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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37149/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 2/01/2022 con la quale la Corte di assise di appello di Milano ha rigettato la richiesta di restituzione di beni (terreni, un compendio aziendale e un veicolo) sottoposti a sequestro preventivo dal G.I.P. di Milano con decreto del 26/09/2012. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sostenendo che la Corte avrebbe confuso l'istanza con una precedente (in realtà attribuita a terza interessata, Daniela Mazzeo), che il sequestro aveva perduto efficacia per decorso del tempo (oltre un anno e mezzo dall'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario) e che il Tribunale Misure di Prevenzione avrebbe revocato il sequestro in un procedimento diverso, con la conseguenza che i beni risultavano dissequestrati da un'autorità e confiscati da un'altra.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità e infondatezza. Ha ritenuto che: la richiesta di restituzione riguardava un sequestro disposto in sede penale, per cui non si applicano i termini di efficacia previsti per i sequestri nel procedimento di prevenzione (artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d.lgs. 159/2011); la Corte territoriale aveva motivato che i terreni e il compendio aziendale erano stati oggetto di confisca esecutiva con statuizione definitiva; le censure del ricorrente erano generiche e non avevano contrastato la motivazione della Corte territoriale; la presunta revoca del sequestro in un procedimento di prevenzione relativo a terzi non era di per sé incompatibile con l'ablazione disposta nel procedimento penale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare la base procedurale del sequestro preventivo disposto nell'ambito del procedimento penale; la Corte sottolinea che si tratta di una misura cautelare penale non soggetta ai termini del sequestro di prevenzione

  • art. 12 sexies d.l. 306/1992

    Richiamato come riferimento normativo connesso alla disciplina delle misure reali; la sentenza lo inserisce nel contesto del sequestro penale originario

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma del codice di rito penale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione secondo tali lettere, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e infondate

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nella delimitazione del motivo di ricorso ammesso al sindacato di legittimità; la Corte osserva che il motivo è stato formulato nei limiti di tale disposizione

  • artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Disposizioni sulla disciplina dei termini di efficacia dei sequestri nel procedimento di prevenzione; la Corte precisa che tali limiti non si applicano al sequestro disposto nel procedimento penale, cui era assoggettato il caso contestato

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna per spese e sanzioni per ricorsi manifestamente infondati o gravemente temerari; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale va valutata alla luce della disciplina del sequestro penale: non si applicano automaticamente i termini di efficacia previsti per i sequestri nel procedimento di prevenzione
  • Se, a seguito del giudizio penale, i beni sono stati confiscati con statuizione definitiva o con provvedimento esecutivo, la restituzione non può essere disposta; l'esito del giudizio di cognizione (confisca) ha rilievo vincolante
  • La sovrapposizione di provvedimenti tra procedimenti diversi (penale vs misure di prevenzione) non determina automaticamente incompatibilità: occorre valutare la natura e l'oggetto dei provvedimenti e la loro efficacia formale
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale; i ricorsi generici o che non contestano direttamente i punti decisivi della motivazione sono dichiarati inammissibili
  • Il ricorrente rischia la condanna alle spese e a sanzioni (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è manifestamente infondato o mostra profili di colpa; quindi è importante valutare preventivamente la fondatezza delle censure

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