Sentenza n. 147/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento del decreto numero di protocollo U.0027370 del 30.06.2022, con il quale, del tutto illegittimamente ed unilateralmente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale - Ufficio I ha decretato l’esclusione del candidato TRAPASSO FRANCESCO dalla procedura concorsuale in parola per la classe A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 e dall’art. 3 del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, nonché avverso la graduatoria definitiva pubblicata in data 18.07.2022 e avverso ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto e/o connesso, consequenziale e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe A061 e graduatoria definitiva relativa ai posti della regione Calabria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto per il reclutamento di personale docente, relativamente alla classe A061 e al contingente di posti della regione Calabria, la cui gestione era stata affidata all'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. Dopo avere superato le prove scritta e orale con complessivi 164 punti, è stato escluso per asserita mancanza del titolo di accesso alla data di scadenza della domanda, non avendo presentato entro tale data l'istanza di riconoscimento del titolo. Ha impugnato il decreto di esclusione, la graduatoria definitiva e gli atti connessi deducendo, da un lato, l'erroneità e illogicità della valutazione dei titoli professionali e, dall'altro, l'illegittimità del comportamento dell'Ufficio Scolastico Regionale per violazione dei principi di imparzialità, divieto di disparità di trattamento e obbligo di motivazione, nonché degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nel corso del giudizio il TAR Puglia ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di competenza territoriale, poiché la procedura riguardava posti della regione Calabria.
La decisione
Il TAR Puglia non ha esaminato le censure di merito e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Calabria, sede di Catanzaro. Ha applicato l'art. 13, comma 1, c.p.a., ritenendo prevalente il criterio secondo cui è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione sono limitati gli effetti diretti del provvedimento, rispetto al criterio della sede dell'autorità emanante. L'esclusione e la graduatoria impugnate riguardavano infatti il contingente di posti della regione Calabria, con effetti diretti circoscritti a tale ambito territoriale; non è risultata decisiva la circostanza che la gestione della procedura fosse stata affidata all'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. Il giudizio potrà proseguire davanti al TAR Calabria, sede di Catanzaro, mediante riassunzione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate, considerata la natura meramente processuale della pronuncia e la limitata attività difensiva dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
“Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.
Quando il provvedimento produce effetti diretti limitati al territorio di una regione, è competente in via inderogabile il TAR di quella regione, anche se l'autorità che ha adottato o gestito l'atto ha sede in un'altra regione.
art. 15, comma 4, c.p.a.
In caso di declinatoria di competenza territoriale, il processo può proseguire davanti al TAR indicato come competente se viene riassunto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., nelle controversie contro atti amministrativi con effetti diretti limitati all'ambito territoriale di una regione, la competenza inderogabile spetta al TAR di quella regione, anche quando l'atto sia stato adottato o la procedura sia stata gestita da un'autorità avente sede in altra regione.
- Nelle controversie relative a una procedura concorsuale per posti territorialmente individuati, la competenza si determina in base all'ambito territoriale cui sono riferiti l'esclusione e la graduatoria impugnate, non in base alla sede dell'ufficio che ha gestito la procedura.
- La declaratoria di incompetenza territoriale non definisce la controversia nel merito: il processo può proseguire davanti al TAR competente mediante riassunzione nel termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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