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Sentenza

Sentenza n. 178/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso il 24 settembre 2025, in forza del quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bologna ha respinto l’istanza -OMISSIS- di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio - tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dall’odierno ricorrente; nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché presupposti con quello impugnato e non conosciuti dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202501898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bologna aveva respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno. Il diniego richiamava il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, fondato sull’insufficiente capacità economica del datore di lavoro, il cui reddito d’impresa e volume d’affari risultavano inferiori alla soglia ritenuta necessaria, nonché sull’assenza di collegamento tra l’attività lavorativa proposta e i codici ATECO risultanti dalla visura camerale. La ricorrente ha dedotto che le carenze reddituali erano imputabili al datore di lavoro e non a lei, che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare un successivo contratto di lavoro sottoscritto con altra società e che avrebbe dovuto rilasciarle, in alternativa, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che la conversione del permesso per studio o formazione in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 286/1998, richiede il rispetto delle condizioni previste per il lavoro subordinato dagli artt. 22 e seguenti del medesimo testo unico, inclusi i presupposti necessari per il rilascio del nulla osta. Il diniego non era fondato principalmente sul licenziamento della ricorrente, ma sull’incapienza economica e patrimoniale del datore di lavoro, profilo non specificamente contestato. Il contratto successivamente prodotto non poteva essere valorizzato come elemento sopravvenuto favorevole ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, poiché era un contratto a tempo determinato già scaduto il 30 giugno 2025, quindi anteriore sia al preavviso di rigetto sia al provvedimento definitivo; inoltre, non risultavano ulteriori proposte di lavoro né il rinnovo del contratto. È stata respinta anche la richiesta di rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone l’instaurazione di un rapporto di lavoro oppure, comunque, la presenza di un datore di lavoro, di una proposta contrattuale e dei requisiti economico-patrimoniali e personali necessari per il rilascio del nulla osta e del successivo permesso di soggiorno. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell’art. 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

    La conversione del permesso per studio o formazione in permesso per lavoro è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla disciplina sul lavoro subordinato e deve avvenire prima della scadenza del titolo.

  • artt. 22 e seguenti d.lgs. 286/1998

    La richiesta di conversione in permesso per lavoro subordinato richiede la sussistenza dei presupposti previsti per il rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

    Un elemento sopravvenuto può essere valutato solo se è effettivamente successivo e idoneo, da solo, a consentire il rilascio del nulla osta e del permesso; non è sufficiente un contratto già scaduto prima del preavviso di rigetto e del provvedimento finale.

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999

    La capacità economica del datore di lavoro costituisce un requisito rilevante per la valutazione della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio o formazione professionale in permesso per lavoro subordinato richiede la sussistenza dei presupposti previsti per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del conseguente titolo di soggiorno, inclusi i requisiti economico-patrimoniali del datore di lavoro.
  • La carenza dei requisiti economici e patrimoniali del datore di lavoro impedisce il rilascio del nulla osta e può giustificare il diniego della conversione del permesso di soggiorno, anche quando la carenza non sia imputabile direttamente al lavoratore straniero.
  • Un contratto di lavoro prodotto come elemento sopravvenuto può essere valutato ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 solo se è effettivamente successivo e idoneo, in concreto, a giustificare il rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno; un contratto a termine già scaduto prima del preavviso di rigetto e del provvedimento finale non è sufficiente.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’instaurazione di un rapporto di lavoro oppure, comunque, l’esistenza di un datore di lavoro e di una proposta contrattuale accompagnati dalla sussistenza dei requisiti economico-patrimoniali e personali necessari per il rilascio del nulla osta e del successivo permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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