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Sentenza

Sentenza n. 120/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Torino del 28.04.2023, notificato il 15.05.2023, avente ad aggetto “Comunicazione inefficacia” della SCIA ex art. 37, comma 4, D.P.R. 380/2001 presentata in data 30.03.2023 (prot. edilizio 2023-9-5716).

Giustizia amministrativa202300629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di inefficacia della SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva dichiarato inefficace la SCIA in sanatoria relativa a difformità interne e dei prospetti di un basso fabbricato, sostenendo che le opere fossero qualificabili come manutenzione straordinaria soggetta a SCIA e sanabili per doppia conformità. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, lamentando l’omessa comunicazione dei motivi ostativi e l’ambiguità dell’atto quanto alla sua natura definitiva o interlocutoria. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e sviamento, sostenendo che la planimetria allegata alla licenza edilizia del 1959, anche in considerazione di cancellazioni e correzioni a matita, avrebbe rappresentato l’intero fabbricato come destinato a laboratorio, magazzino o deposito, senza una porzione destinata ad autorimessa. In subordine, ha sostenuto che il mutamento d’uso si sarebbe consolidato già nel 1959 o comunque prima del 19 luglio 1977 e sarebbe stato riconosciuto dalla disciplina urbanistica successiva.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha qualificato l’atto impugnato come provvedimento definitivo, poiché dichiarava espressamente l’insussistenza dei presupposti di conformità e l’inefficacia della SCIA, indicando anche la possibilità di ricorrere in giudizio. Ha ritenuto applicabile l’art. 10-bis l. 241/1990 anche al procedimento avviato da una SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001, in quanto destinato a concludersi con un provvedimento espresso; il silenzio dell’amministrazione integra silenzio-inadempimento, non silenzio-rigetto o silenzio-assenso. Tuttavia, il mancato preavviso non determina l’annullabilità quando, trattandosi di procedimento vincolato, sia palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Nel merito, il Collegio ha ritenuto corretta la ricostruzione comunale dello stato legittimo dell’immobile: la licenza edilizia del 1959 e la documentazione istruttoria confermavano la distinzione tra una porzione ad autorimessa e una a magazzino-deposito. Le cancellazioni e correzioni a matita presenti sulla planimetria non provavano che fossero state valutate e assentite dall’amministrazione; inoltre, anche ove considerate, avrebbero dimostrato al più una diversa collocazione dei divisori, non l’eliminazione della destinazione ad autorimessa. Gli atti privati, la documentazione commerciale, le risultanze catastali e l’uso concreto dell’immobile non dimostravano una diversa destinazione edilizia legittimamente assentita. La destinazione urbanistico-edilizia legittima coincide con quella risultante dai titoli edilizi; le risultanze catastali hanno valore meramente sussidiario. Non è stata provata neppure l’esistenza della diversa conformazione e destinazione già anteriormente al 19 luglio 1977. Restando ferma la ricostruzione comunale dello stato legittimo, l’attuale stato dell’immobile non risultava sanabile ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001, anche perché il mutamento d’uso avrebbe comportato un aumento della superficie lorda di pavimento e un intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia, per il quale sarebbe stato necessario il permesso di costruire.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto si applica anche ai procedimenti di sanatoria edilizia e, in particolare, alla SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001, quando il procedimento è destinato a concludersi con un provvedimento espresso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento non è annullabile per omessa comunicazione del preavviso di rigetto quando, per la natura vincolata dell'attività amministrativa, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001

    La SCIA in sanatoria presuppone la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia applicabile; nel caso concreto la sanatoria è stata ritenuta preclusa dalla non corretta rappresentazione dello stato legittimo e dalla non conformità dello stato attuale.

  • art. 3, comma 1, lettera b), d.P.R. 380/2001

    La qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria è stata contestata dal Comune, che ha ritenuto integrato un mutamento di destinazione d'uso con aumento della superficie lorda di pavimento.

  • art. 22, comma 1, lettera a), d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'assoggettabilità delle opere a SCIA, ma tale qualificazione non è stata condivisa alla luce della diversa ricostruzione dello stato legittimo.

  • art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001

    Secondo la ricostruzione comunale condivisa dal giudice, l'intervento avrebbe ecceduto la manutenzione straordinaria ed era riconducibile alla ristrutturazione edilizia, con necessità del permesso di costruire.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo dell'immobile è ricostruito principalmente sulla base dei titoli edilizi; le risultanze catastali assumono rilievo soltanto sussidiario in caso di assenza o indeterminatezza dei titoli.

  • art. 3, punto 3, N.U.E.A. del P.R.G.C. di Torino

    La disciplina urbanistica vigente è stata richiamata per escludere la compatibilità del mutamento di destinazione d'uso della porzione originariamente assentita come autorimessa.

  • art. 8, punto 3, N.U.E.A. del P.R.G.C. di Torino

    La disposizione è stata posta a fondamento della valutazione comunale di non conformità urbanistico-edilizia dell'intervento.

  • art. 2, comma 21, N.U.E.A. del P.R.G.C. di Torino

    L'esclusione dell'autorimessa dal computo della superficie lorda di pavimento è stata considerata rilevante per ritenere che il mutamento d'uso determinasse un aumento della superficie lorda di pavimento.

  • art. 7 l.r. Piemonte 19/1999

    la destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza edilizia o dalla concessione o dall'autorizzazione e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti

    La destinazione d'uso in atto coincide anzitutto con quella risultante dal titolo edilizio; solo in mancanza o nell'indeterminatezza del titolo possono assumere rilievo la classificazione catastale o altri documenti probanti.

Massime di principio

  • Nel procedimento avviato da una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001, l’amministrazione deve adottare un provvedimento espresso; il silenzio non integra né silenzio-rigetto né silenzio-assenso, ma silenzio-inadempimento.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 è applicabile alla SCIA in sanatoria, ma la sua omissione non comporta l’annullabilità del provvedimento quando, per la natura vincolata del procedimento edilizio, sia palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Lo stato legittimo di un immobile deve essere ricostruito principalmente sulla base dei titoli edilizi; l’uso concretamente praticato, gli atti privati e le risultanze catastali non possono sostituire il titolo edilizio, salvo che quest’ultimo manchi o sia indeterminato, nel qual caso gli elementi catastali e documentali possono assumere valore sussidiario.
  • Mere cancellazioni o correzioni a matita apposte su una planimetria edilizia non provano, in assenza di elementi univoci, che siano state effettuate in sede istruttoria e approvate dall’amministrazione.
  • La destinazione d’uso “in atto” rilevante ai fini urbanistico-edilizi non coincide automaticamente con l’uso di fatto dell’immobile a una determinata data, ma corrisponde anzitutto alla destinazione risultante dai titoli edilizi; l’uso di fatto rileva solo quando il titolo non esista o non indichi la destinazione assentita.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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