Ordinanza n. 69/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Permesso di Costruire n. 30/2025 relativo l’intervento sito in Via Cascina Nuova, intestato a AF PROPERTY SPA rilasciato dal Comune di Lacchiarella per opere edilizie consistenti in REALIZZAZIONE DI N°3 EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE; - del parere motivato reso all’esito del procedimento di valutazione ambientale strategica per la procedura SUAP per la realizzazione di due interventi produttivi in località Villamaggiore e attività conseguenti (variante del SUAP 2008) – ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, n. Protocollo N.0018615/2025 del 11/11/2025; - della determinazione del Settore IV Gestione del Territorio Comune Lacchiarella n. 248 del 11/11/2025 di approvazione del verbale della Conferenza dei Servizi per il rilascio del Permesso di Costruire; - parere reso nel verbale finale della Conferenza dei Servizi – procedura SUAP per la realizzazione di due interventi produttivi in località Villamaggiore (variante del SUAP 2008) ai sensi dell’articolo 29 delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole del piano di governo del territorio – Comune Lacchiarella Protocollo N.0018620/2025 del 11/11/2025 - della Delibera di Consiglio Comunale Comune Lacchiarella n. 41 del 18.11.2025 con cui è stata approvata la bozza di convenzione, pubblicata in data 5.12.2025; - della Convenzione stipulata in data 20/11/2025 e in corso di registrazione; - della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e proposta di SUAP in variante al SUAP già approvato nel 2008; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, anche allo stato ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire relativo alla realizzazione di tre edifici destinati ad attività produttive, unitamente agli atti della procedura SUAP in variante, alla VAS, alla conferenza di servizi, alla delibera consiliare di approvazione della convenzione e alla convenzione urbanistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lacchiarella per la realizzazione di tre edifici produttivi in Via Cascina Nuova e gli atti presupposti e conseguenti della procedura SUAP in variante al precedente SUAP approvato nel 2008. Sono stati inoltre contestati il parere motivato conclusivo della VAS, la determinazione comunale di approvazione del verbale della conferenza di servizi, il verbale finale della conferenza, la delibera consiliare di approvazione della bozza di convenzione e la convenzione stipulata. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; dà atto soltanto dell'esistenza di eccezioni di rito sollevate dalle parti intimate, sulle quali il Collegio non si sofferma ai fini cautelari.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. In disparte le eccezioni processuali, il Collegio ha ritenuto che l'area avesse da tempo destinazione produttiva e fosse quindi suscettibile di edificazione nell'ambito della variante SUAP. Ha inoltre rilevato che il progetto edilizio approvato risultava comunque rispettoso delle previsioni della pianificazione urbanistica comunale, ossia del PGT di Lacchiarella. Da tali elementi ha desunto l'insussistenza sia del fumus boni iuris del ricorso sia del periculum in mora, considerando che l'intervento riguarda attività edificatoria su un fondo già da tempo produttivo. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12
È richiamata quale base normativa della procedura di valutazione ambientale strategica e della procedura SUAP in variante, senza un'ulteriore interpretazione specifica nel provvedimento.
PGT del Comune di Lacchiarella
Il Collegio ha ritenuto che il progetto edilizio fosse rispettoso delle previsioni della pianificazione urbanistica comunale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un titolo edilizio e degli atti presupposti richiede la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
- La preesistente destinazione produttiva dell'area e la conformità del progetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale sono elementi idonei a escludere, nella valutazione cautelare, sia l'apparenza di fondatezza delle censure sia un pericolo concreto e attuale derivante dall'esecuzione dell'intervento.
- La mera natura edificatoria dell'intervento su un fondo già da tempo destinato ad attività produttive non dimostra, di per sé, la sussistenza di un periculum in mora in capo ai privati che ne chiedano la sospensione.
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