Ordinanza n. 13951/2026 - Roma, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di sentenze del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro relative alla ricostruzione della carriera, al pagamento degli arretrati e alla regolarizzazione contributiva
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'INPS per ottenere l'integrale esecuzione di due sentenze del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro. In particolare, ha chiesto l'adozione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera nella scuola statale, con riconoscimento integrale del servizio pre ruolo svolto dagli anni scolastici 1999/2000 fino al 2006/2007, il pagamento degli arretrati quantificati in euro 20.990,65 alla data del 1° marzo 2023 e la regolarizzazione contributiva. Il TAR, rilevata la necessità di acquisire chiarimenti sull'effettivo stato delle attività amministrative dirette all'esecuzione del giudicato, ha disposto un adempimento istruttorio, anche in considerazione dell'intervenuto decreto autorizzativo di spesa n. 956/2025.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di depositare, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione di chiarimenti sui fatti di causa e, in particolare, sulle attività in corso di espletamento finalizzate all'integrale esecuzione delle sentenze, tenendo conto del decreto autorizzativo di spesa n. 956/2025. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 10 marzo 2027. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando lo stato di esecuzione del giudicato non risulta sufficientemente chiarito, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione dell'amministrazione competente sulle attività espletate e su quelle in corso, prima di definire la domanda.
- La presenza di un decreto autorizzativo di spesa non dimostra di per sé l'integrale esecuzione del giudicato: l'amministrazione deve chiarire quali concrete attività siano state svolte per dare attuazione agli obblighi accertati dal giudice.
- La relazione istruttoria richiesta nel giudizio di ottemperanza deve essere depositata nel termine fissato dal giudice decorrente dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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