Cassazione Penale, Sentenza n. 5732/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (8 mesi di reclusione) sostenendo violazione di legge e vizio di omessa motivazione rispetto alla richiesta di riqualificazione del fatto in tentativo. La difesa ha argomentato che, privo di documenti al momento del controllo, il ricorrente aveva inizialmente fornito false generalità ma poi, spontaneamente e poco dopo, aveva collaborato mostrando la sua carta d'identità e dunque la condotta si sarebbe arrestata al tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio ha ritenuto che il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sia di natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono rese le false dichiarazioni, indipendentemente da eventuali verifiche o da una successiva collaborazione. Pertanto la riqualificazione in tentativo non è sostenibile. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti salvo manifeste illogicità; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Sentenza decisa il 6 dicembre.
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di reato contestato nella sentenza di merito (condanna per false generalità); nel testo della decisione emerge il confronto con l'art.495 per la definizione della fattispecie
art. 495 cod. pen.
Interpretata come disciplina (nella versione modificata dalla legge n.125/2008) che integra il reato quando il dichiarante rende false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale durante un controllo; il reato è istantaneo e si consuma al momento della dichiarazione mendace, indipendentemente da successive verifiche
legge n. 125 del 2008
Ricordata come fonte della modifica normativa che ha inciso sulla configurazione del reato previsto dall'art.495, rendendo rilevante la falsa attestazione sulle qualità personali rese a pubblico ufficiale
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende
Corte Cost. n. 186 del 2000
Citatala decisionalmente in relazione ai profili di colpa che giustificano l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie generalità è reato istantaneo: si consuma nel momento della dichiarazione mendace, anche se la falsità viene accertata solo successivamente.
- La successiva cooperazione del dichiarante (es. esibizione tardiva di un documento identificativo) non esclude la consumazione del reato e non trasforma automaticamente la condotta in tentativo.
- In Cassazione è preclusa la rivalutazione senz'altro dei fatti e delle valutazioni di merito: il ricorso che chieda una diversa ricostruzione probatoria è, salvo errori logico-giuridici evidenti nel provvedimento impugnato, inammissibile.
- Per sostenere validamente la tesi del tentativo occorre dimostrare che la condotta non sia giunta ad attuazione dell'elemento tipico: nel caso della dichiarazione mendace, ciò è difficilmente compatibile con la giurisprudenza che considera il fatto consumato al momento della menzogna.
- Chi propone ricorso infondato in Cassazione corre il rischio di essere condannato alle spese e a una sanzione a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), soprattutto se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Nei casi analoghi conviene concentrarsi su profili di illegittimità giuridica o vizio di motivazione chiaramente individuabili (e non su diversa plausibile ricostruzione dei fatti), per non incorrere nell'inammissibilità del ricorso.
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