Cassazione Penale, Sentenza n. 30182/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 22/04/2022 che confermava la responsabilità penale per plurimi episodi di cessione a fini di spaccio. Torrisi Sem deduce mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e violazione dell'art. 133 c.p. (dosimetria della pena, non commisurata al minimo edittale). Zakry Imad propone tre motivi: 1) inosservanza delle norme processuali e nullità per mancata comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero via PEC ai sensi dell'art. 23-bis L. n.176/2020; 2) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per presunta omissione di ricerche sulla residenza/domicilio in contrasto con art. 161 c.p.p.; 3) vizio di travisamento della prova e errata valutazione delle testimonianze e della loro riferibilità all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e li ha ritenuti manifestamente infondati. Per Torrisi: ritenuta corretta e adeguata la motivazione del giudice di merito sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando la gravità delle condotte, il quantitativo non minimale, la natura delle sostanze (droghe 'pesanti') e la durata dell'attività di spaccio; la pena (6 mesi e 25 giorni di reclusione e €1.535 di multa) è solo poco sopra il minimo edittale e rientra nella discrezionalità del giudice. Per Zakry: rigettati i motivi processuali, con accertamento che le conclusioni del Pg erano state comunicate via PEC per l'udienza indicata; la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è risultata legittima (intervento presso il difensore in presenza dell'impossibilità di notificare al domicilio eletto, senza obbligo di ulteriori ricerche); il motivo sul travisamento della prova è invece ricadente nella rivalutazione fattuale, non sindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di €3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Disciplina la determinazione della pena e i criteri per le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti richiamando gravità del reato, quantità e natura delle sostanze e durata dell'attività delinquenziale, e che la discrezionalità del giudice nella dosimetria è sindacabile limitatamente.
art. 161 cod. proc. pen. (comma 4)
Consente la notificazione mediante consegna al difensore quando la notificazione al domicilio determinato diviene impossibile; la Corte ha confermato che non è necessaria una ricerca aggiuntiva sull'irreperibilità se la notifica al domicilio eletto risulta impossibile o l'imputato non abita più a quell'indirizzo.
art. 157 cod. proc. pen.
Riferito nel ricorso in relazione alle ricerche dell'imputato; la Corte distingue l'obbligo di ricerche previsto dall'art.157 (in altri casi) dall'ipotesi di cui all'art.161, comma 4, dove la consegna al difensore è legittima senza ulteriori ricerche.
art. 23-bis Legge n.176/2020
Prevede modalità di comunicazione (PEC) delle conclusioni del Pubblico Ministero in determinati procedimenti; la Corte ha verificato che, nel caso concreto, le conclusioni erano state effettivamente comunicate via PEC per l'udienza indicata, quindi l'eccezione è infondata.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica le censure in Cassazione per violazione di norme processuali o di legge; la Corte ha esaminato tali censure e ritenuto che le dedotte nullità e violazioni non sussistessero o fossero incentrate su valutazioni di merito non sindacabili.
Massime di principio
- La valutazione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena appartengono in larga misura alla discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo l'assenza o l'insufficienza della motivazione o ipotesi di evidente sproporzione rispetto alla media edittale.
- La notificazione al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. è valida quando risulta impossibile notificare al domicilio eletto o dichiarato; non è sempre necessario effettuare ricerche supplementari sull'irreperibilità dell'imputato quando esistono elementi che giustificano l'impossibilità.
- La comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero tramite PEC prevista dall'art.23-bis L.176/2020 va documentata: l'assenza di prova della comunicazione può generare censure, ma se la trasmissione risulta avvenuta la questione è priva di rilievo.
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per imporre una diversa ricostruzione probatoria: i motivi che consistono nella mera rivalutazione delle prove (travisamento) sono inammissibili se non indicano specifici profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- In presenza di 'doppia conforme' (conferma in appello della decisione di primo grado), la motivazione delle due sentenze forma un corpo unitario che la Corte di legittimità esamina congiuntamente per verificare la completezza e coerenza dell'argomentazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30157/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30158/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30159/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30160/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30161/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30162/2023 del 12/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →