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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21524/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (preponente)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di agenzia cessato, nel quale era previsto un patto di non concorrenza post contrattuale con correlata indennità a carico della preponente e penale a carico dell’agente in caso di violazione. La corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda della società volta a ottenere dall’ex agente il pagamento della penale, ritenendo che la società non avesse pagato tempestivamente l’indennità prevista per il patto di non concorrenza e che tale inadempimento rendesse legittimo il rifiuto dell’agente di rispettare il vincolo. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: i primi tre miravano a sostenere che l’inadempimento dell’agente fosse già maturato durante il rapporto o comunque prima della cessazione, con conseguente irrilevanza della questione esaminata dalla corte territoriale; i motivi quarto, quinto e sesto contestavano invece la violazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 1751-bis c.c., lamentando che la corte d’appello avesse fatto discendere automaticamente dalla mancata corresponsione dell’indennità la liberazione dell’agente, senza compiere la necessaria valutazione comparativa e proporzionale degli inadempimenti e senza considerare correttamente che l’indennità è dovuta 'in occasione della cessazione del rapporto' e non necessariamente in modo istantaneo e contestuale. L’agente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale limitato alla regolazione delle spese di appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, perché la corte d’appello aveva correttamente ritenuto devoluta solo la questione dell’inadempimento successivo alla cessazione del rapporto. Ha invece accolto i motivi dal quarto al sesto, ritenendo erronea l’interpretazione dell’art. 1751-bis c.c. e viziata l’applicazione dell’art. 1460 c.c. per mancata valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti. È stato dichiarato assorbito anche il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono stati indicati i parametri del sindacato di legittimità invocati nei motivi di ricorso: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in relazione al giudicato/accertamento interno della sentenza di primo grado.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla preclusione derivante dalla mancata impugnazione di specifici capi o accertamenti.

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento va valutata in concreto, mediante comparazione degli inadempimenti e apprezzamento della loro proporzionalità; non basta l’anteriorità cronologica dell’inadempimento altrui.

  • art. 1751-bis c.c.

    "in occasione della cessazione del rapporto"

    L’obbligo di pagare l’indennità corrispettiva del patto di non concorrenza non coincide necessariamente con l’istante esatto di cessazione del rapporto, ma deve essere adempiuto in connessione con tale cessazione.

  • art. 1455 c.c.

    È richiamato come parametro per valutare la gravità dell’inadempimento ai fini della legittimità dell’eccezione di inadempimento.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato come base procedurale per la decisione in camera di consiglio.

  • Accordo Economico Collettivo 16.02.2009 del settore commercio

    "inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto"

    La formula è letta nel senso che impone l’unicità della soluzione, non necessariamente la coincidenza del pagamento con il momento esatto della cessazione del rapporto.

  • Accordo Economico Collettivo 10.03.2010 del settore commercio

    "inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto"

    La Corte lo utilizza in modo analogo per escludere che il pagamento debba avvenire in modo istantaneo e contestuale alla cessazione del rapporto.

Massime di principio

  • Nel valutare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. il giudice deve confrontare i reciproci inadempimenti in termini di proporzionalità, incidenza sul sinallagma e buona fede, non potendo arrestarsi al solo dato cronologico dell’inadempimento altrui.
  • La mancata corresponsione dell’indennità prevista per il patto di non concorrenza post contrattuale non libera automaticamente l’agente dal rispetto del vincolo: occorre verificare, in concreto, se l’inadempimento della preponente sia tale da giustificare il rifiuto di adempiere.
  • La formula normativa secondo cui l’indennità è dovuta 'in occasione della cessazione del rapporto' non impone, di per sé, che il pagamento avvenga esattamente nell’istante di cessazione, essendo compatibile con un adempimento collegato temporalmente alla fine del rapporto.
  • Anche quando il pagamento dell’indennità sia previsto in un’unica soluzione alla fine del rapporto, ciò non significa che l’obbligazione sia inscindibilmente simultanea alla cessazione, dovendosi evitare interpretazioni che rendano impossibile la fisiologica operatività del patto post-contrattuale.
  • In sede di legittimità, l’accertamento del devolutum in appello va verificato alla luce delle effettive censure mosse dall’appellante e delle eventuali preclusioni derivanti dalla mancata riproposizione di specifiche questioni.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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