Sentenza del 24/01/2017 n. 668 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRREGOLARITÀ FATTURE CEDENTE - Responsabilità per omessa regolarizzazione della cessionaria - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. La responsabilità della cessionaria per omessa regolarizzazione IVA può sorgere soltanto quando la maggiore accisa sia stata formalmente e regolarmente accertata; la mera verbalizzazione dei rilievi in un PVC non è sufficiente. L'accertamento della maggiore accisa costituisce infatti il presupposto logico-giuridico necessario per contestare alla cessionaria l'omessa regolarizzazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava la responsabilità della cessionaria per l'omessa regolarizzazione della fattura emessa dalla cedente in violazione della disciplina sulle accise. In particolare, l'Amministrazione riteneva sufficiente il rilievo contenuto in un processo verbale di constatazione (PVC) relativo a una maggiore accisa per fondare l'obbligo della cessionaria di regolarizzare la fattura ai fini IVA.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla regolarizzazione delle fatture
L'obbligo della cessionaria di regolarizzare la fattura presuppone l'esistenza di una violazione fiscalmente accertata e non può essere fondato esclusivamente su rilievi ancora contenuti in un PVC.
Disciplina delle accise
La maggiore accisa deve essere oggetto di un regolare accertamento; solo tale accertamento può costituire il presupposto per la responsabilità della cessionaria ai fini della regolarizzazione IVA.
Massime di principio
- Un processo verbale di constatazione, da solo, documenta rilievi o ipotesi di violazione, ma non equivale necessariamente a un accertamento definitivo o formalmente perfezionato.
- Quando un obbligo fiscale di un soggetto dipende dall'accertamento di un tributo o di una maggiore imposta a carico di un altro soggetto, tale presupposto deve risultare regolarmente accertato.
- La responsabilità del cessionario per omessa regolarizzazione non può essere affermata sulla base di un presupposto meramente eventuale o ancora controverso.
- In situazioni analoghe occorre verificare la sequenza degli atti: rilievo nel PVC, successivo atto di accertamento, definitività o comunque perfezionamento dell'accertamento e, infine, contestazione dell'obbligo di regolarizzazione.
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