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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1966/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di Massimo (avv. Biagio Palamà) ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p., violazione dell'art. 133 c.p. e carenza/illogicità della motivazione in ordine ai parametri previsti dall'art. 133 c.p. in particolare lamentando l'assenza di motivazione circa la determinazione della pena-base e la sua successiva maggiorazione di due terzi per recidiva, quando la pena base non sarebbe stata fissata nel minimo edittale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente determinato il trattamento sanzionatorio alla luce della riqualificazione del fatto disposta dalla sentenza rescindente: a Massimo Portaccio reclusione anni 1 e mesi 3 (pena base mesi 9 aumentata di due terzi per recidiva) e multa di €7.746 (minimo previsto ex art. 40 d.lgs. n.504/1995). La Corte ha motivato che la pena-base applicata non supera il medio edittale previsto dalla norma di riferimento e che l'aumento per recidiva (art. 99, comma 4 c.p.) è adeguatamente motivato. Ha confermato altresì i rilievi sulla prescrizione parziale e sulla determinazione della pena nei confronti di Francesca Portaccio (pena di 6 mesi e multa €7.746 per il periodo non prescritto). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Ai fini dell'imputazione congiunta (partecipazione nei reati contestati) applicata ai gestori dell'impresa che impiegavano prodotti petroliferi per usi diversi da quelli tassati

  • art. 40, comma 1 lett. c) e comma 4, d.lgs. n.504/1995

    Norme che disciplinano i reati tributari relativi ai prodotti petroliferi; individuano la pena edittale e taluni elementi aggravanti rilevanti per la quantificazione della sanzione e della multa (minimo della multa indicato in €7.746)

  • art. 40, comma 11, d.lgs. n.504/1995

    Richiamato per il criterio del minimo della sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i parametri oggettivi e soggettivi per la determinazione della pena; il ricorrente invocava violazione di tali parametri e la mancanza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che i criteri fossero stati adeguatamente considerati nella motivazione della Corte d'appello

  • art. 132 c.p.

    Riconosce il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, con l'obbligo di motivare l'esercizio di tale discrezionalità; la Cassazione ha richiamato questo principio per valutare la completezza della motivazione

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Prevede l'aumento della pena per la recidiva specifica; applicazione motivata dalla Corte d'appello e confermata dalla Cassazione (aumento di due terzi)

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.

    Norme processuali invocate per i motivi di cassazione riguardanti la violazione di legge e la motivazione illogica o insufficiente

  • art. 216, comma 1 n. 1) e art. 2, R.D. n.267/1942

    Richiamate rispetto a pregressa condanna della coimputata (Francesca) utilizzata per escludere la sospensione della pena condizionale

Massime di principio

  • Se la pena applicata resta entro il range edittale minimo o massimo previsto dalla norma di riferimento, il giudice non è obbligato a una motivazione particolarmente ampia, mentre l'eventuale superamento del medio edittale richiede motivazione puntuale sui parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • L'aumento di pena per recidiva (art. 99 c.p.) è legittimo se il giudice illustra la ricorrenza dei presupposti normativi (tipologia di recidiva e temporalità) e quantifica l'aumento secondo i limiti previsti dalla legge
  • La Cassazione valuta la motivazione nel suo complesso: motivazioni generiche non bastano quando la pena si discosta in modo significativo dal minimo o dal medio edittale, ma non sono necessarie spiegazioni superflue se la determinazione resta nel quadro edittale
  • In questioni tributarie sui prodotti petroliferi occorre verificare attentamente le qualificazioni normative (art. 40 d.lgs. 504/1995) e le eventuali aggravanti; la multa minima prevista dalla norma può vincolare la quantificazione pecuniaria
  • Il ricorso per cassazione per carenza di motivazione è frequentemente dichiarato inammissibile se la motivazione della corte di merito consente di ricostruire i criteri adottati e non emerge un concreto travisamento o omissione dei parametri essenziali

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