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Sentenza

Sentenza n. 606/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione all’erogazione di € 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero il 21 novembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 1.000,00. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la mancata spontanea esecuzione del capo concernente l’attivazione della Carta. Ha chiesto l’attivazione della Carta con accredito dell’importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto sostenendo di avere predisposto una procedura interna per l’attivazione della Carta e affermando che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di averla previamente avviata.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione quale titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso inutilmente. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 1.000,00 oggetto della condanna, senza ulteriori accessori, poiché tale importo non è stato qualificato come voce retributiva. L’eccezione ministeriale relativa alla procedura interna è stata respinta: tale procedura ha natura meramente organizzativa, non è prevista dalla legge e non costituisce né esecuzione della sentenza né condizione di procedibilità dell’ottemperanza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. La domanda di astreinte è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora potesse essere esclusa per la sussistenza di altre ragioni ostative, individuate nella crisi della finanza pubblica, nell’ammontare del debito pubblico e nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, coinvolgente più strutture e soggetti esterni, nonché nella rilevante dimensione del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 440,70, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta; la penalità di mora ex comma 4, lett. e), può essere esclusa in presenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L’astreinte non è automaticamente dovuta in caso di inadempimento dell’amministrazione, potendo essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto dal giudice.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, l’azione esecutiva può essere intrapresa.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dalla sentenza, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato in relazione all’utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell’amministrazione, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Una procedura interna predisposta dall’amministrazione per gestire le richieste di pagamento, se non prevista da una disposizione normativa, non costituisce né esecuzione del giudicato né condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di compiere tutte le attività necessarie all’integrale esecuzione del titolo, comprese l’allocazione delle somme in bilancio e le operazioni di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata quando ricorrano in concreto altre ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica, l’entità del debito pubblico, la complessità dell’adempimento e la particolare rilevanza del contenzioso seriale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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