Sentenza n. 633/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 104 del 16 dicembre 2022, pubblicata il 30 dicembre 2022 e divenuta esecutiva il 9 gennaio 2023, con cui è stato approvato il nuovo “regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d'interesse generale” e che ha contestualmente abrogato sic et simpliciter le precedenti deliberazioni del Consiglio comunale n. 4182 del 5 ottobre 1982, così come rettificata ed integrata dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 5625 del 27 settembre 1983, della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 80 del 21 giugno 2018 nonché le deliberazioni della Giunta capitolina n. 140 del 30 aprile 2015, n. 19 del 22 febbraio 2017 e n. 363 del 30 dicembre 2020 (provvedimento impugnato – doc. 1); - del nuovo regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d'interesse generale, nella parte in cui nulla dispone relativamente a fattispecie “speciali” ovvero relativamente ai beni demaniali in concessione al comune di Roma Capitale attualmente regolati da specifici provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell'Assemblea capitolina recante il nuovo regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d'interesse generale, comprese le disposizioni sui criteri di determinazione dei canoni concessori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, che aveva ottenuto nel 1983 una concessione amministrativa relativa a un'area sita in Roma, ha impugnato il nuovo regolamento comunale sostenendo che il rapporto concessorio, benché formalmente scaduto, sarebbe proseguito per facta concludentia. Ha dedotto, in particolare, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, abnormità, carenza di ponderazione degli interessi e irragionevolezza, lamentando la commistione tra beni disponibili, indisponibili e comuni, l'obiettivo di incrementare la redditività degli immobili e l'assenza di un regime transitorio per le attività esistenti. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che i destinatari del regolamento sarebbero individuabili nei titolari di concessioni d'uso di suolo pubblico e che l'atto avrebbe sostanzialmente rideterminato i canoni concessori senza introdurre una disciplina realmente generale e innovativa. Ha contestato i criteri di determinazione dei canoni, ritenendoli impropriamente parametrati a valori locatizi e inadeguati alle caratteristiche dell'area del Foro Italico, nonché la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento, assumendo che i beni indisponibili potessero essere oggetto soltanto di concessione e non di locazione. Roma Capitale ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, rilevando la scadenza della concessione e l'assenza di immediata lesività del regolamento, e ha contestato nel merito le censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. La concessione originaria era pacificamente scaduta e la prosecuzione dell'occupazione tollerata dall'amministrazione non poteva aver determinato il rinnovo del rapporto per facta concludentia. Secondo il giudice, né la tolleranza dell'occupazione né il pagamento di somme corrispondenti al canone originario, anche se maggiorate, radicano un diritto soggettivo o un interesse legittimo: tali somme compensano l'occupazione sine titulo. Poiché la società non era più titolare di una concessione, la sua pretesa a uno specifico assetto regolamentare, soprattutto quanto alla misura dei canoni, non era qualificata né differenziata rispetto a quella della generalità dei consociati. Il TAR ha inoltre rilevato che le disposizioni regolamentari sui canoni non erano immediatamente lesive: l'art. 19 rinviava a una successiva stima del competente dipartimento, fondata sui valori minimi di mercato dell'OMI e sulle caratteristiche concrete del bene. La lesione avrebbe potuto attualizzarsi soltanto con gli atti applicativi e con la concreta determinazione del canone nei confronti dei futuri concessionari. Tale conclusione vale anche quando il regolamento preveda criteri tecnici o poteri vincolati, poiché l'interesse generale e indifferenziato all'annullamento dell'atto diventa interesse legittimo differenziato solo con la sua concreta applicazione. La richiesta di rinvio dell'udienza è stata respinta per mancanza dei presupposti di cui all'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 19 del regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d'interesse generale
La disposizione non determina immediatamente il canone dovuto, ma demanda al competente dipartimento una successiva stima basata sui valori minimi di mercato di beni analoghi e sulle caratteristiche concrete del bene; la lesione può quindi derivare soltanto dagli atti applicativi.
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse.
art. 21-octies l. 241/1990
La censura relativa all'applicazione della disposizione non è stata esaminata nel merito, per l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per il rinvio della trattazione richiesto dalla parte ricorrente.
art. 97, comma 2, Cost.
La dedotta violazione dei principi di buon andamento e imparzialità non è stata esaminata nel merito.
art. 1 l. 241/1990
I principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla parte non sono stati valutati nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
d.P.R. 296/2005
La dedotta violazione non è stata esaminata nel merito.
l. 392/1978
La dedotta violazione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La scadenza di una concessione di suolo pubblico non può essere superata mediante facta concludentia: la tollerata prosecuzione dell'occupazione non rinnova il rapporto concessorio, né il pagamento di somme corrispondenti al canone originario, anche se maggiorate, radica un diritto soggettivo o un interesse legittimo in capo all'occupante.
- Il soggetto che, cessata la concessione, occupi un bene pubblico senza titolo non dispone di una posizione giuridica qualificata e differenziata idonea a impugnare le scelte regolamentari generali relative al regime di utilizzazione del bene o alla determinazione dei canoni.
- Le disposizioni regolamentari che stabiliscono soltanto criteri generali per la quantificazione di un canone non sono immediatamente lesive quando richiedano una successiva stima e l'adozione di atti applicativi per determinare concretamente l'importo dovuto.
- L'interesse all'annullamento di un regolamento generale, finché non sia intervenuto un atto applicativo nei confronti del singolo, resta indifferenziato e non attuale; esso si trasforma in interesse legittimo differenziato soltanto con la concreta applicazione della disciplina regolamentare.
- Il principio di non immediata lesività del regolamento si applica anche quando la disciplina regolamentare attribuisca poteri vincolati o caratterizzati da discrezionalità tecnica, purché la lesione concreta dipenda comunque dall'adozione del successivo provvedimento applicativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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