inserendole nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale "composti aromatizzanti". L’autorizzazione è concessa sulla base della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere scientifico EFSA, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso stabilite. Il testo detta anche condizioni di impiego, tenori massimi raccomandati, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, nonché regimi transitori per le scorte già prodotte.

Autorizzazione, come additivi per mangimi per tutte le specie animali, di dieci sostanze aromatizzanti appartenenti agli additivi organolettici e fissazione delle relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile. Si applica a tutte le specie animali, con limiti specifici per talune specie o categorie (ad esempio suini, pollame, suinetti, gatti, pesci e altre specie). Sono previste esclusioni o precisazioni di fatto per l’uso nell’acqua di abbeverata, per la quale l’EFSA non ha tratto conclusioni sulla sicurezza, pur ammettendo l’uso in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua. Il regolamento contiene inoltre periodi transitori per lo smaltimento delle scorte prodotte ed ეტichettate prima di date determinate.

Autorizzazione di talune sostanze aromatizzanti come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione autorizza dieci sostanze chimiche come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. La misura interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e la rivalutazione degli additivi già presenti nel registro come prodotti esistenti.

Le sostanze interessate sono ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile. Esse sono classificate nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei composti aromatizzanti.

Presupposti scientifici e motivi dell’autorizzazione

La Commissione richiama la domanda di rivalutazione presentata ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 20 ottobre 2015. Secondo l’Autorità, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze non presentano effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente.

L’EFSA ha inoltre osservato che la funzione delle sostanze nei mangimi è analoga a quella negli alimenti, nei quali esse sono efficaci perché aumentano aroma o appetibilità. Non sono state tuttavia tratte conclusioni sulla sicurezza nell’acqua di abbeverata; resta però possibile il loro impiego in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.

Condizioni di impiego e limiti massimi

L’allegato impone che gli additivi siano incorporati nei mangimi in forma di premiscela. Per ciascuna sostanza sono stabiliti tenori massimi raccomandati espressi in mg/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %.

In sintesi, i limiti principali sono i seguenti:

  • ottan-2-olo, pentan-2-olo e ottan-3-olo: 1 mg/kg per suini e pollame; 1,5 mg/kg per altre specie e categorie;
  • isopropanolo: 25 mg/kg per tutte le specie;
  • eptan-2-one e pentan-2-one: 4 mg/kg per i suinetti, 3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole, 2 mg/kg per gatti, 5 mg/kg per altre specie e categorie;
  • 6-metil-epta-3,5-dien-2-one: 0,3 mg/kg per suini e pollame; 0,5 mg/kg per altre specie e categorie;
  • nonan-3-one: 0,3 mg/kg per suini e pollame; 0,05 mg/kg per pesci; 0,5 mg/kg per altre specie e categorie;
  • decan-2-one: 0,3 mg/kg per suini e pollame; 0,5 mg/kg per altre specie e categorie;
  • tetradecanoato di isopropile: 5 mg/kg per tutte le specie.

L’allegato richiede inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

Etichettatura e trasparenza verso gli operatori

Il regolamento disciplina in modo puntuale gli obblighi informativi. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo, con riferimento al 12 % di umidità, secondo i limiti applicabili alla singola sostanza.

Quando il tenore nell’alimento finito supera i limiti stabiliti, l’etichetta di premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti deve indicare:

  • il gruppo funzionale;
  • il numero di identificazione;
  • il nome dell’additivo;
  • la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Sicurezza degli utilizzatori

Poiché mancavano dati completi sulla sicurezza per gli utilizzatori, l’EFSA ha ritenuto che le sostanze debbano essere considerate irritanti per pelle, occhi e vie respiratorie e sensibilizzanti cutanee. Per questo motivo gli operatori del settore devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione per inalazione o contatto cutaneo/oculare.

Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’impiego dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Misure transitorie

L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte già prodotte ed etichettate in conformità alla normativa previgente. In particolare:

  • additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte;
  • per animali non da produzione alimentare il termine è il 6 febbraio 2019.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico degli atti regolamentari dell’Unione.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze

L’articolo 1 autorizza, alle condizioni dell’allegato, le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile come additivi per l’alimentazione animale. Sono classificate nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale dei "composti aromatizzanti".

Condizioni d’uso e tenori massimi

L’allegato stabilisce che tutti gli additivi devono essere incorporati nei mangimi in forma di premiscela. Sono fissati tenori massimi raccomandati nel mangime completo con 12 % di umidità, differenziati per specie: per ottan-2-olo, pentan-2-olo e ottan-3-olo 1 mg/kg per suini e pollame e 1,5 mg/kg per altre specie e categorie; per isopropanolo 25 mg/kg per tutte le specie; per eptan-2-one 4 mg/kg per suinetti, 3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole, 2 mg/kg per gatti e 5 mg/kg per altre specie e categorie; per pentan-2-one le stesse soglie di eptan-2-one; per 6-metil-epta-3,5-dien-2-one 0,3 mg/kg per suini e pollame e 0,5 mg/kg per altre specie e categorie; per nonan-3-one 0,3 mg/kg per suini e pollame, 0,05 mg/kg per pesci e 0,5 mg/kg per altre specie e categorie; per decan-2-one 0,3 mg/kg per suini e pollame e 0,5 mg/kg per altre specie e categorie; per tetradecanoato di isopropile 5 mg/kg per tutte le specie.

Obblighi di etichettatura

L’allegato impone che l’etichetta dell’additivo riporti il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con 12 % di umidità secondo i limiti applicabili. Inoltre, quando il tenore dell’additivo nel mangime completo supera i limiti fissati, sulle etichette di premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome dell’additivo e la quantità aggiunta.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Per tutti i prodotti l’allegato richiede che gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. Il considerando indica inoltre che, in assenza di dati, le sostanze devono essere considerate irritanti per pelle, occhi e vie respiratorie e sensibilizzanti cutanee.

Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione fonda l’autorizzazione sul parere EFSA del 20 ottobre 2015, secondo il quale, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze non hanno effetti nocivi su salute animale, salute umana o ambiente e svolgono nei mangimi una funzione analoga a quella negli alimenti, dove aumentano aroma o appetibilità. L’EFSA non ha invece tratto conclusioni sulla sicurezza nell’acqua di abbeverata.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte, per prodotti fabbricati ed etichettati prima di determinate date: fino al 6 agosto 2017 per additivi e premiscele; fino al 6 febbraio 2018 per mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare; fino al 6 febbraio 2019 per mangimi composti e materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare, sempre se conformi alla normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimisalute animale

Testo integrale

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