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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 51 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Voluntary disclosure -Pagamento in forma rateale - Ritardo nel versamento delle due rate successive alla prima - Ravvedimento operoso - Applicabilità - Perfezionamento procedura di voluntary disclosure - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva pagato la prima rata della voluntary disclosure nei termini, mentre le due rate successive sono state versate in ritardo. Si è discusso se tali ritardi comportassero la decadenza dalla procedura di voluntary disclosure o se potessero essere sanati mediante ravvedimento operoso, e quale fosse la portata del richiamo operato dall'art. 5‑quinquies, comma 10, del D.L. 167/1990 alla disciplina dell'art. 5‑quater.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che per la perfezione della procedura di voluntary disclosure sia indispensabile il versamento della prima rata entro il termine previsto; per le rate successive, con cadenza mensile, ai fini della decadenza rileva solo l'omesso pagamento e non il mero ritardo. Ne consegue che i pagamenti successivi effettuati in ritardo possono essere sanati (es. con ravvedimento operoso) e non determinano automaticamente la decadenza, purché la prima rata sia stata pagata tempestivamente. L'art. 5‑quinquies, comma 10, è stato interpretato come rinvio recettizio all'art. 5‑quater e non come estensione della nozione di decadenza.

Norme richiamate

  • D.L. 167/1990, art. 5‑quinquies, comma 10

    Ha un valore di rinvio recettizio alla disciplina dell'art. 5‑quater; non amplia il contenuto delle cause di decadenza: non può farsi derivare da esso che i ritardi nelle rate successive comportino la decadenza se la prima rata è stata versata nei termini.

  • D.L. 167/1990, art. 5‑quater

    Stabilisce il piano e i termini di versamento delle rate per la voluntary disclosure: la tempestività della prima rata è essenziale per evitare la decadenza; per le rate mensili successive rileva l'omesso versamento, mentre il mero ritardo non comporta automaticamente la perdita dei benefici della procedura.

Massime di principio

  • Per la voluntary disclosure, assicurarsi sempre del pagamento della prima rata entro il termine previsto: la sua tempestività è condizione essenziale per non decadere.
  • I ritardi nel versamento delle rate successive (dopo la prima) non determinano automaticamente la decadenza: conta l'omesso pagamento, non il mero ritardo.
  • Se le rate successive sono state pagate in ritardo, valutare l'utilizzo del ravvedimento operoso per sanare la posizione e conservare i benefici della voluntary disclosure.
  • L'art. 5‑quinquies, comma 10 è da interpretare come un rinvio alla disciplina dell'art. 5‑quater e non come fonte di ulteriori cause di decadenza.
  • In situazioni simili è fondamentale documentare i pagamenti e le eventuali azioni correttive (interessi, ravvedimento) per dimostrare la volontà di regolarizzazione e ottenere il riconoscimento della perfezione della procedura.

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