Cassazione Penale, Sentenza n. 37149/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 2/01/2022 con la quale la Corte di assise di appello di Milano ha rigettato la richiesta di restituzione di beni (terreni, un compendio aziendale e un veicolo) sottoposti a sequestro preventivo dal G.I.P. di Milano con decreto del 26/09/2012. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sostenendo che la Corte avrebbe confuso l'istanza con una precedente (in realtà attribuita a terza interessata, Daniela Mazzeo), che il sequestro aveva perduto efficacia per decorso del tempo (oltre un anno e mezzo dall'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario) e che il Tribunale Misure di Prevenzione avrebbe revocato il sequestro in un procedimento diverso, con la conseguenza che i beni risultavano dissequestrati da un'autorità e confiscati da un'altra.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità e infondatezza. Ha ritenuto che: la richiesta di restituzione riguardava un sequestro disposto in sede penale, per cui non si applicano i termini di efficacia previsti per i sequestri nel procedimento di prevenzione (artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d.lgs. 159/2011); la Corte territoriale aveva motivato che i terreni e il compendio aziendale erano stati oggetto di confisca esecutiva con statuizione definitiva; le censure del ricorrente erano generiche e non avevano contrastato la motivazione della Corte territoriale; la presunta revoca del sequestro in un procedimento di prevenzione relativo a terzi non era di per sé incompatibile con l'ablazione disposta nel procedimento penale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare la base procedurale del sequestro preventivo disposto nell'ambito del procedimento penale; la Corte sottolinea che si tratta di una misura cautelare penale non soggetta ai termini del sequestro di prevenzione
art. 12 sexies d.l. 306/1992
Richiamato come riferimento normativo connesso alla disciplina delle misure reali; la sentenza lo inserisce nel contesto del sequestro penale originario
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma del codice di rito penale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione secondo tali lettere, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e infondate
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato nella delimitazione del motivo di ricorso ammesso al sindacato di legittimità; la Corte osserva che il motivo è stato formulato nei limiti di tale disposizione
artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d.lgs. 159/2011
Disposizioni sulla disciplina dei termini di efficacia dei sequestri nel procedimento di prevenzione; la Corte precisa che tali limiti non si applicano al sequestro disposto nel procedimento penale, cui era assoggettato il caso contestato
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna per spese e sanzioni per ricorsi manifestamente infondati o gravemente temerari; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale va valutata alla luce della disciplina del sequestro penale: non si applicano automaticamente i termini di efficacia previsti per i sequestri nel procedimento di prevenzione
- Se, a seguito del giudizio penale, i beni sono stati confiscati con statuizione definitiva o con provvedimento esecutivo, la restituzione non può essere disposta; l'esito del giudizio di cognizione (confisca) ha rilievo vincolante
- La sovrapposizione di provvedimenti tra procedimenti diversi (penale vs misure di prevenzione) non determina automaticamente incompatibilità: occorre valutare la natura e l'oggetto dei provvedimenti e la loro efficacia formale
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale; i ricorsi generici o che non contestano direttamente i punti decisivi della motivazione sono dichiarati inammissibili
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese e a sanzioni (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è manifestamente infondato o mostra profili di colpa; quindi è importante valutare preventivamente la fondatezza delle censure
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