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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00445/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente risposto alle censure formulate. Dal testo emerge però che le doglianze erano formulate in modo generico e si limitavano a riproporre le medesime questioni già esaminate con motivazione puntuale in appello, senza un effettivo confronto critico con le valutazioni di merito. Non è indicato il reato contestato né il contenuto fattuale della vicenda, che non sono determinabili dal testo fornito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentita in sede di legittimità la denuncia di difetto di motivazione quando essa si risolva in censure generiche, meramente riproduttive delle difese già esaminate dal giudice di merito e prive di un confronto effettivo con la motivazione impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura di difetto di motivazione che si risolva nella mera riproposizione delle stesse argomentazioni già sottoposte al giudice di merito, senza un confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
  • Le doglianze che denunciano solo apparentemente un errore logico o giuridico, ma sono in realtà generiche e non specificamente calibrate sulla motivazione della sentenza, sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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