Cassazione Penale, Ordinanza n. 11204/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o di altri. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La doglianza si fondava sull'assunto che il termine prescrizionale non potesse essere dilatato in ragione della recidiva, oppure che l'assetto delle circostanze attenuanti e aggravanti avesse escluso tale effetto. La Corte di cassazione ha invece rilevato che la recidiva era stata espressamente riconosciuta in primo grado e che il giudizio di prevalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante non elide l'effetto della recidiva sulla prescrizione, in presenza della specifica previsione dell'art. 157, terzo comma, c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha osservato che la recidiva era stata riconosciuta dal giudice di prime cure e che, anche a fronte dell'errore di calcolo del Tribunale nella regolazione delle circostanze, la recidiva continua a operare ai fini dell'allungamento del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
richiamato come base del reato per il quale era intervenuta condanna in primo e secondo grado; la sentenza di legittimità non ne affronta il contenuto tipico ma lo assume come titolo di imputazione
art. 157, terzo comma, c.p.
la recidiva riconosciuta in sentenza incide sulla durata del termine di prescrizione; il giudizio di prevalenza delle attenuanti non esclude tale effetto quando la legge prevede espressamente la dilatazione del termine
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3.000 quale sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La recidiva espressamente riconosciuta dal giudice di merito produce effetti anche sulla disciplina della prescrizione, secondo la previsione dell'art. 157, comma 3, c.p., indipendentemente dal diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze.
- L'erronea operazione di computo delle circostanze attenuanti e aggravanti non comporta di per sé l'esclusione dell'effetto della recidiva sui termini prescrizionali, se la recidiva risulta ritualmente accertata in sentenza.
- Il motivo di ricorso che deduce la mancata declaratoria di prescrizione è manifestamente infondato quando si fonda sull'erronea premessa che il bilanciamento favorevole delle attenuanti neutralizzi la recidiva ai fini della durata del termine di prescrizione.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicata dalla Corte di cassazione.
Come è indicizzato
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