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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17954/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 relativo a vari fabbricati appartenenti a una azienda sanitaria locale, rispetto ai quali il comune contestava il parziale versamento dell’imposta e la spettanza dell’esenzione per immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Il ricorso principale del comune denunciava: (i) violazione delle norme sull’esenzione IMU e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i fabbricati del vecchio ospedale non fossero più destinati a funzioni istituzionali dopo il trasferimento di personale, beni e servizi nel nuovo ospedale; (ii) errata applicazione delle regole sull’onere della prova e delle norme sulle prove, per non avere il giudice valutato correttamente la documentazione prodotta dalla contribuente e le regole di comune अनुभवienza. L’azienda sanitaria resisteva e proponeva ricorso incidentale, deducendo: (i) omesso esame di un fatto decisivo per il fabbricato "Piloto", che sarebbe stato ancora usato come deposito di materiale sino a dicembre 2016; (ii) violazione delle norme sull’esenzione e sull’onere probatorio, sostenendo che il comune non avesse provato la cessazione delle funzioni istituzionali in quel fabbricato; (iii) violazione delle norme sull’esenzione per il fabbricato di via Carlo Goldoni, che secondo la ricorrente incidentale era inutilizzabile solo temporaneamente per infiltrazioni d’acqua e quindi non aveva perso la destinazione istituzionale. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale e infondato/inammissibile il ricorso incidentale, valorizzando il principio per cui l’esenzione compete solo se permane la destinazione diretta e immediata del bene ai compiti istituzionali e che il temporaneo inutilizzo non è di per sé sufficiente a far cessare l’agevolazione, mentre la perdita dell’esenzione richiede una cessazione irreversibile della strumentalità del bene. Ha inoltre osservato che le censure sull’art. 2697 c.c. e sugli artt. 115-116 c.p.c. erano in realtà dirette contro la valutazione del materiale probatorio e non contro la ripartizione astratta dell’onere della prova, e che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era configurabile perché i fatti decisivi risultavano già esaminati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del comune sia il ricorso incidentale dell’azienda sanitaria locale. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto l’esenzione IMU per i fabbricati del vecchio ospedale ancora strumentali, e l’aveva negata per il fabbricato "Piloto" e per quello di via Carlo Goldoni nei limiti in cui era stata ritenuta cessata la destinazione istituzionale. Ha compensato le spese per reciproca soccombenza e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    L’esenzione IMU spetta agli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale soltanto se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; la disciplina è letta in continuità con quella ICI.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Gli immobili degli enti pubblici, compresi quelli sanitari, sono esenti solo quando vi sia un rapporto di appartenenza del bene all’ente e una diretta e immediata strumentalità del bene rispetto alle funzioni istituzionali.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L’esenzione per immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali richiede utilizzazione diretta da parte dell’ente e destinazione esclusiva ad attività peculiari non produttive di reddito; l’utilizzazione indiretta non basta.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si censuri soltanto l’apprezzamento delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è denunciabile in cassazione la semplice errata valutazione del materiale probatorio; la violazione si ha solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte d’ufficio oltre i limiti legali, o tratta come prova legale elementi soggetti a valutazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di prova piena a elementi liberamente valutabili; non per contestare il prudente apprezzamento del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge relative sia alla disciplina dell’esenzione fiscale sia alle regole sull’onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori, difese o argomentazioni.

  • art. 7, comma 2, lett. a) e i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere l’ambito applicativo dell’esenzione e il requisito della destinazione istituzionale dell’immobile.

  • art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la disciplina del processo tributario e delle prove nel giudizio fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’esenzione IMU per gli immobili degli enti del servizio sanitario nazionale richiede che il bene sia posseduto dall’ente e sia direttamente e immediatamente strumentale allo svolgimento dei compiti istituzionali.
  • Il temporaneo o parziale inutilizzo di un immobile non comporta automaticamente la perdita dell’esenzione; occorre una cessazione irreversibile della destinazione istituzionale o della strumentalità del bene.
  • Quando il giudice di merito ha accertato in fatto la permanenza di residue funzioni istituzionali, amministrative o strumentali, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura della prova.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ripartisce l’onere probatorio in modo errato; se invece si contesta l’esito della valutazione delle prove, la doglianza attiene al merito e non alla regola sull’onere della prova.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non copre l’omessa analisi di singoli documenti o di tesi difensive, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
  • La tutela esentativa si conserva anche quando l’immobile continui ad essere impiegato solo per attività complementari o sussidiarie, purché tali attività restino inserite nella complessiva funzione istituzionale dell’ente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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