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Sentenza

Sentenza n. 974/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della sentenza n. 10698 del 24 giugno 2024 del Tribunale di Roma.

Giustizia amministrativa202514712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata corresponsione, in sede di esecuzione della sentenza civile, degli interessi moratori richiesti dai creditori oltre agli interessi legali pagati dall'amministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme in loro favore, oltre agli interessi legali decorrenti da date determinate e alle spese di lite. L'amministrazione ha emesso un decreto di pagamento e ha corrisposto le somme indicate, che i ricorrenti hanno accettato in acconto, sostenendo tuttavia che il calcolo degli interessi fosse incompleto perché avrebbe dovuto applicare gli interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., anziché gli interessi legali ordinari. La pretesa è stata fondata sulla contraddizione tra la motivazione della sentenza, nella quale si faceva riferimento agli interessi moratori, e il dispositivo, che indicava esclusivamente gli interessi legali con le medesime decorrenze.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile posta in esecuzione contiene una contraddizione tra la motivazione, che menziona gli interessi moratori, e il dispositivo, che condanna al pagamento dei soli interessi legali. La contraddizione non è stata ritenuta idonea a fondare l'ottemperanza richiesta, perché le due categorie di interessi sono giuridicamente distinguibili e il dispositivo indica espressamente gli interessi legali. Il giudice ha valorizzato anche la natura del credito riconosciuto ai medici specializzandi: a seguito della quantificazione legislativa del danno derivante dal tardivo recepimento delle direttive europee, l'obbligazione è divenuta un debito di valuta, rispetto al quale gli interessi legali decorrono dalla messa in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale. Non risultavano quindi i presupposti per riconoscere interessi moratori, subordinati all'inadempimento di un'obbligazione esigibile e alla mora imputabile del debitore. Il riferimento agli interessi moratori nella motivazione è stato qualificato come mero refuso, anche perché i ricorrenti non risultavano essersi attivati per ottenere una chiarificazione della sentenza. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Il dispositivo della sentenza posta in esecuzione è stato interpretato come riferito agli interessi legali ordinari, non agli interessi moratori previsti dal comma 4.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    La relativa disciplina è stata invocata dai ricorrenti per ottenere gli interessi moratori, ma il TAR ha escluso che la sentenza civile contenesse una condanna a tali interessi.

  • art. 1219 c.c.

    La messa in mora costituisce, secondo il richiamo alla giurisprudenza civile, il presupposto per la decorrenza degli interessi legali sul debito di valuta, salvo la notificazione della domanda giudiziale.

  • art. 1224 c.c.

    È stato richiamato quale disciplina generale degli effetti della mora nelle obbligazioni pecuniarie.

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    La quantificazione legislativa del danno per il tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi ha sostituito la precedente obbligazione risarcitoria con un'obbligazione avente natura di debito di valuta.

  • art. 99 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando motivazione e dispositivo del titolo giudiziale appaiono contraddittori, la portata precettiva della condanna deve essere ricostruita in modo da individuare con certezza l'obbligo eseguibile; l'indicazione espressa nel dispositivo degli interessi legali esclude, salvo diversa inequivoca risultanza del titolo, l'estensione della condanna agli interessi moratori.
  • Gli interessi moratori presuppongono un debito esigibile, la scadenza dell'obbligazione e la mora imputabile del debitore; non sono assimilabili agli interessi legali dovuti sul capitale in base alla disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie.
  • Per i crediti risarcitori spettanti ai medici specializzandi in relazione al tardivo recepimento delle direttive europee, la quantificazione legislativa del danno ha determinato la sostituzione dell'obbligazione risarcitoria con un debito di valuta; gli interessi legali decorrono dalla messa in mora o, in mancanza, dalla notificazione della domanda giudiziale, salvo rigorosa prova di circostanze eccezionali.
  • Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per ottenere un ampliamento sostanziale del contenuto della condanna risultante dal titolo esecutivo, né per trasformare un riferimento ambiguo o erroneo della motivazione in una diversa statuizione espressa nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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