Cassazione Penale, Sentenza n. 44172/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione proposta dal difensore del FEDELE avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile per rinuncia l'appello del P.M. rispetto ad una assoluzione pronunciata in primo grado e aveva altresì dichiarato "non doversi procedere" per estinzione dei reati a causa della morte del FEDELE. Il difensore lamentava il mancato apprezzamento dell'evidenza probatoria dell'insussistenza dei fatti attribuiti al FEDELE e sosteneva di essere legittimato a proporre ricorso in cassazione (art. 129, comma 2 c.p.p.), anche in considerazione dell'incompatibilità logica tra l'assoluzione dei coimputati e la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del FEDELE; denunciava altresì un'erronea applicazione del principio relativo alla immediata intellegibilità della prova dell'innocenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la morte dell'imputato estingue gli effetti della nomina del difensore fiduciario e determina la perdita della legittimazione ad impugnare da parte del difensore stesso; una volta dichiarata la morte dell'imputato non è possibile che terzi (inclusi gli eredi) propongano rimedi processuali, salvo che la legge espressamente lo preveda (es. istanza di revisione a favore degli eredi solo in caso di condanna). La Corte ha inoltre escluso che il fatto che l'appello fosse stato proposto prima della morte mantenga la legittimazione del difensore. Non sono state imposte spese processuali in capo alla parte privata o al difensore.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per morte del reo (comma 1) e alla disciplina connessa: la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimazione del difensore a proporre ricorso dopo la morte, l'argomento che il giudice di grado successivo dovesse pronunciarsi ai sensi del comma 2.
art. 571 cod. proc. pen.
"può togliere effetto all'impugnazione del suo difensore"
L'art. 571 (impugnazione dell'imputato) attribuisce al difensore un potere autonomo di impugnazione, ma tale esercizio è strettamente connesso alla posizione e alla volontà dell'imputato; la Corte interpreta che questo potere viene meno con la morte dell'imputato, poiché la nomina cessa.
art. 568 cod. proc. pen.
Riferimento al regime delle impugnazioni e ai soggetti legittimati: la Corte richiama che il diritto di impugnazione spetta solo a chi la legge espressamente lo conferisce (richiamo al comma terzo).
art. 99 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla correlazione tra la facoltà di impugnazione del difensore e la volontà dell'imputato (art. 99, comma 2, tutela della volontà dell'imputato nelle scelte processuali).
art. 632 cod. proc. pen.
Citat o al fine di evidenziare che l'eccezionale legittimazione degli eredi a chiedere la revisione è prevista dalla legge solo in ipotesi di condanna e non si applica alla declaratoria di estinzione dei reati per morte senza condanna.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue gli effetti della nomina del difensore fiduciario e determina la perdita della legittimazione del difensore a proporre impugnazioni in suo nome.
- Anche se l'impugnazione è stata iniziata prima della morte, la giurisprudenza consolidata considera la proposizione di un ricorso dopo la morte inammissibile per difetto di legittimazione.
- I terzi (compresi gli eredi) non possono proporre rimedi processuali in luogo dell'imputato deceduto, salvo che la legge lo preveda espressamente (es. istanza di revisione in caso di condanna).
- Quando la controversia verte su declaratorie di estinzione del reato per morte, la via ordinaria dell'impugnazione da parte del difensore si interrompe con la morte; chi intenda contestare la decisione deve verificare specifiche legittimazioni previste dalla legge (non sussistenti nel caso di assenza di condanna).
- In situazioni analoghe è essenziale valutare tempestivamente la situazione personale dell'imputato: quando sussistono rischi di estinzione del processo (es. imminente decesso), è opportuno prevedere azioni processuali e valutare rimedi alternativi prima che cessi la legittimazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44157/2023 del 03/11/2023
- Sentenza penale · 3 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44158/2023 del 03/11/2023
- Sentenza penale · 3 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44159/2023 del 03/11/2023
- Sentenza penale · 3 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44160/2023 del 03/11/2023
- Sentenza penale · 3 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44161/2023 del 03/11/2023
- Sentenza penale · 3 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44162/2023 del 03/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →